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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11007/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni depositate, unitamente alla nota spese, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti degli odierni ricorrenti dal Tribunale di Ancona con la sentenza del 28 marzo 2019, per il reato di rapina aggravata in concorso.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo con il primo motivo violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 191, 195, 203 cod. proc. pen., con riguardo alla testimonianza della fidanzata della persona offesa, persona che non era stata indicata da alcuna fonte e di cui si ignorava l'individuazione come soggetto a conoscenza dei fatti su cui aveva riferito.

2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di legge, in relazione all'art. 628 cod. pen., e vizio della motivazione, quanto al giudizio di responsabilità dell'imputato, fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza approfondimento sui motivi della sosta della vittima nell'area di servizio ove si svolsero i fatti, senza riscontro a quelle dichiarazioni, omettendo di considerare che l'unico dato processuale certo era quello della colluttazione avvenuta inizialmente tra l'imputato e il denunciante, mentre difettava l'elemento psicologico del contestato delitto di rapina non potendosi evocare la nozione del dolo concomitante o sopravvenuto, attesa la separazione spazio temporale tra il momento del diverbio in cui maturò l'aggressione reciproca e la fase successiva di impossessamento della vettura della vittima.

Lamenta inoltre il ricorrente l'omessa motivazione in ordine alla dedotta sussistenza della scrinninante ex art. 54 cod. pen. 2.2.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 624 cod. pen., per l'omessa qualificazione del fatto quale ipotesi di furto in ragione dell'assenza di violenza sulla persona nella fase dell'impossessamento.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione al trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alla misura della pena, che al giudizio di bilanciamento operato nella concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione nella parte in cui aveva ricostruito i fatti accaduti in termini differenti da quelli esposti dal giudice di primo grado; egualmente viziata la motivazione con cui era stata affermata la responsabilità del ricorrente, essendo pacifico che la sottrazione della vettura e del borsello della vittima dovevano ricondursi alla condotta del correo.

3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.52 cod. pen., e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa.3.2.

Con il terzo motivo si deduce carenza di motivazione nella parte della decisione che aveva applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato senza alcun accertamento in concreto della pericolosità dell'imputato.

4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; il ricorrente denuncia in modo confuso e cumulativo la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità rispetto all'assunzione di una prova di cui, in ogni caso, non specifica la decisività rispetto al costrutto motivazionale (fondato su autonome e distinte fonti di prova, rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa e dai risultati delle indagini che hanno condotto a acquisire elementi obiettivi di riscontro).

2.1. Il secondo ed il terzo motivo, tra loro collegati perché dipendenti l'uno dall'altro, sono anch'essi manifestamente infondati; il ricorrente mira a separare concettualmente la condotta aggressiva, da cui derivarono le lesioni inferte alla vittima, anche con il contributo del correo, dalla fase della materiale sottrazione della vettura e degli effetti personali della vittima, mentre dalla sentenza impugnata (pagg. 12-13), così come da quella di primo grado (pagg. 4-5), risulta chiara l'immediata successione cronologica della fase dell'aggressione e di quella dell'impossessamento, realizzato grazie anche alla violenza prima esercitata dagli imputati, che si determinarono a sottrarre la vettura e il borsello della vittima nel medesimo contesto in cui si era realizzata l'azione violenta.

Alla luce di siffatta ricostruzione, corretta risulta la qualificazione giuridica della vicenda, ricondotta da entrambe le sentenze di merito nella figura della rapina, alla stregua dell'insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di delitto di rapina, nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene. (La S.C., in motivazione, ha precisato che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente)» (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv. 268173 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 4057 del 24/02/2000, Lamaj, Rv. 215703 - 0); allo stesso modo, anche l'accertamento dell'elemento psicologico del reato contestato è stato condotto in modo immune da errori, applicando il principio di diritto secondo il quale «in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto» (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 - 01).

Del tutto carente di interesse la censura che lamenta l'omesso esame della deduzione riguardante la sussistenza della causa di non punibilità dello stato di necessità, attesa l'assoluta genericità del corrispondente motivo di appello che rendeva inammissibile sul punto l'impugnazione originaria (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 0).

2.2. Il quarto motivo di ricorso è generico oltre che manifestamente infondato; è pacifico che il giudizio di bilanciamento, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01), come avvenuto nella specie avendo la Corte territoriale concesso le attenuanti considerando complessivamente la gravità dell'episodio e la spinta criminale dimostrata dal ricorrente, giungendo al giudizio di equivalenza tra le circostanze considerate.

