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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19661/2026

Testo disponibile della fonte

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calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il q uale dichiara di volerricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica cer-tificata indicato.22877287/2019- ricorrente -contro R.G.N. 11368/2017Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6853/2020, depositata indata 19/10/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/20261.

Con atti di citazione notificati, rispettivamente, in data 3/5/2016 e 2/9/2016, [OSCURATO:PERSONA]Aria e [OSCURATO:PERSONA] agivano nei confrontidella Regione [OSCURATO:SOCIETA], per conseguirne la condanna al pagamentodi euro 500,00 per ciascuno, a titolo di borsa formativa relativa almese di giugno del 2009.Deducevano che, ai sensi dell'art. 78 della legge n. 388 del 2000,il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Regione Cam-pania avevano stipulato in data 22/6/2006 una convenzione concer-nente il progetto I.So.La (Inserimento sociale attraverso il lavoro),finalizzato alla realizzazione di work experience per soggetti appar-tenenti a categorie con difficoltà di inserimento nel mercato del la-voro.Tale progetto prevedeva per i soggetti beneficiari un reddito dieuro 500,00 al mese, per una durata di 12 mesi.Successivamente, con delibera n. 342 del 29/2/2008, la Regioneaveva preso atto della stipula di una seconda convenzione con il Mi-nistero del lavoro, con cui il progetto I.So.La. era stato prorogato peraltri 12 mesi.Anche per questi ulteriori 12 mesi di proroga del progetto la [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito di erogare ai partecipanti una borsaformativa mensile di euro 500,00.Pur avendo partecipato a tutte le attività formative nel periodocompreso tra l'ottobre 2008 ed il giugno 2009, gli attori non avevanopercepito la borsa formativa relativa al mese di giugno 2009.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 22725 del 28/6/2017, ac-coglieva le domande, condannando la Regione [OSCURATO:SOCIETA] a pagarealle controparti euro 500,00 per ciascuna.3.

Proponeva appello la Regione [OSCURATO:SOCIETA], ribadendo l'ecce-zione di prescrizione del diritto ex art. 2948, n. 4, c.c., «eccezionesu cui il giudice di prime cure si era pronunziato con motivazione2 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026apparente, evidenziando che la suddetta norma era inderogabile, so-stenendo che non vi era prova dei fatti costitutivi dell'avversa pre-tesa».4.

Gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'appello per vio-lazione dell'art. 339 c.p.c.5.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6853 del 19/10/2020,accoglieva l'appello.In particolare, evidenziava che il diritto degli attori si riferiva allaborsa formativa o sussidio mensile di euro 500,00 spettante ai par-tecipanti al progetto I.So.La. e che tale credito sorgeva dalla stipu-lazione della convenzione prevista dall'art. 6 del bando e dall'effet-tiva partecipazione al progetto di work experience.Per quel che ancora qui rileva, il diritto alla corresponsione degliemolumenti si radicava nell'ambito di un rapporto di durata, «carat-terizzato dal fatto che le prestazioni si ripetono e continuano neltempo, dal momento che solo il protrarsi dell'adempimento realizzala causa del rapporto obbligatorio».Si trattava, dunque, non di un'unica attribuzione patrimonialescaglionata nel tempo, ma di singole prestazioni che trovavano laloro causa, di volta in volta, nella partecipazione del beneficiarioall'attività formativa e lavorativa.L'obbligazione della Regione rientrava dunque nella previsione dicui all'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguente prescrizione quin-quennale.Il Tribunale precisava che trattavasi di una sentenza fondatasull'equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto lacontroversia aveva un valore inferiore ad euro 1100,00.Pur potendo essere proposto appello solo per specifiche ragioni,trattandosi di impugnazione a critica vincolata, il primo motivo d'ap-pello era ammissibile, perché riguardava la violazione di una norma3 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026sul procedimento, «ossia la violazione dell'art. 112 c.p.c.: la Regionesi duole, infatti, dell'omessa (o meglio, apparente) pronunzia sull'ec-cezione pregiudiziale di merito (prescrizione) da lei tempestivamentesollevata sin dalla costituzione in giudizio».Il motivo era, oltre che ammissibile, anche fondato.La motivazione del Giudice di pace, per quanto resa secondoequità, era soltanto apparente, in quanto il giudice non aveva spie-gato «per quale motivo alla responsabilità contrattuale va applicatoil termine di prescrizione decennale, pur in presenza dell'inadempi-mento di un credito periodico di origine contrattuale».La motivazione della sentenza del Giudice di pace rappresentava,in sostanza, «un mero assioma, privo di reale sostrato argomenta-tivo e, in quanto tale, idonea ad integrare una motivazione apparentequindi, in fin dei conti, inesistente».Ciò valeva anche se la pronunzia era stata resa secondo equità,«perché quest'ultima non implica arbitrio, sicché il giudice era tenutoa dare effettiva spiegazione del perché ha scelto un determinato ter-mine prescrizionale piuttosto che un altro».Il Tribunale rilevava che occorreva decidere in ordine alla man-cata pronunzia del Giudice di pace sulla questione di prescrizione,essendosi determinata la nullità della sentenza per violazionedell'art. 112 c.p.c.Pertanto, occorreva decidere su detta eccezione, «ma non se-condo equità, non potendo il Tribunale ricorrere a tale parametrosostitutivo delle norme di diritto al di fuori del caso previsto dall'art.114 c.p.c.».Per il Tribunale, dunque, doveva applicarsi l'art. 2948 n. 4 c.p.c.,in quanto la borsa formativa dovrà essere pagata con cadenza men-sile.4 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026Era dunque maturata la prescrizione, in quanto tra il mese difrequenza del corso rispetto a cui era chiesto il pagamento (giugno2009) e la notifica della citazione in primo grado (anno 2016) eranotrascorsi 5 anni.6.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionegli attori.7.

