CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2022
Cassazione n. 11669/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15839/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] -resistente- avverso l’ ORDINANZA d ella [OSCURATO:PERSONA] n.18939/2022 depositata i l 13/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Questa Corte, con ordinanza n.18939/2022, emessa il 28 gennaio 2022 in relazione al procedimento di legittimità iscritto al n.r.g. 6578/2021, ha accolto i motivi terzo e quarto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri e cassato con rinvio al Giudice di pace di Torino in persona di altro magistrato il decreto impugnato emesso in data 15 gennaio 2021, nell’ambito del proc. n. 15973/2020, con il quale era stata disposta la proroga del trattenimento. Con istanza denominata “correzione di errore materiale” depositata il 26 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ha esposto che nel procedimento di legittimità iscritto al n.r.g. 6578/2021 era stato inserito anche un altro suo ricorso, con il quale era stato impugnato il distinto decreto di convalida del medesimo trattenimento emesso dal Giudice di pace di Torino in data 18 dicembre 2020, sempre nell’ambito del proc. n. 15973/2020. Il ricorrente ha dedotto il proprio interesse a conseguire la decisione anche in relazione al ricorso riguardante l’ordinanza del Giudice di pace emessa in data 18 dicembre 2020 ed ha chiesto procedersi alla correzione materiale dell’ordinanza n.18939/2922. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso non riguarda un errore materiale ma deduce un’omissione di pronuncia, e va riqualificato come istanza di decisione del ricorso involontariamente pretermesso, unito sotto lo stesso numero di ruolo ad altro ricorso. L’istanza va accolta e va disposto il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo di registro generale al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] notificato il 16 giugno 2021, ed avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in data 18 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Torino. P.Q.M. Accoglie l’istanza di decisione del ricorso involontariamente pretermesso e dispone il rinvio a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di attribuire un nuovo numero di ruolo di registro generale al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] notificato il 16 giugno 2021, ed avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento in data 18 dicembre 2020 del Giudice di Pace di Torino. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della