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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2021

Cassazione n. 41725/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in CANADA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art.648 CP per la detenzione di n. 29 CD contenenti opere cinematografiche provento del delitto di illecita duplicazione.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e mancata applicazione del principio di specialità dovendosi applicare unicamente la legge n. 633 del 1941.

Il motivo è inammissibile perché è fondato su motivo che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Al riguardo mette conto rilevare il Collegio che l'abusiva duplicazione dei supporti che l'imputato deteneva, da cui l'affermazione della responsabilità del delitto di ricettazione ( per il reato di cui all'art. 171 della legge n. 633 del 1941 l'imputato è stato assolto e non è stata presentata impugnazione) è stata argomentata in modo lineare e congruo tenuto conto non solo della mancanza del timbro SIAE, ma dalle altre circostanze dell'azione ovvero la custodia plastificata senza copertina e l'assenza di giustificazioni sulla provenienza da parte dell'imputato che li poneva in vendita su una bancarella, sicchè li deteneva quale provento della illecita duplicazione.

Il riferimento al principio di specialità è manifestamente infondato, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 08/10/2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in CANADA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 18/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art.648 CP per la detenzione di n. 29 CD contenenti opere cinematografiche provento del delitto di illecita duplicazione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato e mancata applicazione del principio di specialità dovendosi applicare unicamente la legge n. 633 del 1941. Il motivo è inammissibile perché è fondato su motivo che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Al riguardo mette conto rilevare il Collegio che l'abusiva duplicazione dei supporti che l'imputato deteneva, da cui l'affermazione della responsabilità del delitto di ricettazione ( per il reato di cui all'art. 171 della legge n. 633 del 1941 l'imputato è stato assolto e non è stata presentata impugnazione) è stata argomentata in modo lineare e congruo tenuto conto non solo della mancanza del timbro SIAE, ma dalle altre circostanze dell'azione ovvero la custodia plastificata senza copertina e l'assenza di giustificazioni sulla provenienza da parte dell'imputato che li poneva in vendita su una bancarella, sicchè li deteneva quale provento della illecita duplicazione. Il riferimento al principio di specialità è manifestamente infondato, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2021 I