E' rimasta intimata la Regione [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, e/o n. 5,c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e nullitàdella sentenza o del procedimento per mancata, omessa, errata de-cisione, anche sulla condizione dell'azione, riguardo agli artt. 113,secondo comma, c.p.c., 114 c.p.c., 339, terzo comma, c.p.c., all'art.2948 quarto comma c.c., nel combinato disposto con gli artt. 99,100, 101, 112, 115, 116, 156, 159 c.p.c., artt. 2946 c.c. e 2697 c.c.,vizio della sentenza ed errore di diritto, errore nel procedere, man-cata pronuncia su una condizione dell'azione ‒ violazione del princi-pio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e eccesso dipronuncia, illogicità della pronuncia ‒ violazione dei principi fondatisull'onere della prova».Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione della sentenza del Tribu-nale sarebbe completamente errata, in quanto la prescrizione rego-lata dall'art. 2948, n. 4, c.c.

«non è tra i principi regolatori dellamateria che ne occupa».Inoltre, la decisione del Giudice di pace «non è dotata di unamotivazione solo apparente o perplessa od incomprensibile, ma purenella sua sinteticità, si palesa in linea con la peculiarità del giudizio5 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026di equità, che consente di discostarsi dalle norme giuridiche laddoveesse non costituiscono principi regolatori della materia».Per i ricorrenti, l'individuazione della norma che prevede il ter-mine di prescrizione, non può integrare la violazione dei principi re-golatori della materia.Il motivo d'appello sollevato dalla Regione era dunque inammis-sibile.Peraltro, il Giudice di pace non si era limitato alla semplice affer-mazione della natura di interesse pubblico del contratto, ma erasceso nel merito, con un ragionamento logico-giuridico, non trattan-dosi di un semplice «assioma».[OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe allora, pur nella sua sinteticità, datoprecisa risposta equitativa «proprio alla specifica domanda propostadall'attore ex art. 112 c.p.c.».2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 2, e/o, n.3, e/o n. 5 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione di norme di di-ritto, e nullità e/o inesisten[za] della sentenza o del procedimentoper mancata, omessa, errata decisione sulla condizione dell'azione,rispetto agli artt. 25, comma primo, Costituzione, 111 Costituzione,113, 2º comma, c.p.c., 114, 339 c.p.c., dell'art. 2948, 4º commac.c., nel combinato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115,116, 156 c.p.c. e 2697 c.c., vizio della sentenza ed errore di diritto,errore nel procedere, mancata pronuncia su una condizione dell'a-zione ‒ violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto epronunciato e eccesso di pronuncia ‒ erroneità della motivazione,illogicità e illegittimità della stessa ‒ eccesso di pronuncia.

Violazionedel principio del giudice naturale ‒ violazione dei principi di dirittofondati sull'onere della prova».6 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ad avviso dei ricorrenti il Tribunale non poteva decidere l'impu-gnazione della Regione [OSCURATO:SOCIETA] secondo diritto e, così facendo,avrebbe violato il principio del giudice naturale.L'art. 2948, n. 4, c.c. non porrebbe alcun principio informatoredella materia, essendo escluso l'appello per inammissibilità ex art.339 c.p.c.; ne deriva che solo il Giudice di pace, obbligato alla deci-sione secondo equità, doveva, comunque, prescindere dall'applica-bilità o meno di tale disposizione di legge e decidere, proprio qualegiudice naturale, sulla natura discrezionale e di equità delle questioniproposte.Per i ricorrenti, dunque, la sentenza del Giudice di pace pronun-ciata secondo equità sarebbe stata «sostituita da pronuncia secondodiritto».In sostanza, il tribunale non potrebbe decidere secondo dirittoladdove ex lege la fattispecie deve essere decisa in base all'equità.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Vio-lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e nullità della sen-tenza o del procedimento per errata, mancata, omessa, pronunciasulla domanda subordinata ex art. 2941 c.c., relativamente alla vio-lazione e falsa applicazione degli artt. 2941 e 2942 c.c., 113, secondocomma, c.p.c., 114 c.p.c., 339, terzo comma c.p.c., dell'art. 2946c.c. e dell'art. 2948, quarto comma c.c. e dell'art. 2945 c.c., nel com-binato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115, 116, 156 c.p.c.,art. 2967 c.c., vizio della sentenza e errore di diritto, errore nel pro-cedere, mancata pronuncia sulla domanda ‒ violazione del principiodella corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e eccesso di pro-nuncia ‒ erroneità della motivazione, illogicità e illegittimità dellastessa ‒ eccesso e/o difetto di pronuncia ‒ violazione dei principi intema di onere della prova».7 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sull'accoglimentodella proposta azione di arricchimento ex art. 2042 c.c., se pure azio-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] condizioni di tale azione, in quanto, nonessendovi responsabilità risarcitoria contrattuale, sussisterebbero ipresupposti dell'azione ex art. 2041 c.c.4.

Il primo motivo è infondato.5.

Invero, la controversia va qualificata come avente ad oggettoprofili di equità necessaria ai sensi dell'art. 113, secondo comma,c.p.c., in base al quale «il giudice di pace decide secondo equità lecause il cui valore non eccede euro 1100 [dal 31 ottobre 2025 euro2500], salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratticonclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile».Il potere di decidere secondo equità è previsto in due casi: oltrea quello di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c., esclusivamentedi «giudizio necessario di equità», in quanto imposto dal legislatore,vi è anche l'ipotesi contemplata dal successivo art. 114 c.p.c., laquale, presupponendo una concorde richiesta delle parti, dà inveceluogo al giudizio di equità facoltativo (o «concordato»).6.

L'art. 339 c.p.c., nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 40del 2006, prevedeva l'inappellabilità delle sentenze del giudice dipace pronunciate secondo equità («sono […] inappellabili le sentenzedel giudice di pace pronunziate secondo equità»).Di conseguenza, in quanto «sentenze pronunciate in unicogrado» esse erano assoggettate esclusivamente al rimedio del ri-corso per cassazione (Cass., 19 gennaio 2005, n. 1080).L'esclusione dell'appello era giustificata sia da esigenze di econo-mia processuale, sia dall'inopportunità di assoggettare ad un rie-same di merito decisioni rese sulla base di un giudizio connotato da8 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026«unicità» e «irripetibilità», quale quello di equità.

Tuttavia, la sceltadi rendere appellabili sentenze di equità del giudice di pace (sia pureper motivi di impugnazione predeterminati), era stata dettata dallafinalità di alleggerire il carico della Corte di cassazione in ordine alla«giustizia minore», ponendo un filtro all'accesso alla Corte di legitti-mità, in relazione alle controversie di modesto valore economico.7.

Di qui la scelta del legislatore di cui al d.lgs. n. 40 del 2006,che ha modificato l'art. 339, terzo comma, c.p.c., prevedendo unappello a «critica vincolata» per le sentenze pronunciate dal giudicedi pace secondo equità.Pertanto, si è previsto che «le sentenze del giudice di pace pro-nunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma,sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul pro-cedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ov-vero dei principi regolatori della materia».L'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sen-tenze emesse dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizioneequitativa necessaria (art. 113, secondo comma, c.p.c.) è dunquerappresentato dall'appello a motivi limitati, ex art. 339, terzocomma, c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, e ciòanche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazionedi norme sulla competenza e al difetto di motivazione, essendo lestesse ricorribili per cassazione solo in caso di accordo tra le partiper omettere l'appello, ex art. 360, secondo comma, c.p.c., ovverodi pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti mede-sime, ex art. 114 c.p.c. (Cass., sez. 6-3, 16 novembre 2021, n.34524; Cass., sez. 6-1, 17 novembre 2017, n. 27356; Cass., sez. 2,15 gennaio 2024, n. 1517, in motivazione, con riferimento alle sen-tenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art.113, secondo comma c.p.c.).9 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026La riforma dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., ha quindi recepitoi suggerimenti della Corte costituzionale (sentenza n. 206 del 2004),con la quale si è statuito che il giudice di pace, quando decide se-condo equità, deve rispettare le norme processuali (ossia unica-mente le regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cogni-zione davanti al giudice di pace: Cass., sez. 3, 27 ottobre 2022, n.31830), costituzionali e comunitarie (Cass., sez. 2, 15 gennaio 2024,n. 1517, in motivazione, ove si richiama la sentenza della Corte co-stituzionale n. 206 del 2004).8.

