CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29578/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/07/1983 avverso la sentenza del 8/03/2021 della CORTE di APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto del ricorso, e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per MINGIANO, a sostegno dei motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]-dep. 28/05/2021 la CORTE di APPELLO di LECCE confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di LECCE in data 17/02/2017 aveva condannato MINGIANO Alessandro a pena di giustizia per il reato di rapina pluriaggravata, commessa a LIZZANELLO (LE) il 17/11/2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA] Desdemona, che al momento del fatto aveva 83 anni e versava in precario stato di salute, mentre ella si trovava nella propria abitazione. MINGIANO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen. Rileva come la responsabilità sia stata affermata previa acquisizione al fascicolo dl dibattimento della denuncia presentata dalla persona offesa, e del verbale del riconoscimento fotografico da lei effettuato, in violazione del contraddittorio, ai sensi degli art. 111 Cost. e 6 Convenzione EDU, e comunque in carenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 512 del codice di rito. Ciò in quanto: a) nessuna delle parti aveva formalmente chiesto l'acquisizione medesima, e quest'ultima non avrebbe potuto avvenire d'ufficio, con l'esercizio dei poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen., come invece sarebbe accaduto; b) non era stata operata una seria verifica della impossibilità di ripetere in dibattimento i menzionati atti di indagine (denuncia e riconoscimento), poiché l'acquisizione si era basata su un certificato del medico curante di [OSCURATO:PERSONA], pervenuto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale costei era stata citata come testimone, attestante problemi di deambulazione e un decadimento mnemonico-cognitivo su base vascolare, ma senza che fosse stata effettuata una perizia, come pure - oltre che dal difensore - era stato richiesto dal P.M.; c) la perizia era stata disposta in appello, ma l'accertamento aveva avuto a oggetto la capacità dell'anziana donna di testimoniare al momento di quel grado del giudizio - e in tal senso aveva dato esito negativo -, senza tentare la valutazione delle sue condizioni fisio-psichiche in primo grado; d) sempre in appello la CORTE, pur ammettendo la documentazione video di una indagine difensiva relativa alle condizioni di salute della persona offesa, effettuata due anni dopo la compilazione del certificato medico prima menzionato, ne avrebbe sottovalutato gli esiti, con una motivazione apparente; e) la denuncia era stata comunque presentata a 18 giorni dai fatti, e se [OSCURATO:PERSONA] aveva già all'epoca disturbi mnemonici vi era un fondato dubbio sulla sua attendibilità, come pure in relazione al riconoscimento fotografico, peraltro effettuato su appena quattro fotografie; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per essere non attendibile il riconoscimento fotografico, anche in quanto effettuato nei locali della polizia giudiziaria, con oggettivi elementi di condizionamento: - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. quanto alla testimonianza resa da LUPERTO Antonio, nipote di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni per i Giudici del merito avrebbero avvalorato la denuncia e il riconoscimento fotografico, ma che invece si erano rivelate contraddittorie e incoerenti, e comunque rese da soggetto che alla rapina non aveva assistito; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), lett. d) e lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata audizione in appello dei testimoni proposti dalla difesa, i quali avrebbero potuto confermare quanto emergeva dalla documentazione video prodotta, prima richiamata; - la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in ordine al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della CORTE territoriale per nuovo giudizio. 1. È decisivo, e assorbente rispetto agli altri, il primo motivo proposto, non già quanto alla presunta mancata richiesta di parte di acquisizione degli atti di indagine ai sensi dell'art. 512 del codice di rito: la consultazione degli atti del giudizio, e in particolare del primo grado di esso, doverosa allorché - come nella specie - sono in discussione rilievi procedurali, fa constatare che tale istanza è stata avanzata. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], come risulta dalla trascrizione stenografica, dopo che il TRIBUNALE aveva dato atto del certificato medico riguardante i problemi deambulatori e di decadimento di memoria e di cognizione di [OSCURATO:PERSONA], il P.M. aveva chiesto espressamente "di acquisire le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] ormai ottantacinquenne nonché il verbale di identificazione fotografica effettuata dalla stessa". Va invece posta attenzione sul fatto che il Collegio di primo grado aveva ritenuto, sulla scorta di quel certificato medico, l'impossibilità per la teste di riferire in dibattimento ciò che aveva già reso in fase di indagini preliminari", nonostante il difensore avesse, subito dopo la richiesta del P.M., sollecitato lo svolgimento di una perizia per verificare sia la capacità di testimoniare dell'anziana donna, sia la sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Il TRIBUNALE non aveva disatteso in modo assoluto tale istanza difensiva, poiché nella medesima udienza aveva chiarito a verbale che l'eventuale dubbio sulla capacità di testimoniare avrebbe potuto far rivedere la decisione istruttoria assunta, tanto che precisava che l'acquisizione degli atti di indagine ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. avveniva "allo stato". Nelle udienze successive era stato anche il P.M. a chiedere al TRIBUNALE di rendere possibile la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] con le regole del contraddittorio, se necessario recandosi al domicilio di lei, poiché quel certificato, prima citato, a suo avviso si era soffermato più sulla difficoltà a deambulare che sulla incapacità a testimoniare, e comunque aveva rilanciato sulla perizia delle sue condizioni di salute: ciò tuttavia non aveva indotto il Collegio giudicante a una differente determinazione. 2. La CORTE di APPELLO ha al contrario dato seguito alla perizia, ma - come rilevato dalla difesa - ha perimetrato l'accertamento al momento della celebrazione del secondo grado del giudizio, a distanza di più di otto anni dai fatti: il quesito rivolto al perito era invero nel senso di "accertare l'idoneità fisica e mentale attuale della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a testimoniare". La risposta è stata che [OSCURATO:PERSONA], ormai ultranovantenne, non fosse in grado di rendere testimonianza, senza tuttavia che, utilizzando - se disponibile - documentazione medica risalente al 2012 o al 2015, al perito fosse demandato di verificare la capacità fisiopsichica della donna rispettivamente al momento del fatto e al momento dell'acquisizione degli atti di indagine da parte del TRIBUNALE. Se la perizia è stata disposta, è perché il certificato medico è stato valutato insufficiente a delineare l'impossibilità della ripetizione in TRIBUNALE di quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato alla p.g.: ma se così è, è poi illogico che l'approfondimento non sia stato orientato al momento della consumazione del reato e al momento dell'avvio del dibattimento. Altrettanto illogico è che la CORTE leccese abbia, come risulta dal verbale del 23/11/2020, acquisito "le riprese contenute in un video riguardanti la sig. [OSCURATO:PERSONA] contenute in una pen-drive", ma poi: a) le abbia valutate non rilevanti in quanto "prive di attendibilità scientifica", b) abbia disatteso l'ammissione come testimoni delle persone riprese in quel video, pure sollecitata dalla difesa, che avrebbero potuto riferire sulle condizioni della persona offesa. La difesa ha invero commissionato e fatto eseguire tale video nel 2017, oltre un anno dopo il certificato medico più volte menzionato, alla stregua del quale [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di deambulare e manifestava difficoltà mnemonico- cognitive: il riscontro di condizioni differenti qualche tempo più in avanti avrebbe indotto a valutare diversamente il certificato stesso. Né risponde a coerenza argomentativa contrapporre la scientificità del certificato medico con la a-scientificità delle testimonianze (non ammesse), poiché l'intento della difesa allorché proponeva queste ultime era con tutta evidenza quella di rimarcare un dato obiettivo: quello - da verificare - dell'esistenza della concreta possibilità, diversamente da quanto ritenuto dal TRIBUNALE, di ripetere in dibattimento il contenuto degli atti di indagine. Se un certificato medico attesta l'incapacità di una persona di muoversi, e costei viene ripresa mentre esce da sola di casa per recarsi dal fruttivendolo, questo elemento di fatto incrina non poco la 'scientificità' del documento medico, e avrebbe reso necessario audire, come domandato dalla difesa, i soggetti che da quel video risultavano aver avuto contatti con la vittima della rapina. Tale integrazione istruttoria doveva apparire ancora più rilevante nel momento in cui il perito aveva precisato nella sua relazione, come la stessa CORTE territoriale ha ripreso in sentenza, che i disturbi che precludevano la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] in appello, alla fine del 2020, si erano manifestati in forma lieve o media 5- 7 anni prima, e ciò verosimilmente avrebbe permesso quanto meno di tentare di raccogliere la sua deposizione in contraddittorio, se necessario a domicilio, come aveva vanamente chiesto il P.M. La riscontrata marcata incertezza sui presupposti dell'acquisizione degli atti di indagine ai sensi dell'art. 512 cod, proc. pen., sui quali si fonda l'affermazione della responsabilità del ricorrente, in difetto di altre prove a suo carico, impongono pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Compete al Giudice del rinvio l'accertamento completo, sempre che sia possibile a distanza di quasi un decennio dalla consumazione del reato, delle condizioni fisiche e psichiche di [OSCURATO:PERSONA] Desdemona al momento del fatto oggetto del giudizio, e soprattutto al momento - nel gennaio 2016 - in cui ella è stata chiamata a testimoniare dal TRIBUNALE. L'accoglimento del motivo in rito assorbe l'esame degli altri. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CORTE di APPELLO di