Del tutto generico il motivo in punto di commisurazione della pena, poiché òa Corte ha ridotto quella inizialmente considerata dal Tribunale e ha fissato la sanzione muovendo dai minimi edittali.

3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato oltre che reiterativo nell'escludere la responsabilità per la rapina, addebitando esclusivamente al correo l'impossessamento della vettura e del borsello (a fronte dell'incontestata circostanza dell'allontanamento di entrambi gli imputati a bordo del veicolo della vittima e della perdita della disponibilità del borsello da parte della vittima nella fase dell'aggressione messa in atto dal [OSCURATO:PERSONA]); irrilevante la censura relativa alla differente ricostruzione in fatto della vicenda, poiché il motivo non supera i dati obiettivi rilevati (e non contestati) dell'intervento del ricorrente per cooperare con l'altro imputato con le modalità su ricordate.

3.1. Il secondo motivo è anch'esso reiterativo della censura formulata con l'atto di appello, senza alcun reale confronto con la motivazione della Corte teb:rrtriA territoriale che ha rilevato l'impossibilità di ravvisarèrgia in relazione al contestato delitto di lesioni (trattandosi di reciproca aggressione, già in corso quando intervenne il [OSCURATO:PERSONA]: Sez. 5, n. 47589 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], F., Rv. 277154 - 0) sia rispetto alla condotta di sottrazione, realizzata quando la vittima era già stata sopraffatta proprio per l'intervento del ricorrente.

3.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha puntualmente motivato (pagg. 16 e 17) le ragioni a fondamento del giudizio di attuale pericolosità del ricorrente, necessario per l'applicazione della misura di sicurezza, traendo elementi dalla biografia criminale, dai contesti degradati di relazione, dalla personalità dell'imputato, correlati alla manifestazione violenta espressa nella vicenda oggetto del processo.