Per questa Corte, dunque, il ricorso per cassazione è ammessoavverso le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado(art. 360, primo comma, c.p.c.), mentre la sentenza del giudice dipace, emessa successivamente al d.lgs. n. 40 del 2006, è appella-bile, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., nei casi tassativamente previsti datale norma, trattandosi di appello «a critica vincolata».A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, le sen-tenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sonoricorribili per cassazione solo in due ipotesi (nessuna delle quali quiricorrente): se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, in basealla previsione generale di cui all'art. 360, secondo comma, c.p.c.;se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde ri-chiesta delle parti ex art. 114 c.p.c. (Cass., sez. 6-2, 31 luglio 2017,n. 19050; anche Cass., sez. 6-3, 18 gennaio 2018, n. 1213).9.

Poiché la sentenza del Giudice di pace di Roma è stata emessail 19 ottobre 2020, trova applicazione l'art. 339, terzo comma, c.p.c.,nella formulazione seguita al d.lgs. n. 40 del 2006, essendo dunqueinammissibile il ricorso per cassazione, e dovendosi invece impu-gnare la decisione con l'appello a «critica vincolata» di cui all'art. 339c.p.c.10 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/202610.

Nella specie, la Regione ha proposto appello proprio in rela-zione all'assenza di motivazione sulla eccezione di prescrizione.Effettivamente, il Giudice di pace ha così pronunciato in ordineall'eccezione di prescrizione ex art. 2948, comma 2, c.c.: «Anchetale doglianza, a parere del giudicante, non può trovare ingressotrattandosi di responsabilità contrattuale, scaturente dal parziale pa-gamento della borsa formativa e quindi dal parziale adempimentodell'obbligazione preesistente e trova, pertanto, applicazione l'art.2946 c.c., con applicazione del termine di prescrizione decennale».Del tutto correttamente, il Tribunale ha reputato che tale moti-vazione è soltanto apparente, non avendo spiegato per quale motivoalla responsabilità contrattuale va applicato, sempre, il termine diprescrizione decennale, «pur in presenza dell'inadempimento di uncredito periodico di origine contrattuale».Questa Corte, infatti, in una fattispecie perfettamente sovrappo-nibile a quella in esame, ha ritenuto che il giudizio equitativo nonpuò ridursi ad un asserto arbitrario destinato a sollevare il giudicedal dovere di rendere una compiuta motivazione in ordine ai para-metri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legitti-mità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze ve-rificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e perti-nenti al tema della decisione (nella specie, la S.C. ha confermato ladecisione impugnata che aveva riformato la sentenza del giudice dipace, pronunciata secondo equità, in considerazione della natura ap-parente della motivazione adottata) (Cass., se. 1, 4/3/2025, n.5669).Ciò, a prescindere dalla circostanza che il motivo d'appello si in-centrava sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., dolendosi la Regionedell'omessa pronunzia sull'eccezione pregiudiziale di prescrizione.11 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026In realtà, il Tribunale, in sede d'appello, ha qualificato il motivodi gravame come assenza di motivazione in ordine all'eccezione diprescrizione sollevata dalla Regione.Inoltre, la periodicità del sussidio, idonea all'applicazione dell'art.2948 n. 4 c.c., per la prescrizione quinquennale, era emersa, sindall'inizio, dall'allegazione degli attori.11.

Anche il secondo motivo è infondato.Ed infatti, benché il giudizio sia iniziato dinanzi al Giudice di pace,che ha deciso secondo equità, una volta che il Tribunale, in seded'appello, ha ritenuto correttamente ammissibile motivo di impugna-zione articolato dalla Regione sull'apparenza di motivazione con rife-rimento all'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., il Tribu-nale ha, del pari correttamente, pronunziato secondo diritto (Cass.n. 5669 del 2025).13.

Il terzo motivo è infondato.Il carattere sussidiario dell'azione ex art. 2041 c.c. non consentedi decidere sulla domanda di ingiustificato arricchimento, ove la do-manda contrattuale sia rigettata per intervenuta prescrizione (Cass.n. 5669 del 2025).Com'è noto, infatti, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietàdi cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento èproponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titologiustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia riget-tata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenzadi prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità deltitolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordinepubblico (Cass., sez. 3, 18/10/2024, n. 27008; Cass., Sez.

Un., 5/12/2023, n. 33954).14.

Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in as-senza di attività processuale da parte della Regione.12 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 11638/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il q uale dichiara di volerricevere le comunicazioni e notifiche all'indirizzo di posta elettronica cer-tificata indicato.22877287/2019- ricorrente -contro R.G.N. 11368/2017Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore- intimata -avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6853/2020, depositata indata 19/10/2020.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/3/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/20261. Con atti di citazione notificati, rispettivamente, in data 3/5/2016 e 2/9/2016, [OSCURATO:PERSONA]Aria e [OSCURATO:PERSONA] agivano nei confrontidella Regione [OSCURATO:SOCIETA], per conseguirne la condanna al pagamentodi euro 500,00 per ciascuno, a titolo di borsa formativa relativa almese di giugno del 2009.Deducevano che, ai sensi dell'art. 78 della legge n. 388 del 2000,il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Regione Cam-pania avevano stipulato in data 22/6/2006 una convenzione concer-nente il progetto I.So.La (Inserimento sociale attraverso il lavoro),finalizzato alla realizzazione di work experience per soggetti appar-tenenti a categorie con difficoltà di inserimento nel mercato del la-voro.Tale progetto prevedeva per i soggetti beneficiari un reddito dieuro 500,00 al mese, per una durata di 12 mesi.Successivamente, con delibera n. 342 del 29/2/2008, la Regioneaveva preso atto della stipula di una seconda convenzione con il Mi-nistero del lavoro, con cui il progetto I.So.La. era stato prorogato peraltri 12 mesi.Anche per questi ulteriori 12 mesi di proroga del progetto la [OSCURATO:PERSONA] aveva stabilito di erogare ai partecipanti una borsaformativa mensile di euro 500,00.Pur avendo partecipato a tutte le attività formative nel periodocompreso tra l'ottobre 2008 ed il giugno 2009, gli attori non avevanopercepito la borsa formativa relativa al mese di giugno 2009.2. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 22725 del 28/6/2017, ac-coglieva le domande, condannando la Regione [OSCURATO:SOCIETA] a pagarealle controparti euro 500,00 per ciascuna.3. Proponeva appello la Regione [OSCURATO:SOCIETA], ribadendo l'ecce-zione di prescrizione del diritto ex art. 2948, n. 4, c.c., «eccezionesu cui il giudice di prime cure si era pronunziato con motivazione2 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026apparente, evidenziando che la suddetta norma era inderogabile, so-stenendo che non vi era prova dei fatti costitutivi dell'avversa pre-tesa».4. Gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'appello per vio-lazione dell'art. 339 c.p.c.5. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 6853 del 19/10/2020,accoglieva l'appello.In particolare, evidenziava che il diritto degli attori si riferiva allaborsa formativa o sussidio mensile di euro 500,00 spettante ai par-tecipanti al progetto I.So.La. e che tale credito sorgeva dalla stipu-lazione della convenzione prevista dall'art. 6 del bando e dall'effet-tiva partecipazione al progetto di work experience.Per quel che ancora qui rileva, il diritto alla corresponsione degliemolumenti si radicava nell'ambito di un rapporto di durata, «carat-terizzato dal fatto che le prestazioni si ripetono e continuano neltempo, dal momento che solo il protrarsi dell'adempimento realizzala causa del rapporto obbligatorio».Si trattava, dunque, non di un'unica attribuzione patrimonialescaglionata nel tempo, ma di singole prestazioni che trovavano laloro causa, di volta in volta, nella partecipazione del beneficiarioall'attività formativa e lavorativa.L'obbligazione della Regione rientrava dunque nella previsione dicui all'art. 2948, n. 4, c.c., con la conseguente prescrizione quin-quennale.Il Tribunale precisava che trattavasi di una sentenza fondatasull'equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, c.p.c., in quanto lacontroversia aveva un valore inferiore ad euro 1100,00.Pur potendo essere proposto appello solo per specifiche ragioni,trattandosi di impugnazione a critica vincolata, il primo motivo d'ap-pello era ammissibile, perché riguardava la violazione di una norma3 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026sul procedimento, «ossia la violazione dell'art. 112 c.p.c.: la Regionesi duole, infatti, dell'omessa (o meglio, apparente) pronunzia sull'ec-cezione pregiudiziale di merito (prescrizione) da lei tempestivamentesollevata sin dalla costituzione in giudizio».Il motivo era, oltre che ammissibile, anche fondato.La motivazione del Giudice di pace, per quanto resa secondoequità, era soltanto apparente, in quanto il giudice non aveva spie-gato «per quale motivo alla responsabilità contrattuale va applicatoil termine di prescrizione decennale, pur in presenza dell'inadempi-mento di un credito periodico di origine contrattuale».La motivazione della sentenza del Giudice di pace rappresentava,in sostanza, «un mero assioma, privo di reale sostrato argomenta-tivo e, in quanto tale, idonea ad integrare una motivazione apparentequindi, in fin dei conti, inesistente».Ciò valeva anche se la pronunzia era stata resa secondo equità,«perché quest'ultima non implica