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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04275/2026

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n. 13336/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro n. 19, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 8180/9/2016, depositata in data 12 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. 250TJTM00247, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2008, una maggiore Irpef per euro 3.807,00, in relazione ai canoni di locazione inerenti al contratto stipulato dalla contribuente con [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Irpef 2008 – Canoni di locazione ad uso abitativo – Art. 26 t.u.i.r. – Giudicato esterno sulla risoluzione anticipata del rapporto locatizio - Efficacia in un diverso giudizio tra le stesse parti - Condizioni -Riferibilità al medesimo rapporto giuridico –Necessità.

La ricorrente assumeva che il rapporto locatizio era cessato il 31/05/2006 per recesso anticipato del conduttore, come si evinceva dalla documentazione prodotta, e che solo per mera dimenticanza tale risoluzione contrattuale era stata tardivamente comunicata all’Agenzia delle entrate in data 27/10/2011.

La CTP rigettava il ricorso, assumendo l’insussistenza di elementi probatori idonei a far ritenere intervenuta la cessazione del rapporto locatizio alla data del 31/05/2006.

2. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rigettava il gravame.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., atteso che, in relazione al medesimo rapporto locatizio, la CTR del Lazio, con sentenza n. 7163/2/16, depositata il 22/11/2016 e passata in giudicato, inerente all’anno d’imposta 2006, ha accolto l’appello della contribuente e ha ritenuto cessata la locazione in esame nel 2006, sicché, trattandosi del medesimo rapporto giuridico comune alle due cause, l’accertamento operato nella prima di queste non può che formare l’antecedente logico necessario ai fini della decisione della seconda.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 26 t.u.i.r. rapportato agli artt. 3, 24 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR escluso l’applicabilità del principio di non tassabilità dei redditi di locazione non percepiti, di cui all’art. 26 t.u.i.r., anche all’ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto locatizio per recesso del conduttore, come affermato dalla Corte cost. con sentenza n. 362 del 2000, nonché dalla stessa giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 22588/2012.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2704 c.c. in rapporto all’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR sostenuto che la disdetta del conduttore era priva di data certa, sebbene la data sulla busta della raccomandata fosse stata accertata per equipollenza al piego postale e non fosse stato contestato il contenuto della busta.

In ogni caso, la raccomandata di recesso proveniente dal conduttore era solo uno dei molteplici elementi dimostrativi dell’anticipata risoluzione del rapporto locatizio, che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare unitamente alle altre risultanze probatorie fornite dalla contribuente.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2704 c.c. in rapporto all’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ancorato la cessazione del rapporto locatizio alla data di comunicazione all’Ufficio dell’intervenuta risoluzione anticipata, sebbene tale registrazione avesse una finalità di mera pubblicità e non ostacolasse l’accertamento in concreto della data di effettivo scioglimento del vincolo contrattuale.

5. Risulta fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri. 5.1 La contribuente ha prodotto in copia, unitamente al ricorso per cassazione, la sentenza della CTR del Lazio n. 7163/2/16, depositata il 22/11/2016, la quale, in relazione all’anno d’imposta 2006, ha accolto l’appello della medesima contribuente ritenendo cessata la locazione per cui è causa nel 2006.

Tale statuizione è divenuta definitiva, come emerge dall’attestazione del segretario della CTR resa in data 22/05/2017 ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile al processo tributario per analogia legisex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (Cass. 11/04/2025, n. 9458). 5.2 In proposito, questa Corte ha statuito che, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (ex multis, Cass. 24/01/2024, n. 2387, la quale ha rilevato che il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione di un contratto di locazione, intervenuta nel primo giudizio, costituiva, nel secondo, passaggio logico indefettibile per giungere alla statuizione della insussistenza di un pendente rapporto locativo). 5.3 La questione dell’intervenuta cessazione del rapporto locatizio nel 2006 è, quindi, ormai coperta dal giudicato, dovendosi in proposito solo rammentare che, come statuito da questa Corte, nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. 22/01/2018, n. 1534).

Pertanto, se il giudicato esterno si è formato, come nel caso di specie, dopo la conclusione del giudizio di merito, la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità (Cass. 29/02/2024, n. 5370).

Di tale giudicato la CTR non ha potuto tenere conto, proprio perché formatosi durante la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza d’appello.

6. Ne consegue che va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ed il ricorso originario della contribuente va accolto, con annullamento dell’impugnato avviso di accertamento.

7. Considerato che il giudicato sulla questione dirimente ai fini della decisione si è formato successivamente ai giudizi di merito, le spese di questi ultimi possono essere compensate.

Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono invece la soccombenza dell’Ufficio.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente e annulla l’avviso di accertamento impugnato.

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di legittimità, che liquida ineuro 1.400,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. 13336/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro n. 19, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 8180/9/2016, depositata in data 12 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. 250TJTM00247, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2008, una maggiore Irpef per euro 3.807,00, in relazione ai canoni di locazione inerenti al contratto stipulato dalla contribuente con [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Irpef 2008 – Canoni di locazione ad uso abitativo – Art. 26 t.u.i.r. – Giudicato esterno sulla risoluzione anticipata del rapporto locatizio - Efficacia in un diverso giudizio tra le stesse parti - Condizioni -Riferibilità al medesimo rapporto giuridico –Necessità. La ricorrente assumeva che il rapporto locatizio era cessato il 31/05/2006 per recesso anticipato del conduttore, come si evinceva dalla documentazione prodotta, e che solo per mera dimenticanza tale risoluzione contrattuale era stata tardivamente comunicata all’Agenzia delle entrate in data 27/10/2011. La CTP rigettava il ricorso, assumendo l’insussistenza di elementi probatori idonei a far ritenere intervenuta la cessazione del rapporto locatizio alla data del 31/05/2006. 2. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rigettava il gravame. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., atteso che, in relazione al medesimo rapporto locatizio, la CTR del Lazio, con sentenza n. 7163/2/16, depositata il 22/11/2016 e passata in giudicato, inerente all’anno d’imposta 2006, ha accolto l’appello della contribuente e ha ritenuto cessata la locazione in esame nel 2006, sicché, trattandosi del medesimo rapporto giuridico comune alle due cause, l’accertamento operato nella prima di queste non può che formare l’antecedente logico necessario ai fini della decisione della seconda. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 26 t.u.i.r. rapportato agli artt. 3, 24 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR escluso l’applicabilità del principio di non tassabilità dei redditi di locazione non percepiti, di cui all’art. 26 t.u.i.r., anche all’ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto locatizio per recesso del conduttore, come affermato dalla Corte cost. con sentenza n. 362 del 2000, nonché dalla stessa giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 22588/2012. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2704 c.c. in rapporto all’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR sostenuto che la disdetta del conduttore era priva di data certa, sebbene la data sulla busta della raccomandata fosse stata accertata per equipollenza al piego postale e non fosse stato contestato il contenuto della busta. In ogni caso, la raccomandata di recesso proveniente dal conduttore era solo uno dei molteplici elementi dimostrativi dell’anticipata risoluzione del rapporto locatizio, che il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare unitamente alle altre risultanze probatorie fornite dalla contribuente. 4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2704 c.c. in rapporto all’art. 2947 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ancorato la cessazione del rapporto locatizio alla data di comunicazione all’Ufficio dell’intervenuta risoluzione anticipata, sebbene tale registrazione avesse una finalità di mera pubblicità e non ostacolasse l’accertamento in concreto della data di effettivo scioglimento del vincolo contrattuale. 5. Risulta fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri. 5.1 La contribuente ha prodotto in copia, unitamente al ricorso per cassazione, la sentenza della CTR del Lazio n. 7163/2/16, depositata il 22/11/2016, la quale, in relazione all’anno d’imposta 2006, ha accolto l’appello della medesima contribuente ritenendo cessata la locazione per cui è causa nel 2006. Tale statuizione è divenuta definitiva, come emerge dall’attestazione del segretario della CTR resa in data 22/05/2017 ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c., applicabile al processo tributario per analogia legisex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (Cass. 11/04/2025, n. 9458). 5.2 In proposito, questa Corte ha statuito che, qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (ex multis, Cass. 24/01/2024, n. 2387, la quale ha rilevato che il passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione di un contratto di locazione, intervenuta nel primo giudizio, costituiva, nel secondo, passaggio logico indefettibile per giungere alla statuizione della insussistenza di un pendente rapporto locativo). 5.3 La questione dell’intervenuta cessazione del rapporto locatizio nel 2006 è, quindi, ormai coperta dal giudicato, dovendosi in proposito solo rammentare che, come statuito da questa Corte, nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass. 22/01/2018, n. 1534). Pertanto, se il giudicato esterno si è formato, come nel caso di specie, dopo la conclusione del giudizio di merito, la relativa eccezione è opponibile nel giudizio di legittimità (Cass. 29/02/2024, n. 5370). Di tale giudicato la CTR non ha potuto tenere conto, proprio perché formatosi durante la decorrenza del termine di impugnazione della sentenza d’appello. 6. Ne consegue che va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ed il ricorso originario della contribuente va accolto, con annullamento dell’impugnato avviso di accertamento. 7. Considerato che il giudicato sulla questione dirimente ai fini della decisione si è formato successivamente ai giudizi di merito, le spese di questi ultimi possono essere compensate. Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono invece la soccombenza dell’Ufficio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente e annulla l’avviso di accertamento impugnato. Compensa le spese dei giudizi di merito. Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di legittimità, che liquida ineuro 1.400,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori com
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