CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di TARANTOdato avv1sd-a1-1-e—pa-Pti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che, con sentenza del 3 novembre 2021, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ad [OSCURATO:PERSONA] la pena, ridotta di un terzo per la scelta del rito, di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000 euro di multa in relazione a reati in materia di armi; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto ed alla congruità della pena applicata; che il ricorso vede su motivo non consentito, giacché, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza»; che è dunque testualmente esclusa la possibilità di far valere vizi che attengano alla motivazione della sentenza di patteggiamento in merito alla mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. o alla misura - nei limiti delle previsioni edittali - della pena concordata, potendo il controllo giudiziale esercitarsi esclusivamente sulla manifestazione dell'intento dell'imputato di accedere al rito, sul contenuto dell'accordo tra le parti come recepito in sentenza, sulla correttezza delle norme cui sono riferite le fattispecie concrete e sul rispetto del canone della legalità della pena e delle misure di sicurezza eventualmente applicate; che il ricorrente, pur denunziando, in apparenza, il difetto di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, non indica in quali termini e sotto quale profilo la decisione sarebbe erronea; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co