arbitrio, sicché il giudice era tenutoa dare effettiva spiegazione del perché ha scelto un determinato ter-mine prescrizionale piuttosto che un altro».Il Tribunale rilevava che occorreva decidere in ordine alla man-cata pronunzia del Giudice di pace sulla questione di prescrizione,essendosi determinata la nullità della sentenza per violazionedell'art. 112 c.p.c.Pertanto, occorreva decidere su detta eccezione, «ma non se-condo equità, non potendo il Tribunale ricorrere a tale parametrosostitutivo delle norme di diritto al di fuori del caso previsto dall'art.114 c.p.c.».Per il Tribunale, dunque, doveva applicarsi l'art. 2948 n. 4 c.p.c.,in quanto la borsa formativa dovrà essere pagata con cadenza men-sile.4 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026Era dunque maturata la prescrizione, in quanto tra il mese difrequenza del corso rispetto a cui era chiesto il pagamento (giugno2009) e la notifica della citazione in primo grado (anno 2016) eranotrascorsi 5 anni.6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazionegli attori.7. E' rimasta intimata la Regione [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, e/o n. 5,c.p.c. – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e nullitàdella sentenza o del procedimento per mancata, omessa, errata de-cisione, anche sulla condizione dell'azione, riguardo agli artt. 113,secondo comma, c.p.c., 114 c.p.c., 339, terzo comma, c.p.c., all'art.2948 quarto comma c.c., nel combinato disposto con gli artt. 99,100, 101, 112, 115, 116, 156, 159 c.p.c., artt. 2946 c.c. e 2697 c.c.,vizio della sentenza ed errore di diritto, errore nel procedere, man-cata pronuncia su una condizione dell'azione ‒ violazione del princi-pio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e eccesso dipronuncia, illogicità della pronuncia ‒ violazione dei principi fondatisull'onere della prova».Ad avviso dei ricorrenti, la motivazione della sentenza del Tribu-nale sarebbe completamente errata, in quanto la prescrizione rego-lata dall'art. 2948, n. 4, c.c. «non è tra i principi regolatori dellamateria che ne occupa».Inoltre, la decisione del Giudice di pace «non è dotata di unamotivazione solo apparente o perplessa od incomprensibile, ma purenella sua sinteticità, si palesa in linea con la peculiarità del giudizio5 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026di equità, che consente di discostarsi dalle norme giuridiche laddoveesse non costituiscono principi regolatori della materia».Per i ricorrenti, l'individuazione della norma che prevede il ter-mine di prescrizione, non può integrare la violazione dei principi re-golatori della materia.Il motivo d'appello sollevato dalla Regione era dunque inammis-sibile.Peraltro, il Giudice di pace non si era limitato alla semplice affer-mazione della natura di interesse pubblico del contratto, ma erasceso nel merito, con un ragionamento logico-giuridico, non trattan-dosi di un semplice «assioma».[OSCURATO:PERSONA] di pace avrebbe allora, pur nella sua sinteticità, datoprecisa risposta equitativa «proprio alla specifica domanda propostadall'attore ex art. 112 c.p.c.».2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e/o falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 2, e/o, n.3, e/o n. 5 c.p.c. – Violazione e/o falsa applicazione di norme di di-ritto, e nullità e/o inesisten[za] della sentenza o del procedimentoper mancata, omessa, errata decisione sulla condizione dell'azione,rispetto agli artt. 25, comma primo, Costituzione, 111 Costituzione,113, 2º comma, c.p.c., 114, 339 c.p.c., dell'art. 2948, 4º commac.c., nel combinato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115,116, 156 c.p.c. e 2697 c.c., vizio della sentenza ed errore di diritto,errore nel procedere, mancata pronuncia su una condizione dell'a-zione ‒ violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto epronunciato e eccesso di pronuncia ‒ erroneità della motivazione,illogicità e illegittimità della stessa ‒ eccesso di pronuncia. Violazionedel principio del giudice naturale ‒ violazione dei principi di dirittofondati sull'onere della prova».6 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026Ad avviso dei ricorrenti il Tribunale non poteva decidere l'impu-gnazione della Regione [OSCURATO:SOCIETA] secondo diritto e, così facendo,avrebbe violato il principio del giudice naturale.L'art. 2948, n. 4, c.c. non porrebbe alcun principio informatoredella materia, essendo escluso l'appello per inammissibilità ex art.339 c.p.c.; ne deriva che solo il Giudice di pace, obbligato alla deci-sione secondo equità, doveva, comunque, prescindere dall'applica-bilità o meno di tale disposizione di legge e decidere, proprio qualegiudice naturale, sulla natura discrezionale e di equità delle questioniproposte.Per i ricorrenti, dunque, la sentenza del Giudice di pace pronun-ciata secondo equità sarebbe stata «sostituita da pronuncia secondodiritto».In sostanza, il tribunale non potrebbe decidere secondo dirittoladdove ex lege la fattispecie deve essere decisa in base all'equità.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee/o falsa applicazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – Vio-lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, e nullità della sen-tenza o del procedimento per errata, mancata, omessa, pronunciasulla domanda subordinata ex art. 2941 c.c., relativamente alla vio-lazione e falsa applicazione degli artt. 2941 e 2942 c.c., 113, secondocomma, c.p.c., 114 c.p.c., 339, terzo comma c.p.c., dell'art. 2946c.c. e dell'art. 2948, quarto comma c.c. e dell'art. 2945 c.c., nel com-binato disposto con gli artt. 99, 100, 101, 112, 115, 116, 156 c.p.c.,art. 2967 c.c., vizio della sentenza e errore di diritto, errore nel pro-cedere, mancata pronuncia sulla domanda ‒ violazione del principiodella corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e eccesso di pro-nuncia ‒ erroneità della motivazione, illogicità e illegittimità dellastessa ‒ eccesso e/o difetto di pronuncia ‒ violazione dei principi intema di onere della prova».7 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciare sull'accoglimentodella proposta azione di arricchimento ex art. 2042 c.c., se pure azio-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] condizioni di tale azione, in quanto, nonessendovi responsabilità risarcitoria contrattuale, sussisterebbero ipresupposti dell'azione ex art. 2041 c.c.4. Il primo motivo è infondato.5. Invero, la controversia va qualificata come avente ad oggettoprofili di equità necessaria ai sensi dell'art. 113, secondo comma,c.p.c., in base al quale «il giudice di pace decide secondo equità lecause il cui valore non eccede euro 1100 [dal 31 ottobre 2025 euro2500], salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratticonclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del codice civile».Il potere di decidere secondo equità è previsto in due casi: oltrea quello di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c., esclusivamentedi «giudizio necessario di equità», in quanto imposto dal legislatore,vi è anche l'ipotesi contemplata dal successivo art. 114 c.p.c., laquale, presupponendo una concorde richiesta delle parti, dà inveceluogo al giudizio di equità facoltativo (o «concordato»).6. L'art. 339 c.p.c., nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 40del 2006, prevedeva l'inappellabilità delle sentenze del giudice dipace pronunciate secondo equità («sono […] inappellabili le sentenzedel giudice di pace pronunziate secondo equità»).Di conseguenza, in quanto «sentenze pronunciate in unicogrado» esse erano assoggettate esclusivamente al rimedio del ri-corso per cassazione (Cass., 19 gennaio 2005, n. 1080).L'esclusione dell'appello era giustificata sia da esigenze di econo-mia processuale, sia dall'inopportunità di assoggettare ad un rie-same di merito decisioni rese sulla base di un giudizio connotato da8 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026«unicità» e «irripetibilità», quale quello di equità. Tuttavia, la sceltadi rendere appellabili sentenze di equità del giudice di pace (sia pureper motivi di impugnazione predeterminati), era stata dettata dallafinalità di alleggerire il carico della Corte di cassazione in ordine alla«giustizia minore», ponendo un filtro all'accesso alla Corte di legitti-mità, in relazione alle controversie di modesto valore economico.7. Di qui la scelta del legislatore di cui al d.lgs. n. 40 del 2006,che ha modificato l'art. 339, terzo comma, c.p.c., prevedendo unappello a «critica vincolata» per le sentenze pronunciate dal giudicedi pace secondo equità.Pertanto, si è previsto che «le sentenze del giudice di pace pro-nunciate secondo equità a norma dell'art. 113, secondo comma,sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul pro-cedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ov-vero dei principi regolatori della materia».L'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso avverso le sen-tenze emesse dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizioneequitativa necessaria (art. 113, secondo comma, c.p.c.) è dunquerappresentato dall'appello a motivi limitati, ex art. 339, terzocomma, c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, e ciòanche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazionedi norme sulla competenza e al difetto di motivazione, essendo lestesse ricorribili per cassazione solo in caso di accordo tra le partiper omettere l'appello, ex art. 360, secondo comma, c.p.c., ovverodi pronuncia secondo equità su concorde richiesta delle parti mede-sime, ex art. 114 c.p.c. (Cass., sez. 6-3, 16 novembre 2021, n.34524; Cass., sez. 6-1, 17 novembre 2017, n. 27356; Cass., sez. 2,15 gennaio 2024, n. 1517, in motivazione, con riferimento alle sen-tenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art.113, secondo comma c.p.c.).9 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026La riforma dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., ha quindi recepitoi suggerimenti della Corte costituzionale (sentenza n. 206 del 2004),con la quale si è statuito che il giudice di pace, quando decide se-condo equità, deve rispettare le norme processuali (ossia unica-mente le regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cogni-zione davanti al giudice di pace: Cass., sez. 3, 27 ottobre 2022, n.31830), costituzionali e comunitarie (Cass., sez. 2, 15 gennaio 2024,n. 1517, in motivazione, ove si richiama la sentenza della Corte co-stituzionale n. 206 del 2004).8. Per questa Corte, dunque, il ricorso per cassazione è ammessoavverso le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado(art. 360, primo