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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026

Cassazione n. 23949/2026

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persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina rilasciatein calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Andria (codice fiscale DND GNR73L08 B963 S).- RICORRENTE –CONTROla REGIONE CAMPANIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata edifesa, in virtù di procura ad litem e nomina poste in calce alNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaRegionale (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63B41 H703 M).- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 1729/3/2021 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 25 febbraio2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è l’imposta regionale per le emissionisonore degli aeromobili (in acronimo IRESA) richiesta dalla RegioneCampania alla suindicata ricorrente per la somma di 232.134,63 € inrelazione all’anno d’imposta 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettaval’appello proposto dalla compagnia aerea avverso la pronuncia n.8196/37/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli,assumendo che:- la Regione Campania era munita di legittimazione allariscossione dell’imposta, pur non avendo stipulato la convenzione conla [OSCURATO:SOCIETA]. per la relativa attività, reputando che taleadempimento non potesse costituire un obbligo per l’ente territoriale,né un impedimento alla riscossione, stante la sussistenza del rapportosostanziale obbligatorio intercorrente tra la Regione e la società dinavigazione, sicchè proprio l’assenza della predetta convenzioneaveva consentito all’ente territoriale di agire quale titolare delrapporto impositivo;Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026- non sussisteva violazione dell’art. 3 dello Statuto delContribuente in punto di retroattività della normativa statale, essendofacoltà del legislatore ordinario disporre la retrodatazione dell’efficaciatemporale del tributo, avendo il legislatore stabilito, in base alrapporto di continuità tra i prelievi, la prosecuzione dell’identicotributo a livello regionale;- non vi era conflitto con la Direttiva comunitaria n. 30/2002/CE(che prevede la possibilità di introdurre tasse sul rumore peral traffico aereo ogni misura tesa a limitare la movimentazione negliaeroporti, precludendone l’uso da parte di talune categorie di veicoli),stante il diverso ambito operativo tra la predetta Direttiva e lanormativa regionale (che non ha una indiretta finalità dissuasivarispetto a categorie di veicoli), né quest’ultima imponeva l’adozione diuna specifica imposta di scopo, lasciando ampio margine didiscrezionalità al legislatore nazionale, senza porre limiti alladestinazione del gettito;- la normativa regionale non si discostava dalle indicazioni dellalegge nazionale con riguardo alla destinazione del gettito, assegnandouna quota maggioritaria agli effetti delle emissioni nel rispetto delcriterio prioritario stabilito dalla legge statale;- l’avviso era motivato descrivendo analiticamente i presuppostidell’imposta (caratteristiche dell’aeromobile, atterraggio e decollo,data ed ora del volo) e ne riportava il calcolo, con la specificaformula;- la revisione dei parametri di calcolo dell’imposta stabilita dallalegge reg. n. 16/2014 aveva prodotto una riclassificazione degliaeromobili ai fini IRESA che corrispondeva alla classe della tabelladella legge previgente, mutando solo la sigla;Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026- quanto alla questione di legittimità costituzionale avanzata sottoil profilo della capacità contributiva era sufficiente richiamarepronuncia n. 102/2008 della Corte costituzionale che aveva dichiaratoinfondata la questione con riferimento alla legge regionale sarda,basata sul medesimo presupposto di imposta, costituito dallo scalo(atterraggio e decollo) in aeroporto regionale;- sotto il profilo della dedotta incidenza sulla concorrenza, non erastata fornita dimostrazione del rapporto danno-vantaggio derivantedalla mancata considerazione, nella determinazione dell’imposta,delle tariffe applicate dalla compagnia.3.

Avverso detta pronuncia EasyJet proponeva ricorso percassazione notificandolo il 31 maggio 2021 affidato ai sottoindicatimotivi, con riproposizione della questione di legittimità costituzionalee di rinvio pregiudiziale, poi illustrati con memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso depositatoil 25 settembre 2025, successivamente depositando anche memoriaex art. 380-bis.

1. c.p.c.RAGIONI DELLE DECISIONE1.

Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono, che si sviluppanoconsiderando singolarmente il primo ed il secondo motivo di ricorso e, poi,unitariamente, le altre censure siccome connesse.1.1.

Ciò, non senza aver prima dichiarato l’inammissibilità delcontroricorso della Regione Campania, stante la sua palese tardività,avendo l’ente, a fronte di un ricorso notificato il 31 maggio 2021,depositato, in data 25 settembre 2025, una «memoria difensiva», inviolazione di quanto previsto dall’art. 370, primo comma, c.p.c. rationetemporis applicabile, che prevede(va) la notifica del controricorso allaNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026controparte entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine (diventi giorni) stabilito per il deposito del ricorso.2.

Con il primo motivo di impugnazione la società ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 169, 170 e 171, della legge reg. dellaCampania n. 5/2013 e, con essa, il vizio di legittimazione passiva dellaRegione e la violazione delle procedure di riscossione, sostenendo che lapredetta normativa regionale non prevedesse il pagamento dell’impostaalla Regione, ma a favore della società di gestione aeroportuale, unicotitolare del potere di accertamento, liquidazione e riscossione e che, nellaspecie, detto soggetto – la [OSCURATO:SOCIETA]. – non si era attivata per lariscossione dell’imposta, che era stata, invece, esatta dalla RegioneCampania.2.1.

La doglianza non può ricevere seguito.Secondo l’istante la Commissione regionale avrebbe travisatol’eccezione, considerando che si fosse inteso attribuire alla [OSCURATO:SOCIETA].S.p.A. (società che gestisce l’aeroporto di Napoli-Capodichino) la qualità dicontribuente, laddove era stato, invece, posto in evidenza che l’avvisodoveva essere richiesto dalla Regione Campania alla predetta società digestione dello scalo aeroportuale, tenuto conto che, a norna dell’art. 1,comma 169, della legge reg.

Campania n. 5/2013, l’esercentedell’aeromobile è il soggetto passivo di imposta ed il pagamento vaeffettuato a favore della società di gestione dell’aeroporto, tenuta, a suavolta, a riversare alla Regione il relativo pagamento.Per tale via – a dire della contribuente – la Regione non aveva alcuntitolo per richiedere il pagamento dell’imposta alla compagnia aerea, inquanto non sussiste alcun rapporto diretto tra l’ente impositore (laRegione) e la contribuente (soggetto passivo), avendo dovuto, invece,Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026l’ente territoriale rivolgersi alla [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere le somme(richieste e) corrisposte dalla ricorrente.Sotto altro profilo, la società ha dedotto la violazione dell’art. 1,comma 171, della legge reg. n. 5/2013, che prevedeva, in attesa dellastipula della convenzione con i soggetti cui al precedente comma, chefossero comunque le società o i gestori degli aeroporti a riversare allaRegione le relative riscossioni, il che rendeva la società ricorrente priva dilegittimazione passiva in relazione all’azione di accertamento avanzatodalla Regione.2.2.

Tanto ricapitolato, va dato conto che l’art. 1, comma 170, dellalegge reg. n. 5/2013 prevede che «Il soggetto passivo dell’imposta di cuial comma 169 provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovuteentro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo ol’atterraggio dell’aeromobile.

Il pagamento è effettuato a favore dellasocietà di gestione aeroportuale, oppure in mancanza all’ente preposto allagestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all’articolo 7 del decreto delPresidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità perl’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso degliaeroporti aperti al traffico aereo civile)».L’art. 1, comma 171, della medesima legge stabilisce poi che «LaGiunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipula di appositeconvenzioni con i soggetti di cui al comma 170 ai fini dell’espletamentodelle attività di cui ai commi 169 e seguenti.

In attesa della stipula dellecitate convenzioni, le società o i gestori degli aeroporti provvedono a: a)trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestredi riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica dellacorretta applicazione del tributo di cui al comma 169, quali parametri,anagrafiche ed estremi dell’evento di decollo o atterraggio; b) riversareNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mesesuccessivo al trimestre di riferimento».Infine – per quanto occupa – i commi 172 e 173 della menzionatadisposizione prevedono le sanzioni amministrative applicabili ai predettisoggetti incaricati per l’inottemperanza della disposizione di cui al comma171, lettere a) e b).2.3.

Ebbene, pacifica risultando la qualità di ente impositore in capoalla Regione e di contribuente in testa alla società di navigazione, osservala Corte che l’illustrato compendio normativo, nell’individuare, altrettantopacificamente, i soggetti destinatari dei pagamenti dell’imposta e dellarelativa attività di accertamento e riscossione, non accredita l’ordine diidee di una legittimazione esclusiva di tali soggetti nell’esercizio di taliprerogative e, soprattutto, non esclude affatto che, in caso di inerzia didetti soggetti nello svolgimento della predetta attività o in assenza delrilascio del titolo convenzionale normativamente previsto, possa essere laRegione ad esercitare il suo potere di accertamento e di riscossione,trattandosi di facoltà immanente alla stessa posizione di soggetto titolaredell’imposta in esame, come tale non esautorabile dalle menzionateomissioni.Non vi sono indici normativi che depongano nel senso di unalegittimazione monopolista dei citati soggetti e non potrebbe, del resto,essere altrimenti, sol considerando che si tratta, in definitiva di soggettimandatari e, pertanto, titolari di un potere che non esclude quelloradicato, a monte, in capo al titolare dell’imposta.3.

Con la seconda censura, formulata a mente dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 3della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), contestando lavalutazione del Giudice regionale perché reputata contrastante con ilNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, essendosi applicataper l’anno 2014 (gennaio-agosto) la legge reg. della Campania n.16/2014, operativa, in realtà, solo dal girono successivo la sua entrata invigore o meglio sessanta giorni dopo tale evento .4.

Con la terza doglianza la contribuente ha eccepito, secondo ilcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dellaDirettiva 30/2002/CE e del d.lgs. n. 13/2005, alla luce degli artt. 11 e117, primo comma, della Costituzione, con richiesta di disapplicazionedella normativa regionale.Tutto ciò, sostenendo che già la legge statale n. 342/2000, istitutivadell’IRESA, configurava (agli artt. 90 e 92) la stessa come imposta discopo, volta alla realizzazione di specifici programmi e progetti didisinquinamento acustico e che detta finalità era stata perseguita dallanormativa europea, essendo uno degli scopi principali della Direttiva30/2002/CE quello di promuovere il “raggiungimento di obiettivi definiti diriduzione dell’inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti” (art. 1,lett. d), facendo altresì espresso riferimento alle “tasse sul rumore” qualemisura “attuata per attenuare le emissioni acustiche” (direttiva30/2002/CE, All.

II, 1.4), come previsto dal d.lgs. n. 13/2005, che avevadato attuazione alla Direttiva in esame, comprendendo espressamente le“imposte sul rumore” tra le misure specifiche da adottare allo scopo di“attenuare l’impatto acustico” degli aeroporti”.In siffatto contesto, la società ha ritenuto che la Commissioneregionale, omettendo di motivare sul mancato rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia, avesse offerto una interpretazione contraria al predettoquadro normativo nella parte in cui ha escluso che la riduzionedell’inquinamento acustico nei singoli aeroporti possa costituire lo scopospecifico dell’imposta sul rumore ed ha considerato che possa essereNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026svincolata dal perseguimento degli specifici scopi fissati dalla normativacomunitaria.4.1.

In via subordinata, l’istante ha avanzato richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.267 TFUE, formulando il seguente quesito: se «la Direttiva 30/2002/CE,che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operativeai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, debbaessere interpretata nel senso che “la tassa sul rumore” (e quindi l’IRESAper l’Italia) rientri tra le misure volte all’attenuazione delle emissioniacustiche dei singoli aeroporti, e per l’effetto, in quanto imposta di scopo,il gettito acquisito debba necessariamente essere impiegato in modoesclusivo per il perseguimento delle finalità proprie della Direttiva stessa».5.

Con la quarta ragione di contestazione la società ha denunciato,secondo il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 – 92 della legge n.342/2000 con riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) - s) eterzo comma, 119, secondo comma, della Costituzione.Secondo la ricorrente la sentenza impugnata si pone in contrastoanche con la normativa statale interna, nella parte in cui ha reputato chela legge regionale non si fosse discostata dalle sue indicazioni, opponendo– di contro – a tale valutazione che la legge nazionale configura l’IRESAcome imposta di scopo finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi didisinquinamento acustico, laddove la legge reg. della Campania n.16/2014 aveva consentito di destinare appena la metà del gettito generatodalla applicazione della IRESA al «completamento dei sistemi dimonitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all’eventualeindennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale», checostituiscono gli obiettivi per i quali l’imposta sulle emissioni sonoreaeroportuali è stata istituita.Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/20265.1.

A tal riguardo, la ricorrente ha chiesto deferire alla Cortecostituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata «laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 176-bis dellalegge della Campania n. 5/2013, nella parte in cui, non prevedendo ladestinazione prioritaria del gettito dell’IRESA al completamento dei sistemidi monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventualeindennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale edestinando gran parte dello stesso alla riduzione di esternalità negativeimputabili ad altre attività produttive, si pone in contrasto con i principifondamentali della legislazione statale istitutiva della imposta (artt. 90 es.s.

L. 342/2000 e D.Lgs n. 13/2005), con gli obblighi di coordinamentodel sistema tributario, nonché con le politiche della concorrenza e dellatutela ambientale rimesse alla legislazione esclusiva dello Stato, cosìintegrando una grave violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) es), art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»(così a pagina n. 24 del ricorso).6.

Infine l’istante ha riproposto la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1, comma 155, della legge reg. n. 16/2014 con riferimento agliartt. 3 e 53 della Costituzione, ai sensi dell’art. 24 l. cost. n. 87/1953, peravere adottato criteri di calcolo e aliquote che si applicano indistintamentea tutti i vettori aerei, a prescindere dalla loro situazione economica e delletariffe adottate nei confronti dei passeggeri.La ricorrente ha sostenuto che il tributo, come strutturato, determinaeffetti distorsivi della concorrenza ed è incompatibile con il principio dieguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con i principi di capacità contributiva edi progressività, in quanto il sistema di prelievo prescinde dal prezzo deibiglietti aerei, così danneggiando in modo del tutto sproporzionato icosiddetti vettori “low cost” (quale la ricorrente) a vantaggio dei loroconcorrenti.Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026In tali termini, si è chiesto di deferire «la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 55, della Legge Regionale della Campanian. 16/2014 che, applicando indistintamente a situazioni diverse identicicriteri di calcolo dell’IRESA, senza tenere conto di effettivi e concreti indicidi forza economica, non rispetta il canone della ragionevolezza e produceeffetti distorsivi della concorrenza, in violazione dei principi di eguaglianza,di progressività e capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 dellaCostituzione».7.

Come si diceva, il primo ed il secondo motivo vengonosingolarmente scrutinati, mentre il terzo ed il quarto vanno esaminati inmodo congiunto siccome connessi.Tutto ciò dopo la ricapitolazione del quadro normativo di riferimento esubito avvertendo che sui predetti temi questa Corte è intervenuta conplurime pronunce, in un caso anche tra le stesse parti, ricostruendo lafattispecie in termini qui condivisi e che vanno, quindi, ribaditi.E così, rinviando agli ampi contenuti di dette pronunce (Cass. n.37146/2022; Cass. n. 36479/2022; Cass. n. 35988/2022; Cass. n.34000/2022; Cass. n. 34001/2022; Cass. n. 34002/2022; Cass. n.36439/2022; Cass. n.36235/2022; Cass. n. 34730/2022; Cass. n.34729/2022; Cass. n. 34259/2022; Cass. n. 34253/2022; Cass.n.34249/2022; Cass. n. 34228//2022; Cass. n. 32774/2022; Cass. n.32763/2022; Cass. n. 32760/2020; Cass. n. 32775/2022; Cass. n.33230/2022, quest’ultima tra le medesime parti), va, ora, in sintesiconfermato quanto segue.8.

Riassumendo il quadro normativo che rileva, mette conto osservareche:- la Direttiva 2002/30/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del26 marzo 2002, (poi abrogata dal Regolamento n.598 del ParlamentoNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, ma vigente ratione temporis),aveva stabilito, tra i suoi gli obiettivi, quello di «a) stabilire norme affinchéla Comunità faciliti l'introduzione di restrizioni operative in manieracoerente a livello aeroportuale in modo da limitare o ridurre il numero dipersone significativamente interessate dagli effetti nocivi del rumore; b)fornire un quadro che tuteli i requisiti del mercato interno; c) promuoverelo sviluppo della capacità aeroportuale in armonia con l'ambiente; d)facilitare il raggiungimento di obiettivi specifici di abbattimento acustico alivello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta delle misure tra quelledisponibili allo scopo di ottenere il massimo beneficio ambientale nel modopiù efficiente in termini di costi»;- a seguito di tale Direttiva, in materia tributaria, l’art. 90 della leggen. 342/2000 ha previsto l’«Istituzione della imposta regionale sulleemissione sonore degli aeromobili», stabilendo che «1.

A decorreredall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degliaeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente alcompletamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamentoacustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone Ae B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministrodell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n.267 del 15 novembre 1997», con previsione di effettuazione dellaripartizione del gettito dell’imposta all’interno di ciascuna regione;- il d.lgs. n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entratadelle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazionedei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ha attribuitol’imposta alle Regioni, configurandola come tributo proprio; l’art. art.8,comma 1, d.lgs. cit. (“Ulteriori tributi regionali) ha previsto, infatti, che«Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaioNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/20262013 sono trasformati in tributi propri regionali […] l'imposta sulleemissioni sonore degli aeromobili (…)”;- la legge reg. della Campania n. 5/2013 (Legge finanziaria regionale2013), al comma 169 dell’art. 1, ha – per quanto di interesse – cosìdisposto: “L’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili(IRESA) è dovuta sulla base dell’emissione sonora degli aeromobili civili,come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, inoccasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge.

L’imposta è dovuta dall’esercentedell’aeromobile come individuato nell’articolo 874 del Codice dellanavigazione. […] L’imposta è dovuta nella misura indicata nella [OSCURATO:PERSONA] alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggioeffettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell’Entenazionale per l’aviazione civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, inconformità a quanto previsto dal Regolamento per la costruzione el’esercizio degli aeroporti pubblicato in data 27 dicembre 2011”; ed alcomma 177: “Per quanto non espressamente previsto dai commi da 169 a176 trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica1085/1982, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 90 a 95 della legge21 novembre 2000, n.342 (Misure in materia fiscale), in quantocompatibili”;- l’art. 13, comma 14, d.l. n. 145/2013, conv. in legge n. 9/2014 hapoi previsto, che «Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tragli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportualeitaliano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nelladefinizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degliaeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misureIRESA non puo' essere superiore a euro 0,50.

Fermo restando il valoreNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026massimo sopra indicato, la determinazione del tributo e' rimodulatatenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni enotturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicientii singoli aeroporti»;- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13/2015, dichiarò nonfondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 15-bis,d.l. n. 145/2013, come sopra convertito, in riferimento agli artt. 77,secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, incombinato disposto con l’art. 3 Cost., nonché agli artt. 117, secondo eterzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 Cost.; ciò chiarendo«che la disposizione impugnata non stabilisce un’aliquota unica, maun’aliquota massima modulabile da tutte le Regioni, sulla base dei criterilegislativamente indicati.

Si tratta perciò non di una statuizione didettaglio, ma, appunto, di una norma di coordinamento, resa necessariadalle finalità concorrenziali espressamente enunciate e concretamenteperseguite dalla stessa disposizione».

In particolare, la Corte attribuìrilievo dirimente alle finalità dell’intervento del legislatore statale, direttoad «evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e dipromuovere l’attrattività del sistema aeroportuale italiano (…) siasua modulazione che tenga conto della distinzione tra voli diurni e notturnie delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoliaeroporti».

E la Corte precisò, altresì, che l’imposta oggetto di causa,«originariamente finalizzata a promuovere il disinquinamento acustico inrelazione al traffico aereo, ha mantenuto uno scopo specifico, il qualetuttora comprende finalità attinenti alla tutela dell’ambiente (art. 117,secondo comma, lettera s), Cost.), come dimostrato dalla previsione delladestinazione «prioritaria» del gettito «al completamento dei sistemi dimonitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventualeNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026indennizzo delle popolazioni residenti [...] dell’intorno aeroportuale» (art.90, comma 1, della legge n. 342 del 2000)»;- l’art. 1, comma 155, delle legge reg.

Campania n. 16/2014 ha,quindi, previsto che «in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13,comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventiurgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delletariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e ladigitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di operepubbliche ed Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n. 9, l'allegato C alla legge regionale n. 5/2013 è sostituitodal seguente, mutando quindi le tabelle tariffarie e stabilendo, al comma156, che «Le tabelle così come modificate dal comma 155 si applicano dal1° gennaio 2014».9.

Alla luce di tale cornice di riferimento, va ribadito quanto segue conriferimento alle censure poste dalla ricorrente.10.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso concernente ladedotta violazione del principio di irretroattività della legge reg. n.16/2014 del 7 agosto 2014, nella parte in cui ha stabilito la vigenza dellenuove tabelle dal 1° gennaio 2014, va ripreso quanto precisato da questaCorte in analoghi contenziosi (v., in particolare, tra quelle citate, Cass.36479/2022; Cass. 34259/2022 37146/2022 in controversie con laRegione Lazio), secondo cui:- (i) a seguito del menzionato intervento statale di cui alla legge n.9/2014, il sistema legislativo regionale era divenuto incompatibile con lanormativa statale (sia per il superamento dei limiti tariffari massimi, cheper l’eccessiva differenza tariffaria tre le varie regioni), così cessando diavere efficacia dall’entrata in vigore di quest’ultima, vale a dire dal 22febbraio 2014;Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026- (ii) detto intervento statale tariffario, volto a stabilire limiti allamisura economica dell’imposizione, opera dalla predetta data di entrata invigore (22 febbraio 2014, come detto) della legge di conversione, che l’haintrodotta con la aggiunta all’art. 16 d.l. 145/2013 del comma 15-bis inragione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cuiall’art. 3 della legge n. 212/2000.Va aggiunto sul punto che, come già chiarito dalla menzionatapronuncia della Corte costituzionale n. 13/2015, con la citata previsionedell’art. 13, comma 14, d.l. n. 145/2013 (conv. in legge n. 9/2014) si èdata applicazione al principio del coordinamento statale della fiscalitàregionale in un contesto di rilevanza comunitaria attinente allaconcorrenza, come ribadito dallo stesso giudice di legittimità secondo cuila tutela della concorrenza, che è di esclusiva competenza statale ai sensidell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., si pone come limiteinsuperabile rispetto alle competenze regionali con le quali interferisce(cfr.

Corte Cost. n. 43/2022, che richiama le sentenze n. 10/2021, n.1/2019, n. 171/2013 e n. 213/2011).10.1.

Ora, nella specie, va preso atto che la legge reg.

Campania n.16/2014 ha disposto, all’art. 1, comma 156, come sopra illustrato, che letabelle modificate dalla predetta legge si sarebbero applicate dal 1°gennaio 2014 e, quindi, da epoca precedente l’entrata in vigore della leggenazionale (22 febbraio 2014).Ciò nondimeno, non può essere accolta la tesi della ricorrente secondocui la predetta legge regionale, essendo stata emessa il 7 agosto 2014,non poteva ricevere applicazione dal 1° gennaio o dal 22 febbraio 2014,avendo solo attuato la previsione normativa statale e con essa la riduzioneivi prevista (valore massimo dei parametri delle misure IRESA nonsuperiore ad euro 0,50), conformandosi a tale prescrizione ed applicandoNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026la stessa con effetti a partire dall’entrata in vigore della citata leggeregionale.Va, infatti, contrariamente osservato che la previsione regionale si èlegata a quella statale, con efficacia operativa dall’entrata in vigore dellalegge nazionale (22 febbraio 2014), momento dal quale – come soprarappresentato – era cessata l’efficacia della precedente disciplina regionaledi cui alla legge n. 5/2013.Sicchè, stando così le cose, il vulnus al principio di irretroattività,derivante dalla previsione dell’art. 1, comma 156, della legge reg. n.16/2014, che ha retrodatato la vigenza dei nuovi limiti tariffari al 1°gennaio 2014 ben prima dell’entrata in vigore della legge statale n.9/2014 che li aveva introdotti (22 febbraio 2014), non può essere utile alleaspettative della ricorrente perché ciò comporterebbe l’applicazione delleprecedenti, più esose, tariffe, e non anche – come sostenuto - unincolmabile vuoto normativo, posto che sino al 21 febbraio 2014 operavala tariffa della legge reg. n. 5/2013 e dal 22 febbraio 2014 quella dellelegge reg. n. 16/2014.Conseguenza questa (quella dell’applicazione delle tariffe della legge n.5/2013) non voluta certamente dalla contribuente e nemmeno dallaRegione e prospettiva questa che, a voler seguire il motivo diimpugnazione, si tradurrebbe in un inammissibile, sotto vari profili,reformatio in peius della pronuncia impugnata.11.

La valutazione della terza e quarta doglianza induce a ribadire, nelsolco della tracciata, suindicata, riflessione di questa Corte quanto segue.11.1.

Dall’illustrato compendio normativo risulta che il punto centraledella questione riposa sulla trasformazione del tributo dalla fiscalità statalea quella regionale, allorchè – come chiarito dal Giudice delle leggi –l’imposta in esame, dal 1° gennaio 2013, è divenuta un tributo proprioNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026delle regioni, in linea con il sistema (delineato dalla legge n. 42/2009) dia statuto ordinario.Potere questo che si spinge, per l’imposta in rassegna, sino al punto disopprimerla (v. art. 8, comma 1, d.lgs. n. 68/2011) e, quindi - a maggiorragione - di modificarne i suoi presupposti e finalità, come si desume daicontenuti delle pronunce nn. 13/2015 e 18/2013 della Cortecostituzionale, potendo dunque le regioni istituire con propria leggel’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, individuandone, conpiena discrezionalità, il presupposto, i soggetti passivi, la graduazionedelle aliquote, le modalità di accertamento e riscossione, nei limiti –ovviamente – dei principi costituzionali, comunitari e fermo restandol’oggettivo limite normativo interno, derivante dalla legge statale (art. 13,comma 15-bis, d.l. n. 145/2013 convertito con modifiche dalla legge9/2014) circa la misura dell’aliquota massima applicabile.11.2.

Ciò premesso, va dato conto che la legge reg. della Campania haprevisto che «In armonia con quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 21novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) il 51 per cento delgettito generato dall’applicazione dell’IRESA è destinato al completamentodei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico eall'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell’intornoaeroportuale.

La quota residuale è impiegata nelle attività connesse allaprevenzione ed al contenimento del rumore ambientale» (v. art. 176-bislegge reg. n. 5/2013; comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera e)della legge reg. 4/2014 e successivamente modificato dall'articolo 1,comma 157 della legge reg. n. 14/2014).11.3.

Alla luce di quanto precede, trovano (a maggior ragione)applicazione i principi affermati da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n.36479/2022, Cass. n. 34259/2022; Cass. n. 37146/2022 e Cass. n.Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/202634002/2022, con riferimento alla legge reg. del Lazio n. 2/2013, cheaveva destinato il 10% del gettito alla funzione indennitaria dellapopolazioni abitanti nei territori aeroportuali interessati dal rumore in fasedi decollo ed atterraggio) secondo cui il tributo in esame, per comeconfigurato dalla Regione Campania, non si presenta come impostaambientale in senso stretto, vale a dire nel segno di una diretta relazionetra prelievo fiscale e deterioramento ambientale in termini di presuppostodella fattispecie tributaria.Si tratta, in realtà, di un modello connotato da un vincolo di scopo insenso ampio e, per la verità, qui assicurato anche in misura considerevolee maggioritaria rispetto al gettito e comunque in misura “prioritaria”secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n.13/2015.Alla destinazione del gettito nella misura del 51%, rivolta al«disinquinamento acustico» si aggancia, infatti, anche la funzioneindennitaria delle popolazioni interessate, così realizzando un modello difiscalità con funzione ambientale indiretta, con finalità cioè (extrafiscale) ditipo ambientale, perseguita nella concepita capacità del prelievo diincidere, aggravandone i costi, su attività (manovre aeree rumorose)ritenute dannose per l’ambiente, come tali suscettive di essere penalizzateed indennizzate a favore dei cittadini colpiti, da cui emerge, per l’appunto,anche la finalità extrafiscale del prelievo.11.4.

La legge regionale non si pone in contrasto con la Direttiva30/2002/CE, la quale è volta a contrastare l'inquinamento acustico negliaeroporti dell'Unione (art. 1), secondo modalità uniformi e non alterativedella concorrenza (art. 7).[OSCURATO:PERSONA] non impone, tuttavia, tra le misure restrittive quellerelative alle imposte sul rumore, incidendo a monte per la tutelaNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’ambiente, con la finalità di voler limitare le immissioni con restrizioneconcrete dei voli.Nel prevedere l’adozione di ‘misure restrittive’ al fenomeno siconsente, piuttosto, che gli Stati membri introducano eventualmenteanche tasse o tariffe sul rumore, ma siffatta modalità ‘restrittiva’ nonviene specificamente disciplinata, fermo restando che la sua (eventuale)introduzione deve trovare contemperamento ed equilibrio anche alla lucedelle altre prescrizioni già adottate.Le imposte sul rumore integrano, dunque, solo uno degli elementicomparativi al fine di stabilire – sempre se ‘possibile ed opportuno’ (art. 5)- l’entità delle misure restrittive, le quali a loro volta dovranno essereassunte tenuto conto del cd. bilanciamento degli interessi coinvolti.Dal che discende che la Direttiva in questione può reputarsi ‘pertinente’all’Iresa solo nel senso (indiretto e mediato) che anche un’imposta cosìstrutturata ‘può’ (nell’ambito di una valutazione discrezionale che laDirettiva demanda al legislatore nazionale) includersi tra le suddette‘misure restrittive’ (come tali introdotte in Italia dal d.lgs attuativo n.13/2005, v.

All. 2 § 1.4 cit.) ed essere oggetto di una valutazionediscrezionale di bilanciamento; senza tuttavia che prescrizioni specificheed ‘autoesecutive’ in tal senso siano evincibili dalla Direttiva stessa (cosìCass. n. 36479/2022 e Cass. n. 34259/2022 citt.), che pertanto non puòconsiderarsi self executive.Ciò basta ad escludere il prospettato contrasto e, con ciò, anche lasussistenza dei presupposti della rimessione pregiudiziale interpretativaalla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TF.Ed infatti, come ripetutamente rimarcato da questa Corte, il rinviopregiudiziale - che non costituisce un rimedio giuridico esperibileautomaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudiceNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026stabilirne la necessità (Cass. n. 6862/2014; Cass. n. 20701/2013) edinnumerevoli altre) - presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, così che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggettoall'obbligo di rimettere alla Corte di Giustizia la questione interpretativaquando, così come nella fattispecie, ritenga di essere in presenza di unacte claire che, in ragione dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile(dunque non obbligato) il rinvio pregiudiziale (v., ex plurimis, Cass. n.36479/2022 e Cass. n. 34259/2022; Cass. 37146/2022 citt., chemenzionano Cass. n. 14828/2018; Cass. n. 15041/2017; Cass. Sez.

U., n.12067/2007; Cass. n. 18184/2022, in motiv.).Appena aggiungendo sul punto che un rinvio pregiudiziale risulta ancormeno necessario e sin’anche inopportuno, sol considerando che lacontestazione riposa, al fondo, sul fatto che “solo” la percentuale del 51%del gettito sia stata destinata agli scopi specifici, rivendicando la necessitàdi un gettito esclusivo dell’intero introito fiscale, che, per quanto sopraosservato, non ha giuridico fondamento.Ciò ribadendo che il ruolo non strutturale, né costitutivo svolto dallatutela ambientale nella costruzione legislativa dell’imposta regionale escludeche un suo eventuale sviamento possa influire sullo specifico rapportoobbligatorio di imposta, giacchè vertendosi di una finalizzazione extrafiscale,tale eventuale sviamento potrebbe in ipotesi rilevare sul piano dellaresponsabilità politica dell’ente impositore (e, in presenza di certi presupposti,forse anche amministrativa e contabile), giammai a fine di esonero orimborso (v. ancora Cass. n. 36479/2022 e Cass. n. 34259/2022; Cass. n.37146/2022; Cass. 34002/2022, citt.).11.5.

La predetta legge regionale nemmeno si pone in contrasto con iprincipi della disciplina nazionale (artt. 90 e 92 della legge n. 342/2000).Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026Dall’interpretazione dell’art. 90 della legge n. 342/2000 cit. emergeche l'evento che determinava l'insorgere dell’obbligazione tributaria eracostituito dall'esercizio delle attività aeroportuali costituite, nel caso dispecie, dal decollo e dall'atterraggio dell'aeromobile, come definite dallanormativa di settore (art. 1 d.p.r. n. 496 del 1997) e non dall’emissionesonora.La rumorosità dell'aeromobile non assumeva rilievo come presuppostodel tributo, ma operava come parametro per la determinazionedell'imposta, come specificato dallo stesso legislatore che, al primo commadell'art. 92 citato, precisava che l'imposta in questione era determinata"sulla base" dell'emissione sonora dell'aeromobile.[OSCURATO:PERSONA] erano titolari del gettito, che non era di libera disponibilità,ma era vincolato dal legislatore statale alla realizzazione di interventi didisinquinamento acustico ed all’indennizzo delle popolazioni residenti inzone limitrofe agli aeroporti, avendo all’uopo la possibilità di modulare lealiquote dell’imposta stessa attraverso propri regolamenti.

In tal modo,erano possibili interventi incentivanti o disincentivanti attraverso larimodulazione delle aliquote, che potevano incidere anche sulle modalitàdel traffico aereo, nel rispetto dei principi di libera circolazione previstadall’ordinamento interni e comunitario.Ora, il richiamo contenuto nella legge regionale a quella nazionale n.342/2000 sta a significare che l’imposta istituita come propria eraesattamente quella prevista da tale ultima legge e la destinazione dellaquota maggioritaria del gettito al fine di disinquinamento acustico si èposta in linea con il medesimo fine di cui alla legge n. 342/2000.In tale direzione, l’assegnazione del 51% del gettito generatodall’applicazione dell’IRESA al completamento dei sistemi di monitoraggioacustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delleNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale, con quota residualeimpiegata nelle attività connesse alla prevenzione ed al contenimento delrumore ambientale, come previsto dall’art. 1, comma 176-bis, d.l. n.5/2013 (come convertito dalla legge n. 14/2014) ha realizzato, a pienotitolo, le originarie finalità della legge statale, vale a dire la previsionedella destinazione «prioritaria» del gettito «al completamento dei sistemidi monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventualeindennizzo delle popolazioni residenti […] dell’intorno aeroportuale […]»,così come stabilito dall’art. 90, comma 1, della legge n. 342/2000.Erra, pertanto, la ricorrente quando denuncia la violazione deiparametri di cui gli artt. 90 e 92, della legge n. 342/2000 e dei principiposti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2015, non solo perquanto sopra detto, ma anche in ragione del rilievo secondo il quale, conl’entrata in vigore dell’art. 8 d.lgs. n. 68/2011, è stato superato ilprevigente regime, trasformando l’imposta sulle emissioni sonore degliaeromobili in tributi propri regionali.In tale contesto, va allora ribadito che la natura dell’imposta regionalee l’ampiezza dell’autonomia impositiva dell’ente regionale in tema dirisorse proprie integrano elementi che, inevitabilmente, conducono alsuperamento dei richiamati parametri. (cfr. Cass. n. 36479/2022 e Cass.n. 34259/2022; Cass. n. 37146/2022; Cass. 34002/2022, citt.).12.

Non vi è poi spazio per il richiesto incidente di costituzionalità,basato sul rilievo dell’incompatibilità con il principio di eguaglianza di cuiall’art. 3 Cost. e di capacità contributiva e di progressività di cui all’art. 53Cost. del predetto sistema di prelievo fiscale, assumendo la ricorrente cheesso risulta strutturato prescindendo dal prezzo del biglietto aereo e quindisenza tener conto degli effettivi e concreti indici di forza economica delcontribuente, così producendo effetti distorsivi della concorrenza.Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/202612.1.

Anche in tal caso si ribadiscono concetti di elaborati da questaCorte, nel ribadire che:a). l’IRESA colpisca alla stessa maniera (cioè sulla base di parametriobiettivi) le compagnie aeree che, in qualità di vettori, pongono in esserele medesime condotte (rumorose) in fase di decollo ed atterraggio;b). quanto poi all’art. 53 Cost., va richiamata la peculiaritàdell’imposizione ambientale e delle più volte menzionate sue finalitàextrafiscali.

Il che non significa che essa vada esente dal principio dicapacità contributiva, quanto che tale principio – nell’ambito di unaconsiderazione dinamica dell’evoluzione sociale - va riguardato anche neisuoi risvolti non strettamente reddituali.Costante è l’indirizzo del Giudice delle leggi secondo cui (v.

C. Cost.sent. n. 156/01 circa la legittimità del parametro di capacità contributivaravvisabile, ai fini Irap, nel valore aggiunto prodotto dalle attivitàautonomamente organizzate; più di recente, in diverso ambito, C. Cost. n.201/20): «rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limitedella non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi dellacapacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione diimposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore diricchezza e non solamente di reddito individuale».Come pure ribadito, anche di recente, dalla Corte costituzionale,secondo cui «in un contesto complesso come quello contemporaneo, dovesi sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacitàcontributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indicitradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre epiù evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o unapotenzialità economica» (sentenza n. 288 del 2019)», così sviluppandouna lettura del principio di capacità contributiva che lo «[…] adegua, nellaNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026prospettiva dell'uguaglianza e della solidarietà insite nel dovereinderogabile di concorrere alle pubbliche spese, alla moderna evoluzionedei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza può sfuggire agliinquadramenti più tradizionali […]» (v.

Corte cost. n. 89/2026, che sulpunto richiama anche la pronuncia della Corte cost. n. 111/2024).Per tale via, è resa legittima l’introduzione di nuovi indici espressividella capacità contributiva, purchè manifesti la ricchezza ottenuta e non ilreddito posseduto.12.2.

Il legislatore tributario può, quindi, nell’ambito dei suoi ampipoteri, individuare l’esistenza di capacità contributiva in quei soggettipassivi di imposta ritenuti idonei a concorrere alle pubbliche spese inquanto pongano in essere presupposti dotati di valenza economico-sociale,non necessariamente di natura (anche) reddituale, affidando ilraggiungimento dell’obiettivo dell’equa ripartizione delle spese pubbliche alsolo rispetto dei principi di ragionevolezza imparzialità, coerenza econgruità, previsti dall’art. 3 Cost. e presupposti dall’art. 53, primocomma, Cost.Sotto tale profilo, la posizione di vantaggio in cui versa un soggetto inragione del «potere» di svolgere legittimamente un’attività imprenditorialead effetto inquinante incide sui diritti della collettività privandoli delgodimento di beni pubblici (rectius, risorse naturali) e tale circostanza puòragionevolmente costituire un fatto-indice di capacità contributiva seriferibile a condotte anche economicamente significative e valutabili, qualile operatività di decollo ed atterraggio aereo produttive di una rumorositàcalcolabile.12.3.

Ciò posto, il riferimento al numero, appunto, dei decolli-scientificamente rilevata permette di ripartire in modo non del tuttoNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026arbitrario, o anche solo irragionevole, la partecipazione alle speseconseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle areeprossime agli aeroporti in ragione anche del fatto che il numero dei voli,come il tipo di aeromobili impiegato sono indice dell’attività dell’esercentedi aeromobili; trovando appunto esso diretto riscontro dimensionale, ed indefinitiva anche economico-patrimoniale, nell’attività imprenditoriale dellacompagnia (cfr. Cass. n. 36479/2022 e Cass. n. 34259/2022; Cass. n.37146/2022; Cass. 34002/2022, citt.).Risulta, pertanto, non pertinente sotto i profili costituzionali in esame,il richiamo alle tariffe applicate dalla compagnia low cost, trattandosi diaspetto che attiene a scelte di politica imprenditoriale del tuttoindipendenti alla natura dell’imposta in esame, su cui si commisura l’entitàdel prelievo, il quale - come sopra esposto – è caratterizzato dall’essere ungettito la cui funzione ambientale deriva dalla sua capacità di ripercuotersi– aggravandone i costi – su attività (manovre aeree rumorose) ritenutedannose per l’ambiente.Si spiega allora perchè rispetto a tale prospettiva l’entità della tariffaapplicata dalla compagnia non assuma alcun valore, perché in nessunmodo incidente sugli effetti dannosi provocati dal numero dei decolli edvelivolo, su cui correttamente l’imposta è calibrata, tenuto conto della suafinalità.13.

Alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte il giudizio va,dunque, respinto.14.

Non vi è ragione di statuire sulle spese del presente grado digiudizio, stante la tardiva costituzione della Regione.15.

Va, nondimeno, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato per il ricorso.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di unasomma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificatoper il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina rilasciatein calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Andria (codice fiscale DND GNR73L08 B963 S).- RICORRENTE –CONTROla REGIONE CAMPANIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona delPresidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata edifesa, in virtù di procura ad litem e nomina poste in calce alNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’AvvocaturaRegionale (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 63B41 H703 M).- CONTRORICORRENTE -per la cassazione della sentenza n. 1729/3/2021 della Commissionetributaria regionale della Campania, depositata in data 25 febbraio2021, non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’imposta regionale per le emissionisonore degli aeromobili (in acronimo IRESA) richiesta dalla RegioneCampania alla suindicata ricorrente per la somma di 232.134,63 € inrelazione all’anno d’imposta 2014.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania rigettaval’appello proposto dalla compagnia aerea avverso la pronuncia n.8196/37/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli,assumendo che:- la Regione Campania era munita di legittimazione allariscossione dell’imposta, pur non avendo stipulato la convenzione conla [OSCURATO:SOCIETA]. per la relativa attività, reputando che taleadempimento non potesse costituire un obbligo per l’ente territoriale,né un impedimento alla riscossione, stante la sussistenza del rapportosostanziale obbligatorio intercorrente tra la Regione e la società dinavigazione, sicchè proprio l’assenza della predetta convenzioneaveva consentito all’ente territoriale di agire quale titolare delrapporto impositivo;Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026- non sussisteva violazione dell’art. 3 dello Statuto delContribuente in punto di retroattività della normativa statale, essendofacoltà del legislatore ordinario disporre la retrodatazione dell’efficaciatemporale del tributo, avendo il legislatore stabilito, in base alrapporto di continuità tra i prelievi, la prosecuzione dell’identicotributo a livello regionale;- non vi era conflitto con la Direttiva comunitaria n. 30/2002/CE(che prevede la possibilità di introdurre tasse sul rumore peral traffico aereo ogni misura tesa a limitare la movimentazione negliaeroporti, precludendone l’uso da parte di talune categorie di veicoli),stante il diverso ambito operativo tra la predetta Direttiva e lanormativa regionale (che non ha una indiretta finalità dissuasivarispetto a categorie di veicoli), né quest’ultima imponeva l’adozione diuna specifica imposta di scopo, lasciando ampio margine didiscrezionalità al legislatore nazionale, senza porre limiti alladestinazione del gettito;- la normativa regionale non si discostava dalle indicazioni dellalegge nazionale con riguardo alla destinazione del gettito, assegnandouna quota maggioritaria agli effetti delle emissioni nel rispetto delcriterio prioritario stabilito dalla legge statale;- l’avviso era motivato descrivendo analiticamente i presuppostidell’imposta (caratteristiche dell’aeromobile, atterraggio e decollo,data ed ora del volo) e ne riportava il calcolo, con la specificaformula;- la revisione dei parametri di calcolo dell’imposta stabilita dallalegge reg. n. 16/2014 aveva prodotto una riclassificazione degliaeromobili ai fini IRESA che corrispondeva alla classe della tabelladella legge previgente, mutando solo la sigla;Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026- quanto alla questione di legittimità costituzionale avanzata sottoil profilo della capacità contributiva era sufficiente richiamarepronuncia n. 102/2008 della Corte costituzionale che aveva dichiaratoinfondata la questione con riferimento alla legge regionale sarda,basata sul medesimo presupposto di imposta, costituito dallo scalo(atterraggio e decollo) in aeroporto regionale;- sotto il profilo della dedotta incidenza sulla concorrenza, non erastata fornita dimostrazione del rapporto danno-vantaggio derivantedalla mancata considerazione, nella determinazione dell’imposta,delle tariffe applicate dalla compagnia.3. Avverso detta pronuncia EasyJet proponeva ricorso percassazione notificandolo il 31 maggio 2021 affidato ai sottoindicatimotivi, con riproposizione della questione di legittimità costituzionalee di rinvio pregiudiziale, poi illustrati con memoria.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso depositatoil 25 settembre 2025, successivamente depositando anche memoriaex art. 380-bis. 1. c.p.c.RAGIONI DELLE DECISIONE1. Il ricorso va respinto per le ragioni che seguono, che si sviluppanoconsiderando singolarmente il primo ed il secondo motivo di ricorso e, poi,unitariamente, le altre censure siccome connesse.1.1. Ciò, non senza aver prima dichiarato l’inammissibilità delcontroricorso della Regione Campania, stante la sua palese tardività,avendo l’ente, a fronte di un ricorso notificato il 31 maggio 2021,depositato, in data 25 settembre 2025, una «memoria difensiva», inviolazione di quanto previsto dall’art. 370, primo comma, c.p.c. rationetemporis applicabile, che prevede(va) la notifica del controricorso allaNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026controparte entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine (diventi giorni) stabilito per il deposito del ricorso.2. Con il primo motivo di impugnazione la società ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1, commi 169, 170 e 171, della legge reg. dellaCampania n. 5/2013 e, con essa, il vizio di legittimazione passiva dellaRegione e la violazione delle procedure di riscossione, sostenendo che lapredetta normativa regionale non prevedesse il pagamento dell’impostaalla Regione, ma a favore della società di gestione aeroportuale, unicotitolare del potere di accertamento, liquidazione e riscossione e che, nellaspecie, detto soggetto – la [OSCURATO:SOCIETA]. – non si era attivata per lariscossione dell’imposta, che era stata, invece, esatta dalla RegioneCampania.2.1. La doglianza non può ricevere seguito.Secondo l’istante la Commissione regionale avrebbe travisatol’eccezione, considerando che si fosse inteso attribuire alla [OSCURATO:SOCIETA].S.p.A. (società che gestisce l’aeroporto di Napoli-Capodichino) la qualità dicontribuente, laddove era stato, invece, posto in evidenza che l’avvisodoveva essere richiesto dalla Regione Campania alla predetta società digestione dello scalo aeroportuale, tenuto conto che, a norna dell’art. 1,comma 169, della legge reg. Campania n. 5/2013, l’esercentedell’aeromobile è il soggetto passivo di imposta ed il pagamento vaeffettuato a favore della società di gestione dell’aeroporto, tenuta, a suavolta, a riversare alla Regione il relativo pagamento.Per tale via – a dire della contribuente – la Regione non aveva alcuntitolo per richiedere il pagamento dell’imposta alla compagnia aerea, inquanto non sussiste alcun rapporto diretto tra l’ente impositore (laRegione) e la contribuente (soggetto passivo), avendo dovuto, invece,Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026l’ente territoriale rivolgersi alla [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere le somme(richieste e) corrisposte dalla ricorrente.Sotto altro profilo, la società ha dedotto la violazione dell’art. 1,comma 171, della legge reg. n. 5/2013, che prevedeva, in attesa dellastipula della convenzione con i soggetti cui al precedente comma, chefossero comunque le società o i gestori degli aeroporti a riversare allaRegione le relative riscossioni, il che rendeva la società ricorrente priva dilegittimazione passiva in relazione all’azione di accertamento avanzatodalla Regione.2.2. Tanto ricapitolato, va dato conto che l’art. 1, comma 170, dellalegge reg. n. 5/2013 prevede che «Il soggetto passivo dell’imposta di cuial comma 169 provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovuteentro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo ol’atterraggio dell’aeromobile. Il pagamento è effettuato a favore dellasocietà di gestione aeroportuale, oppure in mancanza all’ente preposto allagestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all’articolo 7 del decreto delPresidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità perl’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso degliaeroporti aperti al traffico aereo civile)».L’art. 1, comma 171, della medesima legge stabilisce poi che «LaGiunta regionale è autorizzata a disporre in merito alla stipula di appositeconvenzioni con i soggetti di cui al comma 170 ai fini dell’espletamentodelle attività di cui ai commi 169 e seguenti. In attesa della stipula dellecitate convenzioni, le società o i gestori degli aeroporti provvedono a: a)trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestredi riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica dellacorretta applicazione del tributo di cui al comma 169, quali parametri,anagrafiche ed estremi dell’evento di decollo o atterraggio; b) riversareNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mesesuccessivo al trimestre di riferimento».Infine – per quanto occupa – i commi 172 e 173 della menzionatadisposizione prevedono le sanzioni amministrative applicabili ai predettisoggetti incaricati per l’inottemperanza della disposizione di cui al comma171, lettere a) e b).2.3. Ebbene, pacifica risultando la qualità di ente impositore in capoalla Regione e di contribuente in testa alla società di navigazione, osservala Corte che l’illustrato compendio normativo, nell’individuare, altrettantopacificamente, i soggetti destinatari dei pagamenti dell’imposta e dellarelativa attività di accertamento e riscossione, non accredita l’ordine diidee di una legittimazione esclusiva di tali soggetti nell’esercizio di taliprerogative e, soprattutto, non esclude affatto che, in caso di inerzia didetti soggetti nello svolgimento della predetta attività o in assenza delrilascio del titolo convenzionale normativamente previsto, possa essere laRegione ad esercitare il suo potere di accertamento e di riscossione,trattandosi di facoltà immanente alla stessa posizione di soggetto titolaredell’imposta in esame, come tale non esautorabile dalle menzionateomissioni.Non vi sono indici normativi che depongano nel senso di unalegittimazione monopolista dei citati soggetti e non potrebbe, del resto,essere altrimenti, sol considerando che si tratta, in definitiva di soggettimandatari e, pertanto, titolari di un potere che non esclude quelloradicato, a monte, in capo al titolare dell’imposta.3. Con la seconda censura, formulata a mente dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 3della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), contestando lavalutazione del Giudice regionale perché reputata contrastante con ilNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, essendosi applicataper l’anno 2014 (gennaio-agosto) la legge reg. della Campania n.16/2014, operativa, in realtà, solo dal girono successivo la sua entrata invigore o meglio sessanta giorni dopo tale evento .4. Con la terza doglianza la contribuente ha eccepito, secondo ilcanone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione dellaDirettiva 30/2002/CE e del d.lgs. n. 13/2005, alla luce degli artt. 11 e117, primo comma, della Costituzione, con richiesta di disapplicazionedella normativa regionale.Tutto ciò, sostenendo che già la legge statale n. 342/2000, istitutivadell’IRESA, configurava (agli artt. 90 e 92) la stessa come imposta discopo, volta alla realizzazione di specifici programmi e progetti didisinquinamento acustico e che detta finalità era stata perseguita dallanormativa europea, essendo uno degli scopi principali della Direttiva30/2002/CE quello di promuovere il “raggiungimento di obiettivi definiti diriduzione dell’inquinamento acustico a livello dei singoli aeroporti” (art. 1,lett. d), facendo altresì espresso riferimento alle “tasse sul rumore” qualemisura “attuata per attenuare le emissioni acustiche” (direttiva30/2002/CE, All. II, 1.4), come previsto dal d.lgs. n. 13/2005, che avevadato attuazione alla Direttiva in esame, comprendendo espressamente le“imposte sul rumore” tra le misure specifiche da adottare allo scopo di“attenuare l’impatto acustico” degli aeroporti”.In siffatto contesto, la società ha ritenuto che la Commissioneregionale, omettendo di motivare sul mancato rinvio pregiudiziale allaCorte di Giustizia, avesse offerto una interpretazione contraria al predettoquadro normativo nella parte in cui ha escluso che la riduzionedell’inquinamento acustico nei singoli aeroporti possa costituire lo scopospecifico dell’imposta sul rumore ed ha considerato che possa essereNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026svincolata dal perseguimento degli specifici scopi fissati dalla normativacomunitaria.4.1. In via subordinata, l’istante ha avanzato richiesta di rinviopregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art.267 TFUE, formulando il seguente quesito: se «la Direttiva 30/2002/CE,che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operativeai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, debbaessere interpretata nel senso che “la tassa sul rumore” (e quindi l’IRESAper l’Italia) rientri tra le misure volte all’attenuazione delle emissioniacustiche dei singoli aeroporti, e per l’effetto, in quanto imposta di scopo,il gettito acquisito debba necessariamente essere impiegato in modoesclusivo per il perseguimento delle finalità proprie della Direttiva stessa».5. Con la quarta ragione di contestazione la società ha denunciato,secondo il parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 – 92 della legge n.342/2000 con riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettere e) - s) eterzo comma, 119, secondo comma, della Costituzione.Secondo la ricorrente la sentenza impugnata si pone in contrastoanche con la normativa statale interna, nella parte in cui ha reputato chela legge regionale non si fosse discostata dalle sue indicazioni, opponendo– di contro – a tale valutazione che la legge nazionale configura l’IRESAcome imposta di scopo finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi didisinquinamento acustico, laddove la legge reg. della Campania n.16/2014 aveva consentito di destinare appena la metà del gettito generatodalla applicazione della IRESA al «completamento dei sistemi dimonitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all’eventualeindennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale», checostituiscono gli obiettivi per i quali l’imposta sulle emissioni sonoreaeroportuali è stata istituita.Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/20265.1. A tal riguardo, la ricorrente ha chiesto deferire alla Cortecostituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata «laquestione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 176-bis dellalegge della Campania n. 5/2013, nella parte in cui, non prevedendo ladestinazione prioritaria del gettito dell’IRESA al completamento dei sistemidi monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventualeindennizzo delle popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale edestinando gran parte dello stesso alla riduzione di esternalità negativeimputabili ad altre attività produttive, si pone in contrasto con i principifondamentali della legislazione statale istitutiva della imposta (artt. 90 es.s. L. 342/2000 e D.Lgs n. 13/2005), con gli obblighi di coordinamentodel sistema tributario, nonché con le politiche della concorrenza e dellatutela ambientale rimesse alla legislazione esclusiva dello Stato, cosìintegrando una grave violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. e) es), art. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione»(così a pagina n. 24 del ricorso).6. Infine l’istante ha riproposto la questione di legittimità costituzionaledell’art. 1, comma 155, della legge reg. n. 16/2014 con riferimento agliartt. 3 e 53 della Costituzione, ai sensi dell’art. 24 l. cost. n. 87/1953, peravere adottato criteri di calcolo e aliquote che si applicano indistintamentea tutti i vettori aerei, a prescindere dalla loro situazione economica e delletariffe adottate nei confronti dei passeggeri.La ricorrente ha sostenuto che il tributo, come strutturato, determinaeffetti distorsivi della concorrenza ed è incompatibile con il principio dieguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e con i principi di capacità contributiva edi progressività, in quanto il sistema di prelievo prescinde dal prezzo deibiglietti aerei, così danneggiando in modo del tutto sproporzionato icosiddetti vettori “low cost” (quale la ricorrente) a vantaggio dei loroconcorrenti.Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026In tali termini, si è chiesto di deferire «la questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 1, comma 55, della Legge Regionale della Campanian. 16/2014 che, applicando indistintamente a situazioni diverse identicicriteri di calcolo dell’IRESA, senza tenere conto di effettivi e concreti indicidi forza economica, non rispetta il canone della ragionevolezza e produceeffetti distorsivi della concorrenza, in violazione dei principi di eguaglianza,di progressività e capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 dellaCostituzione».7. Come si diceva, il primo ed il secondo motivo vengonosingolarmente scrutinati, mentre il terzo ed il quarto vanno esaminati inmodo congiunto siccome connessi.Tutto ciò dopo la ricapitolazione del quadro normativo di riferimento esubito avvertendo che sui predetti temi questa Corte è intervenuta conplurime pronunce, in un caso anche tra le stesse parti, ricostruendo lafattispecie in termini qui condivisi e che vanno, quindi, ribaditi.E così, rinviando agli ampi contenuti di dette pronunce (Cass. n.37146/2022; Cass. n. 36479/2022; Cass. n. 35988/2022; Cass. n.34000/2022; Cass. n. 34001/2022; Cass. n. 34002/2022; Cass. n.36439/2022; Cass. n.36235/2022; Cass. n. 34730/2022; Cass. n.34729/2022; Cass. n. 34259/2022; Cass. n. 34253/2022; Cass.n.34249/2022; Cass. n. 34228//2022; Cass. n. 32774/2022; Cass. n.32763/2022; Cass. n. 32760/2020; Cass. n. 32775/2022; Cass. n.33230/2022, quest’ultima tra le medesime parti), va, ora, in sintesiconfermato quanto segue.8. Riassumendo il quadro normativo che rileva, mette conto osservareche:- la Direttiva 2002/30/CE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del26 marzo 2002, (poi abrogata dal Regolamento n.598 del ParlamentoNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, ma vigente ratione temporis),aveva stabilito, tra i suoi gli obiettivi, quello di «a) stabilire norme affinchéla Comunità faciliti l'introduzione di restrizioni operative in manieracoerente a livello aeroportuale in modo da limitare o ridurre il numero dipersone significativamente interessate dagli effetti nocivi del rumore; b)fornire un quadro che tuteli i requisiti del mercato interno; c) promuoverelo sviluppo della capacità aeroportuale in armonia con l'ambiente; d)facilitare il raggiungimento di obiettivi specifici di abbattimento acustico alivello dei singoli aeroporti; e) consentire la scelta delle misure tra quelledisponibili allo scopo di ottenere il massimo beneficio ambientale nel modopiù efficiente in termini di costi»;- a seguito di tale Direttiva, in materia tributaria, l’art. 90 della leggen. 342/2000 ha previsto l’«Istituzione della imposta regionale sulleemissione sonore degli aeromobili», stabilendo che «1. A decorreredall'anno 2001 è istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degliaeromobili civili il cui gettito è destinato prioritariamente alcompletamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamentoacustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone Ae B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministrodell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] n.267 del 15 novembre 1997», con previsione di effettuazione dellaripartizione del gettito dell’imposta all’interno di ciascuna regione;- il d.lgs. n. 68/2011 (Disposizioni in materia di autonomia di entratadelle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazionedei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) ha attribuitol’imposta alle Regioni, configurandola come tributo proprio; l’art. art.8,comma 1, d.lgs. cit. (“Ulteriori tributi regionali) ha previsto, infatti, che«Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaioNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/20262013 sono trasformati in tributi propri regionali […] l'imposta sulleemissioni sonore degli aeromobili (…)”;- la legge reg. della Campania n. 5/2013 (Legge finanziaria regionale2013), al comma 169 dell’art. 1, ha – per quanto di interesse – cosìdisposto: “L’Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili(IRESA) è dovuta sulla base dell’emissione sonora degli aeromobili civili,come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, inoccasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dalla data di entrata invigore della presente legge. L’imposta è dovuta dall’esercentedell’aeromobile come individuato nell’articolo 874 del Codice dellanavigazione. […] L’imposta è dovuta nella misura indicata nella [OSCURATO:PERSONA] alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggioeffettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell’Entenazionale per l’aviazione civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, inconformità a quanto previsto dal Regolamento per la costruzione el’esercizio degli aeroporti pubblicato in data 27 dicembre 2011”; ed alcomma 177: “Per quanto non espressamente previsto dai commi da 169 a176 trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica1085/1982, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 90 a 95 della legge21 novembre 2000, n.342 (Misure in materia fiscale), in quantocompatibili”;- l’art. 13, comma 14, d.l. n. 145/2013, conv. in legge n. 9/2014 hapoi previsto, che «Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tragli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattività del sistema aeroportualeitaliano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nelladefinizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degliaeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misureIRESA non puo' essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valoreNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026massimo sopra indicato, la determinazione del tributo e' rimodulatatenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni enotturni e delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicientii singoli aeroporti»;- la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 13/2015, dichiarò nonfondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 15-bis,d.l. n. 145/2013, come sopra convertito, in riferimento agli artt. 77,secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, incombinato disposto con l’art. 3 Cost., nonché agli artt. 117, secondo eterzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 Cost.; ciò chiarendo«che la disposizione impugnata non stabilisce un’aliquota unica, maun’aliquota massima modulabile da tutte le Regioni, sulla base dei criterilegislativamente indicati. Si tratta perciò non di una statuizione didettaglio, ma, appunto, di una norma di coordinamento, resa necessariadalle finalità concorrenziali espressamente enunciate e concretamenteperseguite dalla stessa disposizione». In particolare, la Corte attribuìrilievo dirimente alle finalità dell’intervento del legislatore statale, direttoad «evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e dipromuovere l’attrattività del sistema aeroportuale italiano (…) siasua modulazione che tenga conto della distinzione tra voli diurni e notturnie delle peculiarità urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoliaeroporti». E la Corte precisò, altresì, che l’imposta oggetto di causa,«originariamente finalizzata a promuovere il disinquinamento acustico inrelazione al traffico aereo, ha mantenuto uno scopo specifico, il qualetuttora comprende finalità attinenti alla tutela dell’ambiente (art. 117,secondo comma, lettera s), Cost.), come dimostrato dalla previsione delladestinazione «prioritaria» del gettito «al completamento dei sistemi dimonitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventualeNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026indennizzo delle popolazioni residenti [...] dell’intorno aeroportuale» (art.90, comma 1, della legge n. 342 del 2000)»;- l’art. 1, comma 155, delle legge reg. Campania n. 16/2014 ha,quindi, previsto che «in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13,comma 15-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventiurgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delletariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e ladigitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di operepubbliche ed Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014, n. 9, l'allegato C alla legge regionale n. 5/2013 è sostituitodal seguente, mutando quindi le tabelle tariffarie e stabilendo, al comma156, che «Le tabelle così come modificate dal comma 155 si applicano dal1° gennaio 2014».9. Alla luce di tale cornice di riferimento, va ribadito quanto segue conriferimento alle censure poste dalla ricorrente.10. Con riferimento al secondo motivo di ricorso concernente ladedotta violazione del principio di irretroattività della legge reg. n.16/2014 del 7 agosto 2014, nella parte in cui ha stabilito la vigenza dellenuove tabelle dal 1° gennaio 2014, va ripreso quanto precisato da questaCorte in analoghi contenziosi (v., in particolare, tra quelle citate, Cass.36479/2022; Cass. 34259/2022 37146/2022 in controversie con laRegione Lazio), secondo cui:- (i) a seguito del menzionato intervento statale di cui alla legge n.9/2014, il sistema legislativo regionale era divenuto incompatibile con lanormativa statale (sia per il superamento dei limiti tariffari massimi, cheper l’eccessiva differenza tariffaria tre le varie regioni), così cessando diavere efficacia dall’entrata in vigore di quest’ultima, vale a dire dal 22febbraio 2014;Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026- (ii) detto intervento statale tariffario, volto a stabilire limiti allamisura economica dell’imposizione, opera dalla predetta data di entrata invigore (22 febbraio 2014, come detto) della legge di conversione, che l’haintrodotta con la aggiunta all’art. 16 d.l. 145/2013 del comma 15-bis inragione del principio di irretroattività delle disposizioni tributarie di cuiall’art. 3 della legge n. 212/2000.Va aggiunto sul punto che, come già chiarito dalla menzionatapronuncia della Corte costituzionale n. 13/2015, con la citata previsionedell’art. 13, comma 14, d.l. n. 145/2013 (conv. in legge n. 9/2014) si èdata applicazione al principio del coordinamento statale della fiscalitàregionale in un contesto di rilevanza comunitaria attinente allaconcorrenza, come ribadito dallo stesso giudice di legittimità secondo cuila tutela della concorrenza, che è di esclusiva competenza statale ai sensidell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., si pone come limiteinsuperabile rispetto alle competenze regionali con le quali interferisce(cfr. Corte Cost. n. 43/2022, che richiama le sentenze n. 10/2021, n.1/2019, n. 171/2013 e n. 213/2011).10.1. Ora, nella specie, va preso atto che la legge reg. Campania n.16/2014 ha disposto, all’art. 1, comma 156, come sopra illustrato, che letabelle modificate dalla predetta legge si sarebbero applicate dal 1°gennaio 2014 e, quindi, da epoca precedente l’entrata in vigore della leggenazionale (22 febbraio 2014).Ciò nondimeno, non può essere accolta la tesi della ricorrente secondocui la predetta legge regionale, essendo stata emessa il 7 agosto 2014,non poteva ricevere applicazione dal 1° gennaio o dal 22 febbraio 2014,avendo solo attuato la previsione normativa statale e con essa la riduzioneivi prevista (valore massimo dei parametri delle misure IRESA nonsuperiore ad euro 0,50), conformandosi a tale prescrizione ed applicandoNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026la stessa con effetti a partire dall’entrata in vigore della citata leggeregionale.Va, infatti, contrariamente osservato che la previsione regionale si èlegata a quella statale, con efficacia operativa dall’entrata in vigore dellalegge nazionale (22 febbraio 2014), momento dal quale – come soprarappresentato – era cessata l’efficacia della precedente disciplina regionaledi cui alla legge n. 5/2013.Sicchè, stando così le cose, il vulnus al principio di irretroattività,derivante dalla previsione dell’art. 1, comma 156, della legge reg. n.16/2014, che ha retrodatato la vigenza dei nuovi limiti tariffari al 1°gennaio 2014 ben prima dell’entrata in vigore della legge statale n.9/2014 che li aveva introdotti (22 febbraio 2014), non può essere utile alleaspettative della ricorrente perché ciò comporterebbe l’applicazione delleprecedenti, più esose, tariffe, e non anche – come sostenuto - unincolmabile vuoto normativo, posto che sino al 21 febbraio 2014 operavala tariffa della legge reg. n. 5/2013 e dal 22 febbraio 2014 quella dellelegge reg. n. 16/2014.Conseguenza questa (quella dell’applicazione delle tariffe della legge n.5/2013) non voluta certamente dalla contribuente e nemmeno dallaRegione e prospettiva questa che, a voler seguire il motivo diimpugnazione, si tradurrebbe in un inammissibile, sotto vari profili,reformatio in peius della pronuncia impugnata.11. La valutazione della terza e quarta doglianza induce a ribadire, nelsolco della tracciata, suindicata, riflessione di questa Corte quanto segue.11.1. Dall’illustrato compendio normativo risulta che il punto centraledella questione riposa sulla trasformazione del tributo dalla fiscalità statalea quella regionale, allorchè – come chiarito dal Giudice delle leggi –l’imposta in esame, dal 1° gennaio 2013, è divenuta un tributo proprioNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026delle regioni, in linea con il sistema (delineato dalla legge n. 42/2009) dia statuto ordinario.Potere questo che si spinge, per l’imposta in rassegna, sino al punto disopprimerla (v. art. 8, comma 1, d.lgs. n. 68/2011) e, quindi - a maggiorragione - di modificarne i suoi presupposti e finalità, come si desume daicontenuti delle pronunce nn. 13/2015 e 18/2013 della Cortecostituzionale, potendo dunque le regioni istituire con propria leggel’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, individuandone, conpiena discrezionalità, il presupposto, i soggetti passivi, la graduazionedelle aliquote, le modalità di accertamento e riscossione, nei limiti –ovviamente – dei principi costituzionali, comunitari e fermo restandol’oggettivo limite normativo interno, derivante dalla legge statale (art. 13,comma 15-bis, d.l. n. 145/2013 convertito con modifiche dalla legge9/2014) circa la misura dell’aliquota massima applicabile.11.2. Ciò premesso, va dato conto che la legge reg. della Campania haprevisto che «In armonia con quanto stabilito dall’articolo 1 della legge 21novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) il 51 per cento delgettito generato dall’applicazione dell’IRESA è destinato al completamentodei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico eall'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti nell’intornoaeroportuale. La quota residuale è impiegata nelle attività connesse allaprevenzione ed al contenimento del rumore ambientale» (v. art. 176-bislegge reg. n. 5/2013; comma aggiunto dall'articolo 7, comma 1, lettera e)della legge reg. 4/2014 e successivamente modificato dall'articolo 1,comma 157 della legge reg. n. 14/2014).11.3. Alla luce di quanto precede, trovano (a maggior ragione)applicazione i principi affermati da questa Corte (cfr., ex multis, Cass. n.36479/2022, Cass. n. 34259/2022; Cass. n. 37146/2022 e Cass. n.Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/202634002/2022, con riferimento alla legge reg. del Lazio n. 2/2013, cheaveva destinato il 10% del gettito alla funzione indennitaria dellapopolazioni abitanti nei territori aeroportuali interessati dal rumore in fasedi decollo ed atterraggio) secondo cui il tributo in esame, per comeconfigurato dalla Regione Campania, non si presenta come impostaambientale in senso stretto, vale a dire nel segno di una diretta relazionetra prelievo fiscale e deterioramento ambientale in termini di presuppostodella fattispecie tributaria.Si tratta, in realtà, di un modello connotato da un vincolo di scopo insenso ampio e, per la verità, qui assicurato anche in misura considerevolee maggioritaria rispetto al gettito e comunque in misura “prioritaria”secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n.13/2015.Alla destinazione del gettito nella misura del 51%, rivolta al«disinquinamento acustico» si aggancia, infatti, anche la funzioneindennitaria delle popolazioni interessate, così realizzando un modello difiscalità con funzione ambientale indiretta, con finalità cioè (extrafiscale) ditipo ambientale, perseguita nella concepita capacità del prelievo diincidere, aggravandone i costi, su attività (manovre aeree rumorose)ritenute dannose per l’ambiente, come tali suscettive di essere penalizzateed indennizzate a favore dei cittadini colpiti, da cui emerge, per l’appunto,anche la finalità extrafiscale del prelievo.11.4. La legge regionale non si pone in contrasto con la Direttiva30/2002/CE, la quale è volta a contrastare l'inquinamento acustico negliaeroporti dell'Unione (art. 1), secondo modalità uniformi e non alterativedella concorrenza (art. 7).[OSCURATO:PERSONA] non impone, tuttavia, tra le misure restrittive quellerelative alle imposte sul rumore, incidendo a monte per la tutelaNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026dell’ambiente, con la finalità di voler limitare le immissioni con restrizioneconcrete dei voli.Nel prevedere l’adozione di ‘misure restrittive’ al fenomeno siconsente, piuttosto, che gli Stati membri introducano eventualmenteanche tasse o tariffe sul rumore, ma siffatta modalità ‘restrittiva’ nonviene specificamente disciplinata, fermo restando che la sua (eventuale)introduzione deve trovare contemperamento ed equilibrio anche alla lucedelle altre prescrizioni già adottate.Le imposte sul rumore integrano, dunque, solo uno degli elementicomparativi al fine di stabilire – sempre se ‘possibile ed opportuno’ (art. 5)- l’entità delle misure restrittive, le quali a loro volta dovranno essereassunte tenuto conto del cd. bilanciamento degli interessi coinvolti.Dal che discende che la Direttiva in questione può reputarsi ‘pertinente’all’Iresa solo nel senso (indiretto e mediato) che anche un’imposta cosìstrutturata ‘può’ (nell’ambito di una valutazione discrezionale che laDirettiva demanda al legislatore nazionale) includersi tra le suddette‘misure restrittive’ (come tali introdotte in Italia dal d.lgs attuativo n.13/2005, v. All. 2 § 1.4 cit.) ed essere oggetto di una valutazionediscrezionale di bilanciamento; senza tuttavia che prescrizioni specificheed ‘autoesecutive’ in tal senso siano evincibili dalla Direttiva stessa (cosìCass. n. 36479/2022 e Cass. n. 34259/2022 citt.), che pertanto non puòconsiderarsi self executive.Ciò basta ad escludere il prospettato contrasto e, con ciò, anche lasussistenza dei presupposti della rimessione pregiudiziale interpretativaalla Corte di Giustizia UE ex art. 267 TF.Ed infatti, come ripetutamente rimarcato