CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 04893/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, in data 12 settembre 2024 ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di ricettazione di assegni e documenti giudicati con cinque diverse sentenze, commessi tra il 1999 e il 2009, per la mancanza di contiguità temporale e di elementi da cui dedurre una unicità di programmazione unitaria, diversa rispetto ad una mera inclinazione a delinquere, esplicantesi nella consumazione di reati contro il patrimonio; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere l'ordinanza negato il riconoscimento della continuazione solo sulla base del lasso temporale intercorso tra i vari reati, senza tenere conto degli altri elementi, quali la omogeneità delle condotte, le modalità dei fatti, il bene giuridico offeso, i motivi delle azioni, i quali dimostrano come tutti i reati facessero parte di un unico programma, deliberato sin dall'inizio almeno nelle sue linee essenziali ed avente un'unica finalità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, perché l'ordinanza impugnata ha ampiamente motivato l'insussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati, benché sostanzialmente omogenei, risultino molto distanti nel tempo, essendo tale circostanza sufficiente per rendere incredibile che, nel compiere il primo reato, risalente al 1999, il ricorrente avesse già programmato, almeno nelle linee essenziali, le successive condotte, tenute in un arco temporale lungo ben dieci anni, ed apparendo tutti i reati commessi a seguito di una scelta di vita delinquenziale, e non in attuazione di uno specifico programma criminoso; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché, di fatto, chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi, già vagliati dal giudice dell'esecuzione con una motivazione sufficiente, logica, non apparente né contraddittoria, che soddisfa il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464), e si conforma ai principi giurisprudenziali richiamati dallo stesso ricorrente e compendiati nella sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore