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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 12279/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] e t t i i r i c o r s i p r e s e n t a t i n e l l ’ i n t e r e s s ed i X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in relazione al diniego del rinvio per legittimo impedimento del difensore, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, e chetale motivo è altresì manifestamente infondato, giacché censura vizi motivazionali chetuttavia non traspaiono dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, a pag. 3 articolapassaggi giuridicamente corretti e conformi alla giurisprudenza di legittimità, a tenore dellaquale, tra l’altro, in tema di legittimo impedimento del difensore, il mero stato di avanzatagravidanza non può di per sé costituire, in assenza di specifiche attestazioni sanitarieindicative di uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro, ragione di assolutaimpossibilità a comparire (Sez. 6, n. 26614 del 23/03/2018, Tocco, Rv. 273582 - 01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme,in ordine, rispettivamente, al momento consumativo del fatto, all’accertamentodell’interversione del possesso e alla tardività della querela, non è consentito in sede dilegittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odiernoricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli,Rv. 270627-01);considerato, con specifico riferimento alla tardività della querela, la censura si fonda suaccertamenti in fatto preclusi alla corte di legittimità;considerato che non può darsi seguito all’istanza di rinvio;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] e t t i i r i c o r s i p r e s e n t a t i n e l l ’ i n t e r e s s ed i X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Xritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in relazione al diniego del rinvio per legittimo impedimento del difensore, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, e chetale motivo è altresì manifestamente infondato, giacché censura vizi motivazionali chetuttavia non traspaiono dal testo della sentenza impugnata, la quale, anzi, a pag. 3 articolapassaggi giuridicamente corretti e conformi alla giurisprudenza di legittimità, a tenore dellaquale, tra l’altro, in tema di legittimo impedimento del difensore, il mero stato di avanzatagravidanza non può di per sé costituire, in assenza di specifiche attestazioni sanitarieindicative di uno stato di malattia ovvero di minaccia di parto prematuro, ragione di assolutaimpossibilità a comparire (Sez. 6, n. 26614 del 23/03/2018, Tocco, Rv. 273582 - 01);ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme,in ordine, rispettivamente, al momento consumativo del fatto, all’accertamentodell’interversione del possesso e alla tardività della querela, non è consentito in sede dilegittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenzaimpugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odiernoricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli,Rv. 270627-01);considerato, con specifico riferimento alla tardività della querela, la censura si fonda suaccertamenti in fatto preclusi alla corte di legittimità;considerato che non può darsi seguito all’istanza di rinvio;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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