CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00175/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32520-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale Oggetto R.G.N. 32520/2020 Cron. Rep. Ud. 08/11/2022 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimate - avverso la sentenza n. 233/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 25/05/2020 R.G.N. 184/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 32520/20 Rilevatoche: Con sentenza del 25maggio 20 20 n. 2 33 , l a Corte d’appello di Catania rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Cataniache aveva rigettato l’opposizione a cartella di pagamento di quest’ultima nei confronti dell’Inps e di [OSCURATO:PERSONA] spa, con cui le era stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 119.164,05, per inadempienze contributive relative agli anni 2003-2007,accertate con verbale dell’Inps del 16 giugno 2008. Il tribunale, per quanto ancora d’interesse,aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, avuto riguardo alla sua decorrenza a partire dal termine di scadenza per il versamento dei contributi; aveva, inoltre, dichiarato la sussistenza dei fatti costitutivi dell’obbligazione contributiva per come emersi dal verbale ispettivo;in particolare, per il periodo 1.1.2003 - 30.6.2005 , il tribunale avevarilevato che la tariffazione era avvenuta sul salario medio convenzionale a motivo del fatto che la ditta non aveva esposto alcuna retribuzione, ma dai libri contabili era risultato che la retribuzione corrisposta era stata maggiore di tale soglia,pur se inferiore a quella prevista dal CCNL e dal CPL. Da parte sua, la Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame, sulla base degli atti di causa, riteneva fondato quanto accertato dall’Inps e consacrato nel verbale ispettivo del 16.6.2008, in particolare,che la ditta aveva retribuito i lavoratori dipendenti con un importo giornaliero superiore al salario medio convenzionale mainferiore a quello previsto dal CCNL e che su tale importo l’Inps aveva proceduto a rideterminare l’imponibile contributivo, in ragione del cd. “minimale contributivo”, mentre la stessa Corte riten eva inconferente il richiamo della ditta ai modelli DMAG inviati dall’Istituto prima dell’accertamento; inoltre, la Corte territoriale accertavache neppure le buste paga per “differenze retributive” erano conformi alla superiore retribuzione prevista dai contratti di settore. Ancora, la Corte del merito accerta va che l’inquadramento contrattuale dei dipendenti effettuato dall’Inps per tutti i lavoratori al III livello rispetto a quello riconosciuto dalla ditta era corretto. Infine, secondo i giudici d’appello, il verbale ispettivo, idoneo ad interrompere la prescrizione del credito contributivo, aveva valore di fonte di prova dell’accertamento, per la parte in cui riportava i documenti acquisiti dalla ditta, mancando nello stesso qualsiasi autonoma e discrezionale valutazione della documentazione aziendale acquisita. Avverso la sentenza della Corte d’appello, Grazia M otta ricorre per cassazione , sulla base di cinquemotivi, mentre l’Inps non svolge difese scritte . Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’ art. 1 del D.L. n. 338/1989 convertito in legge n. 389/89, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello, in assenza di retribuzione esposta nelle buste paga, avrebbe dovuto procedere alla tariffazione dei contributi secondoquanto era stato corrisposto a ogni singolo lavoratore, secondo la norma indicata in rubrica, e non ancorare la tariffazione a diverse basi di calcolo. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso (aventi analoga rubrica) , la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che era l’Inps che avrebbe dovuto provare il fondamento del proprio creditoe non poteva essere sufficiente fondare la propria pretesa sulla base del solo verbale ispettivo che non riveste efficacia probatoria (secondo motivo) ed, inoltre, perché la stessa Corte non aveva tenuto conto che era l’Inps che doveva dimostrare che l’inquadramento risultante dalle buste paga era errato, mentre nella specie, non aveva neppure ritenuto di ascoltare i lavoratori,limitandosi a basarsi su uno sbrigativo verbale (terzo motivo) ed infine perché la Corte d’appello aveva erroneamente attribuito al verbale ispettivo valenza probatoria privilegiata, così violando il principio dell’onere della prova (quarto motivo). Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione dell’ art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e il vizio di nullità della sentenza impugnata, perché erroneamente la Corte d’appello aveva disposto la condanna alle spese di lite. Il primo motivo è infondato, perché nessun vizio del procedimento amministrativo di determinazione dell’imponibile contributivo in ragione del cd. “minimale contributivo” (visto che la ricorrente si duole che l’Inps abbia prima utilizzato come base di calcolo quella del SMC, ma poi, avendo accertato in sede ispettiva che la retribuzione era stata superiore, aveva proceduto a rideterminare l’imponibile contributivo) può costituire impedimento all’attività dell’Istituto previdenziale alla determinazione del corretto calcolo della prestazione contributiva, che è previsto per legge, al fine di ottenere il contributo non prestato dalla società datrice. Il secondo, terzo e quarto motivo , che possono essere oggetto di un esame congiunto,sono inammissibil i , perché censura no la valutazione dell e risultanze probatorie che è una competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabile in cassazione se congruamente motivata, come nella specie e contestano la violazione dell’art. 115 c.p.c. che può essere proposta in cassazione solo in ristretti limiti (Cass. nn.27000/16, 11892/16), non sussistenti nella presente vicenda processuale, mentre i verbali ispettivi sono stati ritenuti prove sufficientemente idonee a dimostr are gli assunti difensivi dell’Istituto previdenziale, in quanto non smentiti da alcunaaltra risultanza probatoria offerta dalla ditta privata. Il quinto motivo di ricorso è infondato, perché la ditta ricorrente è stata condannata alle spese di lite in quanto soccombente nel relativo giudizio, proprio in virtù della norma esposta in rubrica. Il ricorso va, quindi, rigettato. La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps(che si è costituito con sola procura in calce al ricorsonotificato), esonera il collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente del doppio del contributo unificato. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per i