da questa Corte, il rinviopregiudiziale - che non costituisce un rimedio giuridico esperibileautomaticamente a sola richiesta delle parti, spettando solo al giudiceNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026stabilirne la necessità (Cass. n. 6862/2014; Cass. n. 20701/2013) edinnumerevoli altre) - presuppone il dubbio interpretativo su una normacomunitaria, così che il giudice nazionale di ultima istanza non è soggettoall'obbligo di rimettere alla Corte di Giustizia la questione interpretativaquando, così come nella fattispecie, ritenga di essere in presenza di unacte claire che, in ragione dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile(dunque non obbligato) il rinvio pregiudiziale (v., ex plurimis, Cass. n.36479/2022 e Cass. n. 34259/2022; Cass. 37146/2022 citt., chemenzionano Cass. n. 14828/2018; Cass. n. 15041/2017; Cass. Sez. U., n.12067/2007; Cass. n. 18184/2022, in motiv.).Appena aggiungendo sul punto che un rinvio pregiudiziale risulta ancormeno necessario e sin’anche inopportuno, sol considerando che lacontestazione riposa, al fondo, sul fatto che “solo” la percentuale del 51%del gettito sia stata destinata agli scopi specifici, rivendicando la necessitàdi un gettito esclusivo dell’intero introito fiscale, che, per quanto sopraosservato, non ha giuridico fondamento.Ciò ribadendo che il ruolo non strutturale, né costitutivo svolto dallatutela ambientale nella costruzione legislativa dell’imposta regionale escludeche un suo eventuale sviamento possa influire sullo specifico rapportoobbligatorio di imposta, giacchè vertendosi di una finalizzazione extrafiscale,tale eventuale sviamento potrebbe in ipotesi rilevare sul piano dellaresponsabilità politica dell’ente impositore (e, in presenza di certi presupposti,forse anche amministrativa e contabile), giammai a fine di esonero orimborso (v. ancora Cass. n. 36479/2022 e Cass. n. 34259/2022; Cass. n.37146/2022; Cass. 34002/2022, citt.).11.5. La predetta legge regionale nemmeno si pone in contrasto con iprincipi della disciplina nazionale (artt. 90 e 92 della legge n. 342/2000).Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026Dall’interpretazione dell’art. 90 della legge n. 342/2000 cit. emergeche l'evento che determinava l'insorgere dell’obbligazione tributaria eracostituito dall'esercizio delle attività aeroportuali costituite, nel caso dispecie, dal decollo e dall'atterraggio dell'aeromobile, come definite dallanormativa di settore (art. 1 d.p.r. n. 496 del 1997) e non dall’emissionesonora.La rumorosità dell'aeromobile non assumeva rilievo come presuppostodel tributo, ma operava come parametro per la determinazionedell'imposta, come specificato dallo stesso legislatore che, al primo commadell'art. 92 citato, precisava che l'imposta in questione era determinata"sulla base" dell'emissione sonora dell'aeromobile.[OSCURATO:PERSONA] erano titolari del gettito, che non era di libera disponibilità,ma era vincolato dal legislatore statale alla realizzazione di interventi didisinquinamento acustico ed all’indennizzo delle popolazioni residenti inzone limitrofe agli aeroporti, avendo all’uopo la possibilità di modulare lealiquote dell’imposta stessa attraverso propri regolamenti. In tal modo,erano possibili interventi incentivanti o disincentivanti attraverso larimodulazione delle aliquote, che potevano incidere anche sulle modalitàdel traffico aereo, nel rispetto dei principi di libera circolazione previstadall’ordinamento interni e comunitario.Ora, il richiamo contenuto nella legge regionale a quella nazionale n.342/2000 sta a significare che l’imposta istituita come propria eraesattamente quella prevista da tale ultima legge e la destinazione dellaquota maggioritaria del gettito al fine di disinquinamento acustico si èposta in linea con il medesimo fine di cui alla legge n. 342/2000.In tale direzione, l’assegnazione del 51% del gettito generatodall’applicazione dell’IRESA al completamento dei sistemi di monitoraggioacustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delleNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026popolazioni residenti nell’intorno aeroportuale, con quota residualeimpiegata nelle attività connesse alla prevenzione ed al contenimento delrumore ambientale, come previsto dall’art. 1, comma 176-bis, d.l. n.5/2013 (come convertito dalla legge n. 14/2014) ha realizzato, a pienotitolo, le originarie finalità della legge statale, vale a dire la previsionedella destinazione «prioritaria» del gettito «al completamento dei sistemidi monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all’eventualeindennizzo delle popolazioni residenti […] dell’intorno aeroportuale […]»,così come stabilito dall’art. 90, comma 1, della legge n. 342/2000.Erra, pertanto, la ricorrente quando denuncia la violazione deiparametri di cui gli artt. 90 e 92, della legge n. 342/2000 e dei principiposti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/2015, non solo perquanto sopra detto, ma anche in ragione del rilievo secondo il quale, conl’entrata in vigore dell’art. 8 d.lgs. n. 68/2011, è stato superato ilprevigente regime, trasformando l’imposta sulle emissioni sonore degliaeromobili in tributi propri regionali.In tale contesto, va allora ribadito che la natura dell’imposta regionalee l’ampiezza dell’autonomia impositiva dell’ente regionale in tema dirisorse proprie integrano elementi che, inevitabilmente, conducono alsuperamento dei richiamati parametri. (cfr. Cass. n. 36479/2022 e Cass.n. 34259/2022; Cass. n. 37146/2022; Cass. 34002/2022, citt.).12. Non vi è poi spazio per il richiesto incidente di costituzionalità,basato sul rilievo dell’incompatibilità con il principio di eguaglianza di cuiall’art. 3 Cost. e di capacità contributiva e di progressività di cui all’art. 53Cost. del predetto sistema di prelievo fiscale, assumendo la ricorrente cheesso risulta strutturato prescindendo dal prezzo del biglietto aereo e quindisenza tener conto degli effettivi e concreti indici di forza economica delcontribuente, così producendo effetti distorsivi della concorrenza.Numero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/202612.1. Anche in tal caso si ribadiscono concetti di elaborati da questaCorte, nel ribadire che:a). l’IRESA colpisca alla stessa maniera (cioè sulla base di parametriobiettivi) le compagnie aeree che, in qualità di vettori, pongono in esserele medesime condotte (rumorose) in fase di decollo ed atterraggio;b). quanto poi all’art. 53 Cost., va richiamata la peculiaritàdell’imposizione ambientale e delle più volte menzionate sue finalitàextrafiscali. Il che non significa che essa vada esente dal principio dicapacità contributiva, quanto che tale principio – nell’ambito di unaconsiderazione dinamica dell’evoluzione sociale - va riguardato anche neisuoi risvolti non strettamente reddituali.Costante è l’indirizzo del Giudice delle leggi secondo cui (v. C. Cost.sent. n. 156/01 circa la legittimità del parametro di capacità contributivaravvisabile, ai fini Irap, nel valore aggiunto prodotto dalle attivitàautonomamente organizzate; più di recente, in diverso ambito, C. Cost. n.201/20): «rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limitedella non arbitrarietà, la determinazione dei singoli fatti espressivi dellacapacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione diimposta, può essere desunta da qualsiasi indice che sia rivelatore diricchezza e non solamente di reddito individuale».Come pure ribadito, anche di recente, dalla Corte costituzionale,secondo cui «in un contesto complesso come quello contemporaneo, dovesi sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacitàcontributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indicitradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre epiù evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o unapotenzialità economica» (sentenza n. 288 del 2019)», così sviluppandouna lettura del principio di capacità contributiva che lo «[…] adegua, nellaNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026prospettiva dell'uguaglianza e della solidarietà insite nel dovereinderogabile di concorrere alle pubbliche spese, alla moderna evoluzionedei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza può sfuggire agliinquadramenti più tradizionali […]» (v. Corte cost. n. 89/2026, che sulpunto richiama anche la pronuncia della Corte cost. n. 111/2024).Per tale via, è resa legittima l’introduzione di nuovi indici espressividella capacità contributiva, purchè manifesti la ricchezza ottenuta e non ilreddito posseduto.12.2. Il legislatore tributario può, quindi, nell’ambito dei suoi ampipoteri, individuare l’esistenza di capacità contributiva in quei soggettipassivi di imposta ritenuti idonei a concorrere alle pubbliche spese inquanto pongano in essere presupposti dotati di valenza economico-sociale,non necessariamente di natura (anche) reddituale, affidando ilraggiungimento dell’obiettivo dell’equa ripartizione delle spese pubbliche alsolo rispetto dei principi di ragionevolezza imparzialità, coerenza econgruità, previsti dall’art. 3 Cost. e presupposti dall’art. 53, primocomma, Cost.Sotto tale profilo, la posizione di vantaggio in cui versa un soggetto inragione del «potere» di svolgere legittimamente un’attività imprenditorialead effetto inquinante incide sui diritti della collettività privandoli delgodimento di beni pubblici (rectius, risorse naturali) e tale circostanza puòragionevolmente costituire un fatto-indice di capacità contributiva seriferibile a condotte anche economicamente significative e valutabili, qualile operatività di decollo ed atterraggio aereo produttive di una rumorositàcalcolabile.12.3. Ciò posto, il riferimento al numero, appunto, dei decolli-scientificamente rilevata permette di ripartire in modo non del tuttoNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026arbitrario, o anche solo irragionevole, la partecipazione alle speseconseguenti ai danni ambientali derivanti dalle emissioni sonore nelle areeprossime agli aeroporti in ragione anche del fatto che il numero dei voli,come il tipo di aeromobili impiegato sono indice dell’attività dell’esercentedi aeromobili; trovando appunto esso diretto riscontro dimensionale, ed indefinitiva anche economico-patrimoniale, nell’attività imprenditoriale dellacompagnia (cfr. Cass. n. 36479/2022 e Cass. n. 34259/2022; Cass. n.37146/2022; Cass. 34002/2022, citt.).Risulta, pertanto, non pertinente sotto i profili costituzionali in esame,il richiamo alle tariffe applicate dalla compagnia low cost, trattandosi diaspetto che attiene a scelte di politica imprenditoriale del tuttoindipendenti alla natura dell’imposta in esame, su cui si commisura l’entitàdel prelievo, il quale - come sopra esposto – è caratterizzato dall’essere ungettito la cui funzione ambientale deriva dalla sua capacità di ripercuotersi– aggravandone i costi – su attività (manovre aeree rumorose) ritenutedannose per l’ambiente.Si spiega allora perchè rispetto a tale prospettiva l’entità della tariffaapplicata dalla compagnia non assuma alcun valore, perché in nessunmodo incidente sugli effetti dannosi provocati dal numero dei decolli edvelivolo, su cui correttamente l’imposta è calibrata, tenuto conto della suafinalità.13. Alla stregua delle complessive riflessioni sopra svolte il giudizio va,dunque, respinto.14. Non vi è ragione di statuire sulle spese del presente grado digiudizio, stante la tardiva costituzione della Regione.15. Va, nondimeno, dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dellaNumero registro generale 15052/2021Numero sezionale 5051/2026Numero di raccolta generale 23949/2026Data pubblicazione 23/07/2026ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato per il ricorso. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente, di unasomma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificatoper il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]