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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21479/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale con sentenza in data 21.12.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 2 e 61 n. 5 cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza l'imputato a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen. per avere la sentenza impugnata genericamente desunto la maggiore vulnerabilità in ragione della riduzione del traffico veicolare e pedonale e del fatto che sia stata infranta una vetrina laterale.

Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione di pene sostitutive avendo il giudice d'appello fondato la sua decisione solo sui numerosi precedenti dell'imputato.

Va rilevato preliminarmente che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo commadel previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)".

Nel caso di specie, difettando le condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente che difetta in atti.

La sentenza impugnata deve essere annullata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non può essere proseguita per mancanza di querela.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 febbraio 2023 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale con sentenza in data 21.12.2021 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 2 e 61 n. 5 cod.pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen. per avere la sentenza impugnata genericamente desunto la maggiore vulnerabilità in ragione della riduzione del traffico veicolare e pedonale e del fatto che sia stata infranta una vetrina laterale. Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione sul diniego di applicazione di pene sostitutive avendo il giudice d'appello fondato la sua decisione solo sui numerosi precedenti dell'imputato. Va rilevato preliminarmente che l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia ha determinato un mutamento del regime di procedibilità del delitto di furto; in particolare, l'art. 2 comma 1 lett. 1) del d.lgs. 150/2022 ha sostituito il terzo commadel previgente art. 624 cod. pen., stabilendo che "Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7- bis)". Nel caso di specie, difettando le condizioni che legittimano l'esercizio ex officio dell'azione penale, si pone il problema della sussistenza della condizione di procedibilità del delitto addebitato al ricorrente che difetta in atti. La sentenza impugnata deve essere annullata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione non può essere proseguita per mancanza di querela. Così deciso in R
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