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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2025

Cassazione n. 28051/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché la sentenza gravata , nel confermare le statuizioni risarcitorie in esito alla intervenuta prèscrizione della calunnia ascritta, si fonda su una valutazione del materiale probatorio acquisito ( le perizia calligrafica che ha ricondotto alla ricorrente la sottoscrizione dei titoli disconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA], letta e integrata dalle altre acquisizioni probatorie e in particolare le dichiarazioni di Barba e Passerini valorizzate anche per smentire quelle del marito dell'imputata, valorizzate dalla difesa a sostegno del proprio assunto) estranea a manifeste incongruenze logiche e a travisamenti, per errore o omissione, delle emergenze istruttorie, senza incorrere nei vizi inadeguatamente prospettati dall'impugnazione, generica riguardo al rilievo da ascrivere alla perizia ( anche alla luce delle considerazioni esposte alla pagina 4, primo capoverso) e inconferente rispetto al dato pretermesso esposto con il primo motivo ( che comunque non mette radicalmente in discussione il dato materiale della sottoscrizione altrimenti giustificato, per quanto detto, quale che ne sia stata la causale) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna là ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché la sentenza gravata , nel confermare le statuizioni risarcitorie in esito alla intervenuta prèscrizione della calunnia ascritta, si fonda su una valutazione del materiale probatorio acquisito ( le perizia calligrafica che ha ricondotto alla ricorrente la sottoscrizione dei titoli disconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA], letta e integrata dalle altre acquisizioni probatorie e in particolare le dichiarazioni di Barba e Passerini valorizzate anche per smentire quelle del marito dell'imputata, valorizzate dalla difesa a sostegno del proprio assunto) estranea a manifeste incongruenze logiche e a travisamenti, per errore o omissione, delle emergenze istruttorie, senza incorrere nei vizi inadeguatamente prospettati dall'impugnazione, generica riguardo al rilievo da ascrivere alla perizia ( anche alla luce delle considerazioni esposte alla pagina 4, primo capoverso) e inconferente rispetto al dato pretermesso esposto con il primo motivo ( che comunque non mette radicalmente in discussione il dato materiale della sottoscrizione altrimenti giustificato, per quanto detto, quale che ne sia stata la causale) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna là ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2025
Sentenza Cassazione n. 28051/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris