CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 del TRIBUNALE di MILANOraTó aTrvigógffeDarti- . udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. ABDERRAHIM Hachai ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Milano ha applicato nei suoi confronti la pena di anni due mesi sette di reclusione ed euro 3.600 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente di diversa natura, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla omessa valutazione della ricorrenza di cause di non punibilità e all'assenza di una adeguata motiva- zione del provvedimento assunto con riferimento alla misura del trattamento san- zionatorio, fissato sui massimi della forchetta edittale e alla mancata applicazione della riduzione conseguente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generi- che nella massima estensione. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolu- tamente generici, privi di fondamento ed esclusi dal novero dei motivi di impugna- zione esperibili avverso la sentenza di patteggiamento, ai sensi dell'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento del ricorrente. 3.1 La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volonta- ria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputa- zione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, limitato alla verifica delle ipotesi di cui all'art.448 comma 2 bis cod.proc.pen., appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del .27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214E37). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, né l'applicazione delle circostanze riconosciute, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il consiglie