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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09533/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della pronuncia di primo grado che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, deducendo difetto assoluto di motivazione, avendo la Corte territoriale motivato per relationem, facendo richiamo alla pronuncia di primo grado e, con il secondo motivo, omessa assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], titolare dello studio commerciala presso cui la società di cui il ricorrente è rappresentante legale aveva la sede legale.

Le Sezioni unite hanno condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti, come nel caso di specie, congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile , quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez.

U. 21/06/2000, Primavera).

Nel caso di specie, la Corte d'appello, lungi dall'effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, ha riportato le risultanze degli accertamenti esperiti in primo grado considerate essenziali dalla Corte territoriale, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa, sottoponendole ad un penetrante vaglio ed evidenziando come la natura di cartiera della società di cui è legale rappresentante il ricorrente è emersa innanzitutto a causa dell'assenza di un luogo dove veniva esercitata l'attività e per l'assenza di sedi operative, essendo irrilevante la visura, che costituisce un elemento solo formale, nonché l'irreperibilità del ricorrente, trasferitosi all'estero dopo aver ritirato la documentazione contabile societaria, l'assenza di dipendenti, l'omessa tenuta delle scritture contabili e di qualunque comunicazione fiscale, le indagini bancarie, la natura fittizia delle lettere d'intenti relative ad acquisti per l'anno di imposta del 2013.

In relazione alla seconda doglianza, il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da visi logico-giuridici, ha ritento di confermare la valutazione del primo giudice in ordine superfluità dell'esame del teste, a fronte di un così solido compendio probatorio.

Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsee condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma della pronuncia di primo grado che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, deducendo difetto assoluto di motivazione, avendo la Corte territoriale motivato per relationem, facendo richiamo alla pronuncia di primo grado e, con il secondo motivo, omessa assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], titolare dello studio commerciala presso cui la società di cui il ricorrente è rappresentante legale aveva la sede legale. Le Sezioni unite hanno condivisibilmente affermato la legittimità della motivazione per relationem, a condizione che: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti, come nel caso di specie, congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento ad quem; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delle ragioni del provvedimento di riferimento e le ha meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento, sia conosciuto o comunque ostensibile , quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame (Sez. U. 21/06/2000, Primavera). Nel caso di specie, la Corte d'appello, lungi dall'effettuare una acritica trascrizione, totale o parziale, del testo della motivazione della sentenza di primo grado, ha riportato le risultanze degli accertamenti esperiti in primo grado considerate essenziali dalla Corte territoriale, ai fini del proprio convincimento, sottolineandone la significazione dimostrativa, sottoponendole ad un penetrante vaglio ed evidenziando come la natura di cartiera della società di cui è legale rappresentante il ricorrente è emersa innanzitutto a causa dell'assenza di un luogo dove veniva esercitata l'attività e per l'assenza di sedi operative, essendo irrilevante la visura, che costituisce un elemento solo formale, nonché l'irreperibilità del ricorrente, trasferitosi all'estero dopo aver ritirato la documentazione contabile societaria, l'assenza di dipendenti, l'omessa tenuta delle scritture contabili e di qualunque comunicazione fiscale, le indagini bancarie, la natura fittizia delle lettere d'intenti relative ad acquisti per l'anno di imposta del 2013. In relazione alla seconda doglianza, il giudice a quo, con motivazione congrua ed esente da visi logico-giuridici, ha ritento di confermare la valutazione del primo giudice in ordine superfluità dell'esame del teste, a fronte di un così solido compendio probatorio. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsee condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estenso
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