CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 1976
Cassazione n. 39767/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente _S N sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1976 avverso l'ordinanza del 01/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~te le conclusioni del PG 6t. . 12-4A.A.9 t- 2-o ret dA-t i-GLC..~ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 1 dicembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha respinto nel merito l'istanza di detenzione domiciliare proposta - ai sensi dell'art.123 dl. n.18 del 2020 - da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione, pur dandosi atto che erroneamente il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato la domanda inammissibile, si evidenzia che sussistono altre ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza. In particolare, si compie riferimento alla gravità dei fatti in espiazione (con condanna alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione per cessione di stupefacenti ed altro), nonché alla pendenza di ulteriori procedimenti ed alla negativa personalità emergente dalla considerazione dei precedenti penali. Ciò integra, secondo il Tribunale, la previsione di legge nel cui ambito si prevede il diniego della domanda ove sussistano gravi motivi ostativi alla concessione della misura. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disposizione regolatrice e vizio di motivazione. 2.1 Si contesta il merito della vautazione affermando che il Tribunale si è servito di dati non del tutto aggiornati e, in ogni caso, relativi a reati comuni risalenti nel tempo. Per nessuno dei procedimenti penali in corso sono ancora in essere provvedimenti cautelari. Inoltre non si fa menzione del corretto comportamento tenuto dal Ladisa in sede esecutiva. Si evidenzia, in sostanza, che la decisione - a fronte della modesta entità del residuo pena da scontare - oppone motivi ostativi che non sarebbero connotati dalla 'gravità' richiesta dal legislatore. 3. Il ricorso è infondato, per i motivi che seguono. 3.1 Va premesso che il Tribunale di Sorveglianza, in sede di reclamo, è giudice del merito e pertanto legittimamente ha compiuto, dopo aver evidenziato la illegittimità del primo diniego, la verifica della esistenza o meno dei presupposti per l'ammissione al particolare istituto di cui si discute, introdotto tramite il d.I n.18 del 2020. 3.2 Quanto ai profili di critica, va rilevato che nella parte di interesse la norma di legge è formulata nel modo che segue : - comma 2. Il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura. In sede interpretativa, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che per 'gravi motivi ostativi' può essere intesa la condizione di attOale pericolosità sociale del condannato, purchè congruamente argomentata. In tal senso si è ritenuto che in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il magistrato di sorveglianza, nel valutare l'istanza di ammissione alla esecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi dell'art. 123, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, formulata dal detenuto che debba espiare una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, può ravvisare un grave motivo ostativo alla concessione del beneficio nel pericolo di reiterazione dei reati, purché ne accerti la sussistenza e ne offra specifica giustificazione (v. Sez. I n. 8885 del 29.1.2021, rv 280607). 3.3 Tutto cio precisato, nel caso in esame la valutazione del Tribunale, che ha evidenziato il numero e la tipologìa di procedimenti già definiti o pendenti a carico del Ladisa, non può dirsi illogica e si pone in linea con la ricognizione dei contenuti normativi prima ricordata. Pur senza aver espressamente menzionato il profilo della condotta tenuta in istituto, il provvedimento non può dirsi incompleto perché valorizza i numerosi e ricorrenti comportamenti illeciti tenuti dal Ladisa nel corso del tempo al fine di sostenere - in modo non irragionevole - un giudizio di attuale pericolosità. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 ap