CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 1964
Cassazione n. 39679/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 05/06/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento che ha proceduto al ritiro di pentolame e fornelli in orario notturno dalle ore 22,00 alle ore 7,00; [OSCURATO:PERSONA] che con unico motivo ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. si lamenta violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. in ragione dell'insussistenza dei presupposti giustificativi di disposizioni più restrittive in ordine alle modalità orarie della cottura dei cibi tra detenuti comuni e sottoposti al regime differenziato; che, tuttavia, come ha spiegato Sez. 1, n. 43528 del 28/06/2023, Ministero, Rv. 285204 — 01, affermando il principio richiamato dalla difesa e ripercorrendo giurisprudenza consolidata, «ciò che è censurabile in sede giurisdizionale, perché elusivo della pronuncia n. 186 del 2018 della Corte Costituzionale, non è la previsione in sé di fasce orarie di cottura dei cibi per i detenuti al 41-bis differenziate rispetto a quelle riservate ai detenuti comuni, ma, piuttosto, l'individuazione di fasce orarie di cottura dei cibi differenziate che non sia accompagnata dall'enucleazione di ragioni apprezzabili che giustifichino tale differenziazione, e quindi con l'unica finalità di ottenere, attraverso di esse, una maggiore afflittività della detenzione nel regime speciale rispetto a quella in regime comune (Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022, Crea, n.m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Bolognino, n.m.).»; che nel caso di specie il reclamo è stato respinto facendo riferimento al fatto che la limitazione dell'autorizzazione alle dette fasce orarie vale a preservare la salubrità degli ambienti, l'ordinata convivenza, il rispetto del lavoro del personale, le modalità di controllo della [OSCURATO:PERSONA] nell'orario notturno ed a non condizionare i tempi previsti per le attività interne; che, pertanto, nel provvedimento impugnato si rinvengono congrue valutazioni in fatto ben compatibili con la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2018 e non sindacabili in sede di legittimità; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il Consigliere estenso