CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 24607/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 4 febbraio 2021 dal Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la decisione del Giudice di pace della medesima città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per percosse e minaccia ai danni della cognata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Contro l'anzidetta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale perché la sentenza impugnata non ha confutato le doglianze dell'atto di appello in merito alla mancanza del coefficiente soggettivo e degli elementi costitutivi dei reati; la decisione del Tribunale, invero, si sostanzierebbe nella sola trascrizione della sentenza di primo grado, di un arresto giurisprudenziale e nelle statuizioni conseguenti. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge sostanziale e processuale in riferimento all'art. 34 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ribadisce il ricorrente il difetto motivazionale della sentenza impugnata quanto all'essersi appiattita sulla sentenza di primo grado. Tale mancanza di motivazione avrebbe caratterizzato sia la decisione di prime cure che quella di appello con riferimento al mancato proscioglimento per particolare tenuità ex art. 34 cit., possibile in ragione del fatto che la minaccia era generica e le percosse erano occasionali e si era trattato di un mero strattonamento. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge sostanziale e processuale quanto al trattamento sanzionatorio e alla reiezione delle circostanze attenuanti generiche. Circa il primo aspetto, la decisione avversata sarebbe apodittica, carente e del tutto contraddittoria al fine di giustificare l'ampio scostamento dalla pena minima; quanto alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata sarebbe caratterizzata da una motivazione mancante e illogica. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto: - con riferimento al primo motivo, che il Giudice di appello, dopo aver richiamato l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, si era soffermato sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati; - con riguardo al secondo e terzo motivo, che il Procuratore generale ha sostenuto che il giudice ha disatteso implicitamente la richiesta di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità e che, trattandosi di doppia conforme, poteva essere mutuato quanto sostenuto dal Giudice di prime cure sul trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso - che contesta l'omessa risposta ai motivi di appello in merito alla mancanza del coefficiente soggettivo e degli elementi costitutivi dei reati - è generico, giacché la sentenza impugnata è dettagliata sia quanto alla descrizione dei fatti che al ragionamento probatorio circa la configurabilità dei due reati e le intenzioni del ricorrente, chiaramente palesate sia alla persona offesa che alla presenza delle due testimoni, che hanno visto ed udito quanto poi riportato in sentenza. D'altra parte l'appello sviluppava delle considerazioni che fondavano sulle intenzioni dell'imputato, formulando in questo senso una critica apodittica quanto alla mancanza del coefficiente soggettivo, quest'ultimo evidente dalle espressioni proferite e dalla condotta materiale tenuta. 2. Il secondo motivo di ricorso - che lamenta il mancato proscioglimento per particolare tenuità ex art. 34 d.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - è inammissibile, ancorché la decisione avversata manchi effettivamente di ogni argomentazione sul punto. A tale conclusione il Collegio è giunto esaminando l'atto di appello, che era generico, risolvendosi nella sola enunciazione dei criteri applicativi della disposizione invocata. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). 3. Il terzo motivo di ricorso - che concerne il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile. Quanto alle seconde, preme rilevare che, mentre nel titoletto del motivo di ricorso il ricorrente denunzia la "mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e nella massima estensione", nel corpo del motivo finisce poi per dolersi del "mancato accoglimento del motivo proposto dalla difesa nell'atto di appello, con il quale veniva richiesta la concessione delle circostanze attenuanti generiche". Ebbene, il ricorso è inammissibile comunque si riguardi l'ambigua censura. Laddove il ricorso fosse diretto a contestare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ne deve essere dichiarata l'inammissibilità in quanto il beneficio era stato già concesso in primo grado (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado). Peraltro, anche a voler ritenere che il ricorrente intendesse dolersi della mancata prevalenza delle predette attenuanti e della diminuzione della pena non in misura massima, la doglianza sarebbe comunque inammissibile, perché:• • - non vi era alcuna iggravante con la quale effettuare il giudizio di comparazione; - la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche era stata operata dal Giudice di Pace nella massima estensione. Quanto al trattamento sanzionatorio, il Collegio deve rilevare che effettivamente la motivazione manca, ma ciò non conduce all'annullamento della sentenza impugnata, giacché l'appello, sul punto, aveva lamentato la sproporzione della pena in ragione della minima offensività del fatto, caratterizzandosi, in tal modo, come censura generica siccome priva del benché minimo riferimento riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. che, nel caso concreto, avrebbero dovuto orientare all'applicazione di una pena più mite, tanto più che quella inflitta (200 euro di multa per le percosse con aumento di 100 euro per la continuazione) appariva già molto vicina al minimo edittale, a dispetto dell'«ampio scostamento dalla pena edittale minima» di cui si legge nel ricorso. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces