CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04576/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 2.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia 3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, di fiducia avverso la sentenza n. 1382 del 10/01/2020 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta di discussione orale avanzata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 605 cod. pen. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; sentito il difensore intervenuto, avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, comparso anche in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai ricorsi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Salerno in data 23/06/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 112, 605, 61 n. 2 cod. pen. (capo A), 110, 112, 628, comma 3, n. 1 e 2 cod. pen. (capo B), 110 cod. pen., 9, 10, 12 I. 497/1974 (capo C), rispettivamente alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 2.500 di multa il primo, anni cinque di reclusione ed euro 1.500 di multa, il secondo ed il terzo, con le pene accessorie di legge. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione di legge in ordine all'avvenuto riconoscimento del delitto di sequestro di persona. I fatti del procedimento ineriscono la rapina dell'autoarticolato condotto da [OSCURATO:PERSONA] il quale, sul tratto autostradale A3, all'altezza del raccordo Salerno-Avellino veniva bloccato dagli imputati e costretto ad abbandonare il posto di guida e a sdraiarsi nel portabagagli di una delle vetture guidate dai rapinatori, che si appropriavano dell'autoarticolato e, dopo aver percorso un tratto di strada, liberavano la persona offesa, dopo aver abbandonato l'autostrada, continuando la propria fuga con il mezzo rapinato: tale condotta, come ricostruita dalle dichiarazioni del Sessa, impedisce di configurare l'autonoma ipotesi di reato di sequestro di persona, in quanto la privazione della libertà è stata limitata esclusivamente ad assicurare la consumazione della rapina, per un tempo minimo e strettamente necessario a consentire ai rapinatori di allontanarsi dal luogo del commesso delitto. Secondo motivo: motivazione apparente in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha inaccettabilmente negato il beneficio avvalendosi di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] unico: carenza di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità per il reato di rapina, con riferimento agli artt. 192, 530, comma 2 e 546 cod. proc. pen. Il presente procedimento è tipicamente indiziario e la responsabilità del Mazzola è stata ricostruita su una piattaforma indiziaria non individualizzante, non essendosi chiarito il suo ruolo nella vicenda e tantomeno le cointeressenze e gli eventuali contributi dati all'azione. Il ragionamento probatorio che vuole che il Mazzola il giorno della rapina avesse in uso il cellulare è travisato, dal momento che, nei giorni precedenti, non è il coimputato [OSCURATO:PERSONA] a chiamare il cellulare riconducibile al Mazzola, ma sono i familiari di quest'ultimo a chiamare il primo. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso di persone per il reato di rapina. Il ricorrente viene condannato per il contenuto istigatorio e/o rafforzativo offerto rispetto alla condotta del gruppo. Non è stato però chiarito quale contributo morale apprezzabile il Cappabianca abbia fornito ai fini della commissione del reato: conoscere e/o parlare al telefono con gli autori materiali di un delitto, non fornisce la prova di un concorso se non si conoscono i contenuti delle conversazioni. Secondo motivo: illogicità della motivazione in relazione all'art. 531 cod. proc. pen. Nella mancata conoscenza del contenuto delle conversazioni del Cappabianca con i coimputati, i semplici contatti telefonici possono prestarsi ad una molteplicità di interpretazioni alternative tutte perfettamente valide rispetto a quelle ipotizzate dai giudici di merito. Terzo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 531 cod. proc. pen. La decisione impugnata sembra individuare nel mancato alibi o nella mancata giustificazione di elementi neutri, la base della responsabilità concorsuale morale e, inaccettabilmente, rovescia l'onere probatorio addossandolo sull'imputato tenuto a fornire la prova della sua innocenza. Quarto motivo: violazione di legge con riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in relazione all'aggravante dell'uso dell'arma.La motivazione si sofferma sulla circostanza che l'arma fu effettivamente utilizzata in quanto la persona offesa dichiarò che la stessa gli venne puntata alla testa: circostanza indubbia ma che non esaurisce l'obbligo motivazionale che andava invece incentrato sul perché le armi non fossero false piuttosto che vere. Per la verità, che la pistola fosse stata effettivamente adoperata nessuno lo ha messo in discussione, essendo invece stato messo in discussione che la stessa fosse una pistola giocattolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato con riferimento al solo dedotto assorbimento del reato di sequestro di persona in quello di rapina (motivo da estendersi alle posizioni dei coimputati ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), con rideterminazione della pena e declaratoria di inammissibilità nel resto. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono invece totalmente fondati ed impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Fondato è il primo motivo che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di sequestro di persona, con rideterminazione della pena con riferimento alle residue imputazioni per cui è stata pronunciata condanna in sede di merito. 2.1.1. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticannente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per un tempo non strettamente necessario alla consumazione (cfr., Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Coppola, Rv. 263788; Sez. 2, n. 9387 del 15/06/2000, Pranteddu, Rv. 216923; Sez. 2, n. 7390 del 06/12/1990, dep. 1991, Navarra, Rv. 187716; Sez. 2, n. 3768 del 24/05/1990, dep. 1991, Platania, Rv. 186775). Nella fattispecie, l'aver costretto la persona offesa ad entrare nel portabagagli dell'auto dei rapinatori, si configura come condotta strumentale alla consumazione della rapina, necessaria a garantire ai suoi autori di allontanarsi dal tratto autostradale; detta limitazione di libertà in danno dell'autotrasportatore ha avuto termine non appena il veicolo che lo trasportava ebbe a raggiungere un comune dell'hinterland napoletano. Trattasi, pertanto, di evidente privazione della libertà personale idonea ad integrare l'ipotesi aggravata del delitto di rapina con consequenziale assorbimento nello stesso del contestato delitto di sequestro di persona, in quanto la condotta in parola si è posta in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima ed è rimasta limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, non protraendosi oltre tale stretto limite temporale. Ne consegue, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], l'obbligo di rideterminazione della pena, con esclusione di quella frazione attribuita al reato di sequestro di persona, pari a mesi due di reclusione ed euro 100,00 di multa: nei confronti del sunnominato, la pena finale si fissa, dunque, nella complessiva misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa (in relazione ai capi B) e C), già considerata la ritenuta recidiva). 2.1.2. Il motivo, proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], in ragione del suo oggettivo carattere non esclusivamente personale, deve estendersi anche agli altri ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Cappabianca, del tutto silenti sulla questione. Come è noto, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla Suprema Corte in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (cfr., Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226). 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha giustificato il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con riferimento alla particolare gravità della condotta e all'assenza di elementi positivi, peraltro nemmeno indicati dalla difesa. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr., Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può / 5 essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato o all'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr., Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Fondato è l'unico motivo proposto. Come evidenziato dal ricorrente, la responsabilità del Mazzola è stata ritenuta sulla base di una piattaforma indiziaria non individualizzante ed essendo del tutto mancata la ricostruzione del ruolo avuto dal predetto nella vicenda criminosa de qua nonché le cointeressenze ed i contributi causali (materiali e/o morali) offerti all'azione e alla verificazione del fatto. In particolare, la responsabilità del Mazzola viene fatta derivare dalla circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], arrestato perché sorpreso nel possesso del camion il medesimo giorno della rapina (consumata dopo le ore 13,00), risultava essere stato in contatto telefonico con il ricorrente fino alle ore 11,20 di quello stesso giorno; ed il Mazzola ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA], in quello stesso giorno e in quella stessa fascia oraria, si trovavano in prossimità fisica con il [OSCURATO:PERSONA] (come testimoniato dalle risultanze dell'analisi delle celle telefoniche agganciate dai cellulari dei due imputati). In sede di gravame la difesa aveva rilevato come non vi fosse certezza che il Mazzola quel giorno avesse il possesso del cellulare a lui riconducibile, anche in considerazione del fatto che la sentenza di primo grado aveva affermato che con grande probabilità il cellulare del Reale era stato precedentemente utilizzato dal Mazzola: detta "promiscuità", perpetuata anche nei giorni precedenti al fatto con riferimento ai rapporti telefonici tra i familiari del Mazzola ed il [OSCURATO:PERSONA], e su cui la Corte territoriale ha omesso una specifica valutazione, faceva perdere di gravità, precisione e concordanza l'indizio. Peraltro, pur volendo ritenere riferibili all'imputato in prima persona i ripetuti contatti telefonici intervenuti in prossimità del fatto con uno dei sicuri partecipi dalla rapina (contatti definiti semplicisticamente come segno di quel clima di fibrillazione che animava il gruppo), nondimeno, sconoscendosi i contenuti di tali contatti, i medesimi elementi indiziari, di per sé considerati, non possono assumere quella valenza probatoria sufficiente per addivenire ad una pronuncia di condanna. i! Da qui l'obbligo di una pronuncia di annullamento con rinvio per nuovo giudizio al fine di chiarire innanzitutto il contributo eventualmente reso dal ricorrente nella realizzazione del fatto e poi di rivalutare l'intero quadro probatorio alla luce dei rilievi svolti dalla difesa. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Fondati sono i primi tre motivi di ricorso, trattabili congiuntamente in relazione ai reciproci collegamenti. La responsabilità del Cappabianca viene anche qui tratta dall'esistenza di contatti telefonici, a contenuto sconosciuto, con i coimputati in concomitanza col fatto e dalla comprovata presenza del ricorrente in prossimità del luogo ove venne compiuto l'arresto del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di merito definiscono espressamente il contributo causale del ricorrente come "morale", escludendo espressamente che lo stesso abbia materialmente partecipato alla rapina. 4.1.1. Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da un altro concorrente, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla commissione del delitto: carattere decisivo, infatti, riveste l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti (cfr., Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 44097 del 03/05/2018, I., Rv. 274126; Sez. 1, n. 19 15860 del 09/12/2014, Crivellari, Rv. 263089; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260). Pertanto, per la configurabilità del concorso di persone è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (cfr., Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177; da ultimo v. Sez. 2, n. 9112 del 17/02/2021, Sagrestano, non mass.). 4.1.2. In particolare, la partecipazione psichica al reato nella forma dell'istigazione richiede che sia provato, da parte del giudice di merito, che il // 7 comportamento tenuto dal presunto concorrente morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso ovvero lo abbia anche soltanto rafforzato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà dei correi (cfr., Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, P., Rv. 261893; Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, Pagano, Rv. 256608; Sez. 5, n. 28321 del 18/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], nonché Sez. 5, n. 13282 del 25/05/2020, Pierleoni; Sez. 2, n. 40338 del 19/10/2021, Belfiore, non massimate). 4.1.3. Fermo quanto precede e tenuto conto dei rilievi precedentemente esposti in ordine al valore probatorio che può assumere l'esistenza di contatti telefonici ancorchè ripetuti ma di ignoto contenuto, tra un concorrente morale ed altri partecipi materiali al fatto, rimane fermo - come prioritario ed indiscutibile - l'obbligo del giudice di: a) individuare in quale fase del crimine (ideativa o preparatoria) sia intervenuta la partecipazione del complice morale; b) precisare sotto quale forma detta partecipazione si sia manifestata, individuando se il contributo del partecipe si sia concretizzato - in termini alternativi o cumulativi - in condotte di istigazione, determinazione, rafforzamento o agevolazione; c) dimostrare il rapporto di causalità efficiente tra il contributo del partecipe morale e le attività poste dagli altri concorrenti. I giudici di merito hanno eluso l'analisi di tali precisi obblighi, non avendo in alcun modo chiarito in quale momento e con quali reali contributi deterministici, la condotta del sunnominato partecipe morale abbia effettivamente fatto sorgere il proposito criminoso o lo abbia anche soltanto rafforzato ovvero lo abbia in altro modo agevolato, esercitando un'apprezzabile sollecitazione idonea ad influenzare la volontà altrui. Da qui l'obbligatorietà della presente pronuncia di annullamento con rinvio anche con riferimento alla posizione del Cappabianca. 4.2. Del tutto assorbito è il quarto motivo. L'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso impedisce lo scrutinio del quarto motivo (ricorrenza dell'aggravante dell'uso dell'arma), del tutto assorbito rispetto ai precedenti. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, consegue: -l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di sequestro di persona perché assorbito nel reato di rapina;-la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con rideterminazione della pena nei suoi confronti nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa; -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di sequestro di persona perché assorbito nel reato di rapina; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ridetermina la pena in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 2.400,00 di multa. Annulla la sentenza impugnata n