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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 21261/2022

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ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.

Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron.

R.G.N. 6487/2017 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6487/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, in v ia [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende, conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Ministero per i Beni e l e [OSCURATO:PERSONA], Soprintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] e per il Paesaggio per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 1365/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Cons.rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese al Tribunale di Catanzaro di emettere ingiunzione per euro 128.646,19 oltre iva, interessi e rivalutazione, nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria, quale corrispettivo per lavori di consolidamento e restauro di una chiesa eseguiti extra-contratto.

Emesso il decreto ingiuntivo, il Ministero dei Beni culturali e la suddetta Soprintendenza proposero opposizione deducendo l’insussistenza del credito vantato, sia a titolo contrattuale che a titolo d’indebito arricchimento.

Con sentenza del 2011 il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo.

Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, assumendo: la contraddittorietà della motivazione, in quanto la società aveva eseguito anche lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto d’appalto del 1999, perché urgenti, necessari ed indispensabili per la messa in sicurezza della chiesa; che i lavori contrattuali ed extra erano stati diretti da un architetto e la relativa urgenza dei lavori supplementari- eseguiti a regola d’arte - era stata riconosciuta dall’appellato; in subordine, esperiva anche l’azione d’indebito arricchimento.

Si costituirono gli enti appellati.

Con sentenza del 4.8.16, la Corte d’appello rigettò il gravame, osservando che: era da premettere l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all.

F, vigente all’epoca; da tale normativa era desumibile che i lavori autorizzati, o ordinati d’urgenza, e non sospesi dall’amministrazione, potevano giustificare aumenti del prezzo, altrimenti, se non autorizzati, sarebbe stata necessaria una tempestiva riserva come lavori indispensabili, con relativa spesa che, addizionata a quella dei lavori contrattuali, non avrebbe superato il limite delle spese approvate; dagli atti s’evinceva che i lavori per cui è causa, pur non contemplati dal contratto, erano stati eseguiti al fine di dare completa attuazione dell’accordo contrattuale in ordine alla messa in sicurezza della chiesa; non ricorreva dunque l’indifferibilità e l’urgenza delle suddette opere extra-contratto poiché era stata piuttosto evidenziata l’esigenza di opere aggiuntive per raggiungere le finalità di progetto e per completare l’opera (cfr. la relazione del direttore dei lavori); non sussisteva un’approvazione preventiva o successiva tale da giustificare una richiesta di aumento del costo dell’appalto stipulato; al riguardo, non era rappresentativo della volontà dell’organo collegiale il visto del funzionario della Soprintendenza apposto alla relazione del direttore dei lavori; in nessun atto risultava apposta un’espressa indicazione dell’approvazione intervenuta da parte dell’amministrazione competente (ciò difformemente da quanto invece affermato dal Tribunale); esclusa pertanto l’applicabilità del suddetto art. 342 nella parte in cui consente la variazione del costo dell’appalto, non ricorrevano i presupposti per liquidare i prezzi extra- contratto non autorizzati (tempestiva riserva; riconoscimento dell’indispensabilità di tali lavori; rispetto del limite delle spese approvate, considerato il costo originario dell’appalto); non sussistevano neppure i presupposti dell’indebito arricchimento per carenza della sussidiarietà della relativa azione, essendo esperibile una specifica azione in ordine ai lavori extra-contratto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi.

Non si sono costituite le parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all.

F, per aver la Corte d’appello escluso che i lavori per cui è causa fossero stati approvati dall’ente competente, considerando che il visto apposto dal Soprintendente sulla relazione del direttore dei lavori equivaleva ad una forma d’approvazione, seppure implicita e successiva (richiamo a Cass. n. 25542/15).

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e 342 suddetto, per aver la Corte d’appello escluso la sussistenza dell’assoluta urgenza dei lavori extra-contratto di cui era indice la mancata sospensione dei lavori, pronunciando in maniera difforme dalla relazione del direttore dei lavori.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e 2041 cc, avendo la Corte territoriale escluso i presupposti dell’indebito arricchimento, pur essendo state le varie spese occorse per i lavori extra-contratto indicate nei documenti contabili.

Il collegio osserva che il ricorso è stato erroneamente notificato al Ministero e alla Soprintendenza, anziché all’Avvocatura dello Stato , l'ufficio individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno (Cass., n. 27424/20; n. 12339/21; n. 5853/17).

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 6487/2017 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6487/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, in v ia [OSCURATO:PERSONA] n.35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende, conprocura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Ministero per i Beni e l e [OSCURATO:PERSONA], Soprintendenza per i [OSCURATO:PERSONA] e per il Paesaggio per la Calabria, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 1365/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/08/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Cons.rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiese al Tribunale di Catanzaro di emettere ingiunzione per euro 128.646,19 oltre iva, interessi e rivalutazione, nei confronti della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria, quale corrispettivo per lavori di consolidamento e restauro di una chiesa eseguiti extra-contratto. Emesso il decreto ingiuntivo, il Ministero dei Beni culturali e la suddetta Soprintendenza proposero opposizione deducendo l’insussistenza del credito vantato, sia a titolo contrattuale che a titolo d’indebito arricchimento. Con sentenza del 2011 il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello, assumendo: la contraddittorietà della motivazione, in quanto la società aveva eseguito anche lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto d’appalto del 1999, perché urgenti, necessari ed indispensabili per la messa in sicurezza della chiesa; che i lavori contrattuali ed extra erano stati diretti da un architetto e la relativa urgenza dei lavori supplementari- eseguiti a regola d’arte - era stata riconosciuta dall’appellato; in subordine, esperiva anche l’azione d’indebito arricchimento. Si costituirono gli enti appellati. Con sentenza del 4.8.16, la Corte d’appello rigettò il gravame, osservando che: era da premettere l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all. F, vigente all’epoca; da tale normativa era desumibile che i lavori autorizzati, o ordinati d’urgenza, e non sospesi dall’amministrazione, potevano giustificare aumenti del prezzo, altrimenti, se non autorizzati, sarebbe stata necessaria una tempestiva riserva come lavori indispensabili, con relativa spesa che, addizionata a quella dei lavori contrattuali, non avrebbe superato il limite delle spese approvate; dagli atti s’evinceva che i lavori per cui è causa, pur non contemplati dal contratto, erano stati eseguiti al fine di dare completa attuazione dell’accordo contrattuale in ordine alla messa in sicurezza della chiesa; non ricorreva dunque l’indifferibilità e l’urgenza delle suddette opere extra-contratto poiché era stata piuttosto evidenziata l’esigenza di opere aggiuntive per raggiungere le finalità di progetto e per completare l’opera (cfr. la relazione del direttore dei lavori); non sussisteva un’approvazione preventiva o successiva tale da giustificare una richiesta di aumento del costo dell’appalto stipulato; al riguardo, non era rappresentativo della volontà dell’organo collegiale il visto del funzionario della Soprintendenza apposto alla relazione del direttore dei lavori; in nessun atto risultava apposta un’espressa indicazione dell’approvazione intervenuta da parte dell’amministrazione competente (ciò difformemente da quanto invece affermato dal Tribunale); esclusa pertanto l’applicabilità del suddetto art. 342 nella parte in cui consente la variazione del costo dell’appalto, non ricorrevano i presupposti per liquidare i prezzi extra- contratto non autorizzati (tempestiva riserva; riconoscimento dell’indispensabilità di tali lavori; rispetto del limite delle spese approvate, considerato il costo originario dell’appalto); non sussistevano neppure i presupposti dell’indebito arricchimento per carenza della sussidiarietà della relativa azione, essendo esperibile una specifica azione in ordine ai lavori extra-contratto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con tre motivi. Non si sono costituite le parti intimate. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 l. n. 2248/1865 all. F, per aver la Corte d’appello escluso che i lavori per cui è causa fossero stati approvati dall’ente competente, considerando che il visto apposto dal Soprintendente sulla relazione del direttore dei lavori equivaleva ad una forma d’approvazione, seppure implicita e successiva (richiamo a Cass. n. 25542/15). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e 342 suddetto, per aver la Corte d’appello escluso la sussistenza dell’assoluta urgenza dei lavori extra-contratto di cui era indice la mancata sospensione dei lavori, pronunciando in maniera difforme dalla relazione del direttore dei lavori. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e 2041 cc, avendo la Corte territoriale escluso i presupposti dell’indebito arricchimento, pur essendo state le varie spese occorse per i lavori extra-contratto indicate nei documenti contabili. Il collegio osserva che il ricorso è stato erroneamente notificato al Ministero e alla Soprintendenza, anziché all’Avvocatura dello Stato , l'ufficio individuato ex art. 11, comma 2, della l. n. 1611 del 1933, restando irrilevante che l'ente sia rimasto contumace nel giudizio, atteso che la domiciliazione è prevista per legge e spiega efficacia indipendentemente dalla scelta discrezionale di costituirsi o meno (Cass., n. 27424/20; n. 12339/21; n. 5853/17). P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocat
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