4. inammissibilità dei ricorsi consegue inoltre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; i ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni depositate, unitamente alla nota spese, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti degli odierni ricorrenti dal Tribunale di Ancona con la sentenza del 28 marzo 2019, per il reato di rapina aggravata in concorso. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo con il primo motivo violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, in relazione agli artt. 191, 195, 203 cod. proc. pen., con riguardo alla testimonianza della fidanzata della persona offesa, persona che non era stata indicata da alcuna fonte e di cui si ignorava l'individuazione come soggetto a conoscenza dei fatti su cui aveva riferito. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di legge, in relazione all'art. 628 cod. pen., e vizio della motivazione, quanto al giudizio di responsabilità dell'imputato, fondato esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, senza approfondimento sui motivi della sosta della vittima nell'area di servizio ove si svolsero i fatti, senza riscontro a quelle dichiarazioni, omettendo di considerare che l'unico dato processuale certo era quello della colluttazione avvenuta inizialmente tra l'imputato e il denunciante, mentre difettava l'elemento psicologico del contestato delitto di rapina non potendosi evocare la nozione del dolo concomitante o sopravvenuto, attesa la separazione spazio temporale tra il momento del diverbio in cui maturò l'aggressione reciproca e la fase successiva di impossessamento della vettura della vittima. Lamenta inoltre il ricorrente l'omessa motivazione in ordine alla dedotta sussistenza della scrinninante ex art. 54 cod. pen. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 624 cod. pen., per l'omessa qualificazione del fatto quale ipotesi di furto in ragione dell'assenza di violenza sulla persona nella fase dell'impossessamento. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione al trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alla misura della pena, che al giudizio di bilanciamento operato nella concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione nella parte in cui aveva ricostruito i fatti accaduti in termini differenti da quelli esposti dal giudice di primo grado; egualmente viziata la motivazione con cui era stata affermata la responsabilità del ricorrente, essendo pacifico che la sottrazione della vettura e del borsello della vittima dovevano ricondursi alla condotta del correo. 3.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.52 cod. pen., e vizio della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa.3.2. Con il terzo motivo si deduce carenza di motivazione nella parte della decisione che aveva applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato senza alcun accertamento in concreto della pericolosità dell'imputato. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; il ricorrente denuncia in modo confuso e cumulativo la violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità rispetto all'assunzione di una prova di cui, in ogni caso, non specifica la decisività rispetto al costrutto motivazionale (fondato su autonome e distinte fonti di prova, rappresentate dalle dichiarazioni della persona offesa e dai risultati delle indagini che hanno condotto a acquisire elementi obiettivi di riscontro). 2.1. Il secondo ed il terzo motivo, tra loro collegati perché dipendenti l'uno dall'altro, sono anch'essi manifestamente infondati; il ricorrente mira a separare concettualmente la condotta aggressiva, da cui derivarono le lesioni inferte alla vittima, anche con il contributo del correo, dalla fase della materiale sottrazione della vettura e degli effetti personali della vittima, mentre dalla sentenza impugnata (pagg. 12-13), così come da quella di primo grado (pagg. 4-5), risulta chiara l'immediata successione cronologica della fase dell'aggressione e di quella dell'impossessamento, realizzato grazie anche alla violenza prima esercitata dagli imputati, che si determinarono a sottrarre la vettura e il borsello della vittima nel medesimo contesto in cui si era realizzata l'azione violenta. Alla luce di siffatta ricostruzione, corretta risulta la qualificazione giuridica della vicenda, ricondotta da entrambe le sentenze di merito nella figura della rapina, alla stregua dell'insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di delitto di rapina, nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene. (La S.C., in motivazione, ha precisato che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente)» (Sez. 2, n. 47905 del 13/10/2016, Campo, Rv. 268173 - 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 4057 del 24/02/2000, Lamaj, Rv. 215703 - 0); allo stesso modo, anche l'accertamento dell'elemento psicologico del reato contestato è stato condotto in modo immune da errori, applicando il principio di diritto secondo il quale «in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto» (Sez. 2, n. 3116 del 12/01/2016, Paolicchi, Rv. 265644 - 01). Del tutto carente di interesse la censura che lamenta l'omesso esame della deduzione riguardante la sussistenza della causa di non punibilità dello stato di necessità, attesa l'assoluta genericità del corrispondente motivo di appello che rendeva inammissibile sul punto l'impugnazione originaria (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 0). 2.2. Il quarto motivo di ricorso è generico oltre che manifestamente infondato; è pacifico che il giudizio di bilanciamento, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01), come avvenuto nella specie avendo la Corte territoriale concesso le attenuanti considerando complessivamente la gravità dell'episodio e la spinta criminale dimostrata dal ricorrente, giungendo al giudizio di equivalenza tra le circostanze considerate. Del tutto generico il motivo in punto di commisurazione della pena, poiché òa Corte ha ridotto quella inizialmente considerata dal Tribunale e ha fissato la sanzione muovendo dai minimi edittali. 3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato oltre che reiterativo nell'escludere la responsabilità per la rapina, addebitando esclusivamente al correo l'impossessamento della vettura e del borsello (a fronte dell'incontestata circostanza dell'allontanamento di entrambi gli imputati a bordo del veicolo della vittima e della perdita della disponibilità del borsello da parte della vittima nella fase dell'aggressione messa in atto dal [OSCURATO:PERSONA]); irrilevante la censura relativa alla differente ricostruzione in fatto della vicenda, poiché il motivo non supera i dati obiettivi rilevati (e non contestati) dell'intervento del ricorrente per cooperare con l'altro imputato con le modalità su ricordate. 3.1. Il secondo motivo è anch'esso reiterativo della censura formulata con l'atto di appello, senza alcun reale confronto con la motivazione della Corte teb:rrtriA territoriale che ha rilevato l'impossibilità di ravvisarèrgia in relazione al contestato delitto di lesioni (trattandosi di reciproca aggressione, già in corso quando intervenne il [OSCURATO:PERSONA]: Sez. 5, n. 47589 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], F., Rv. 277154 - 0) sia rispetto alla condotta di sottrazione, realizzata quando la vittima era già stata sopraffatta proprio per l'intervento del ricorrente. 3.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato; la Corte territoriale ha puntualmente motivato (pagg. 16 e 17) le ragioni a fondamento del giudizio di attuale pericolosità del ricorrente, necessario per l'applicazione della misura di sicurezza, traendo elementi dalla biografia criminale, dai contesti degradati di relazione, dalla personalità dell'imputato, correlati alla manifestazione violenta espressa nella vicenda oggetto del processo. 4. inammissibilità dei ricorsi consegue inoltre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; i ricorrenti vanno altresì condannati alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre acc
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