comma, c.p.c.), mentre la sentenza del giudice dipace, emessa successivamente al d.lgs. n. 40 del 2006, è appella-bile, ai sensi dell'art. 339 c.p.c., nei casi tassativamente previsti datale norma, trattandosi di appello «a critica vincolata».A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, le sen-tenze del giudice di pace pubblicate a partire dal 3 marzo 2006 sonoricorribili per cassazione solo in due ipotesi (nessuna delle quali quiricorrente): se le parti sono d'accordo per omettere l'appello, in basealla previsione generale di cui all'art. 360, secondo comma, c.p.c.;se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde ri-chiesta delle parti ex art. 114 c.p.c. (Cass., sez. 6-2, 31 luglio 2017,n. 19050; anche Cass., sez. 6-3, 18 gennaio 2018, n. 1213).9. Poiché la sentenza del Giudice di pace di Roma è stata emessail 19 ottobre 2020, trova applicazione l'art. 339, terzo comma, c.p.c.,nella formulazione seguita al d.lgs. n. 40 del 2006, essendo dunqueinammissibile il ricorso per cassazione, e dovendosi invece impu-gnare la decisione con l'appello a «critica vincolata» di cui all'art. 339c.p.c.10 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/202610. Nella specie, la Regione ha proposto appello proprio in rela-zione all'assenza di motivazione sulla eccezione di prescrizione.Effettivamente, il Giudice di pace ha così pronunciato in ordineall'eccezione di prescrizione ex art. 2948, comma 2, c.c.: «Anchetale doglianza, a parere del giudicante, non può trovare ingressotrattandosi di responsabilità contrattuale, scaturente dal parziale pa-gamento della borsa formativa e quindi dal parziale adempimentodell'obbligazione preesistente e trova, pertanto, applicazione l'art.2946 c.c., con applicazione del termine di prescrizione decennale».Del tutto correttamente, il Tribunale ha reputato che tale moti-vazione è soltanto apparente, non avendo spiegato per quale motivoalla responsabilità contrattuale va applicato, sempre, il termine diprescrizione decennale, «pur in presenza dell'inadempimento di uncredito periodico di origine contrattuale».Questa Corte, infatti, in una fattispecie perfettamente sovrappo-nibile a quella in esame, ha ritenuto che il giudizio equitativo nonpuò ridursi ad un asserto arbitrario destinato a sollevare il giudicedal dovere di rendere una compiuta motivazione in ordine ai para-metri utilizzati, i quali realizzano la necessaria intelaiatura di legitti-mità e sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze ve-rificabili, o comunque logicamente apprezzabili, ragionevoli e perti-nenti al tema della decisione (nella specie, la S.C. ha confermato ladecisione impugnata che aveva riformato la sentenza del giudice dipace, pronunciata secondo equità, in considerazione della natura ap-parente della motivazione adottata) (Cass., se. 1, 4/3/2025, n.5669).Ciò, a prescindere dalla circostanza che il motivo d'appello si in-centrava sulla violazione dell'art. 112 c.p.c., dolendosi la Regionedell'omessa pronunzia sull'eccezione pregiudiziale di prescrizione.11 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026In realtà, il Tribunale, in sede d'appello, ha qualificato il motivodi gravame come assenza di motivazione in ordine all'eccezione diprescrizione sollevata dalla Regione.Inoltre, la periodicità del sussidio, idonea all'applicazione dell'art.2948 n. 4 c.c., per la prescrizione quinquennale, era emersa, sindall'inizio, dall'allegazione degli attori.11. Anche il secondo motivo è infondato.Ed infatti, benché il giudizio sia iniziato dinanzi al Giudice di pace,che ha deciso secondo equità, una volta che il Tribunale, in seded'appello, ha ritenuto correttamente ammissibile motivo di impugna-zione articolato dalla Regione sull'apparenza di motivazione con rife-rimento all'eccezione di prescrizione ex art. 2948 n. 4 c.c., il Tribu-nale ha, del pari correttamente, pronunziato secondo diritto (Cass.n. 5669 del 2025).13. Il terzo motivo è infondato.Il carattere sussidiario dell'azione ex art. 2041 c.c. non consentedi decidere sulla domanda di ingiustificato arricchimento, ove la do-manda contrattuale sia rigettata per intervenuta prescrizione (Cass.n. 5669 del 2025).Com'è noto, infatti, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietàdi cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento èproponibile ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titologiustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia riget-tata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenzadi prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità deltitolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordinepubblico (Cass., sez. 3, 18/10/2024, n. 27008; Cass., Sez. Un., 5/12/2023, n. 33954).14. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità in as-senza di attività processuale da parte della Regione.12 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 11638/2021Numero sezionale 1265/2026Numero di raccolta generale 19661/2026Data pubblicazione 13/06/2026 P.Q.Mrigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni-ficato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 marzo 2026Il PresidenteGuido Mercolino13 RG n. 11638/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
Sentenza Cassazione n. 19661/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris