CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22/10/2025 la Corte di appello di Torino confermava lasentenza in data 18/01/2022 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diVerbania, che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva condannato MohammedMoussafir per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, uniti dalvincolo della continuazione, anche in relazione ai fatti giudicati con sentenza delTribunale di Novara del 12/12/2018, irrevocabile il 24/01/2019, alla pena di annisei di reclusione di reclusione ed euro 33.334,00 di multa.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 191 e 197 bis cod. proc. pen., conriferimento ai reati di cui ai capi A) e L). Rappresenta che la Corte territoriale haritenuto inammissibili, oltre che infondate, le contestazioni mosse in ordine allautilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti Piola e Serra, non essendostata documentata la circostanza per cui nei confronti di detti soggetti fossestato aperto un procedimento penale, che rendeva entrambi soggetti indagati inprocedimento connesso al momento in cui resero le dichiarazioni; che, invece, ladifesa aveva indicato precisamente le comunicazioni di notizia di reato cheriguardavano i dichiaranti, da cui emergeva che la stessa Polizia giudiziariaqualificava come indagati i due dichiaranti; che, dunque, i giudici di appellohanno errato nel ritenere utilizzabili dette dichiarazioni rese senza le garanziepreviste dall’art. 197 bis cod. pen. e, dunque, acquisite illegittimamente ai sensidell’art. 191 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cod. pen., nonchémancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Evidenziache il frazionamento in numerosi capi di imputazione di condotte all’evidenzacontestuali e connotate da una stessa matrice temporale e logistica non tieneconto del fatto che le stesse nella loro pluralità avrebbero dovuto esser ritenuteassorbite al più in tre contestazioni: una riferita alle cessioni di cocaina, una allecessioni di cocaina ed hashish e una alla detenzione della cocaina; chel’impostazione seguita dai giudici di merito, invece, ha portato ad operare benundici aumenti per la continuazione sulla pena base relativa al reato di cui alcapo L); che, invece, diversamente operando, a fronte di un’unica contestazioneper il reato più grave, relativo alla cessione di cocaina, i capi di imputazione postiin continuazione sarebbero stati numericamente inferiori, con conseguenteriduzione della pena complessiva.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c)ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 81 cod. pen., nonché mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva che nelladeterminazione degli aumenti di pena per i reati posti in continuazione ilTribunale ha operato un aumento standard per ogni reato, pari a mesi tre direclusione ed euro 2.000,00 di multa, senza operare le dovute differenziazioni inrelazione alla gravità dei fatti dedotti in ciascuno degli episodi, a prescindere daldato per cui alcuni dei fatti descritti nei singoli capi di imputazione potesseroessere sussunti nell’ipoteso lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del1990; che detta differenziazione quantomeno sarebbe stata necessaria conriferimento all’aumento per la continuazione esterna, posto che il fatto giudicatodal Tribunale di Novara era stato qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, cit.;che numerose sono le condotte che avrebbero potuto essere ricondotte al piccolospaccio; che la decisione della Corte territoriale, che ha ritenuto congrui gliaumenti di pena operati, viola le diposizioni dettate in materia di determinazionedella pena in caso di continuazione; che, invero, a fronte di condotte distinte,differenziate sia per la tipologia della sostanza stupefacente, che per la quantità,gli aumenti sono stati effettuati in misura standardizzata, senza operare alcunadistinzione, né motivare in ordine a tale indifferenziato trattamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo è aspecifico, atteso che non si confronta con lamotivazione del provvedimento impugnato. In particolare, la Corte territoriale haevidenziato come l’appellante non avesse contestato specificamente lasussistenza dei fatti, quanto piuttosto la loro qualificazione giuridica, per cui nonera dato comprendere la rilevanza delle incidentali contestazioni sullautilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli acquirenti Piola e Serra; come,peraltro, dette contestazioni fossero del tutto generiche; come, in ogni caso,trattandosi di dichiarazioni rese contra alios, fossero utilizzabili nel giudizioabbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., non venendo inrilievo nullità o inutilizzabilità cosiddette patologiche.Ebbene, rispetto all’articolato tessuto motivazionale della sentenza diappello, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo silimita a reiterare sterilmente le stesse doglianze già avanzate nel giudizio disecondo grado, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicitàdel percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale, misurandosi solo inapparenza con la sua decisione. Dunque, sotto questo aspetto, il motivo èaspecifico, atteso che ignora gli snodi decisivi della motivazione. Invero,contenuto essenziale del ricorso in cassazione è proprio il confronto puntuale conle argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. Invero, il motivo di appello –con cui si contestava il mancato assorbimento delle diverse condotte di cessionecontestate nei plurimi capi di imputazione in sole tre fattispecie di reato – eragenerico e meramente assertivo, come correttamente afferma la sentenzaimpugnata alla pag. 9, atteso che non indicava le ragioni di fatto e di diritto asostegno della tesi prospettata. Sul punto, va evidenziato che la giurisprudenzadi legittimità, con un orientamento, cui il Collegio intende dar seguito, ritieneinammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., ilricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggettodei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazionenei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in terminispecifici con la proposizione del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 – 01; Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv.270316 – 01).1.3. Stessa sorte del precedente tocca al terzo motivo, atteso che lasentenza impugnata a pag. 12 ha giudicato la censura relativa alla misura degliaumenti di pena del tutto generica, per difetto di specifica indicazione delleragioni di fatto calibrate sulle singole imputazioni, risolvendosi in una vaga ecumulativa doglianza di eccessività; ha, altresì, rilevato che la censura era stataricondotta alla richiesta, disattesa, di sussunzione dei fatti nell’ipotesi lieve di cuial comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e che, invece, valutati tutti glielementi di cui all’art. 133 cod. pen., puntualmente indicati con riferimento alcaso di specie, gli aumenti fossero congrui in relazione alle ipotesi meno gravi ebenevoli negli altri casi.Orbene, a fronte di tale coerenti ed esaustive argomentazioni, il motivo silimita a riproporre del tutto inefficacemente le medesime doglianze, senzaevidenziarne le eventuali criticità, in tal modo condannandosi alla inammissibilitàanche sotto quest’altro profilo.2. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma, il giorno 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]