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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 22564/2022

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la seguente ORDINANZA t M-- C)) F-0 n\,1 sul ricorso 13208-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13208 sez.

MI - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO - che con sentenza del 22 marzo 2019, la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Catania e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] ex gestione INPDAP intesa a conseguire la riforma della sentenza con cui era stata disposta la revocazione di altra precedente decisione dello stesso Tribunale che aveva statuito andasse corrisposta al Bellomio, quale erede legittimo iure successionis la quota spettante degli arretrati pensionistici liquidati in vita al defunto padre [OSCURATO:PERSONA]; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto corretta la disposta revocazione, risultando la successione regolata in base a quanto previsto dal testamento pubblico in data 19.11.1996 come modificato nel testamento olografo del 25.82001 pubblicato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui mai si era fatta menzione nel giudizio definito con la sentenza fatta oggetto di revocazione ed, a questa stregua, le somme relative dovute per successione testamentaria al coniuge superstite del de cuius, da ritenersi valida anche a fronte della lamentata lesione di legittima, suscettibile di trovare rimedio tramite l'azione di riduzione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bellomio, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum per non aver l'[OSCURATO:PERSONA] impugnato la statuizione con la quale il giudice di primo grado si era limitato a disporre che l'attribuzione delle somme avvenisse sulla base delle disposizioni testamentarie del de cuius senza entrare nel merito dell'interpretazione del testamento riguardo l'attribuzione delle somme tra i due eredi; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede, relativa all'illegittima attribuzione delle somme in questione al coniuge superstite, sotto il profilo del contrasto con il giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] della statuizione resa in primo grado intesa ad escludere a riguardo ogni pronunzia; che la complessità della questione oggetto del giudizio , sulla quale mancano precedenti specifici, rende opportuna la trattazione della controversia nella sezione ordinaria P.Q.M.

La Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta, ne rimette la trattazione alla se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA t M-- C)) F-0 n\,1 sul ricorso 13208-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13208 sez. MI - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO - che con sentenza del 22 marzo 2019, la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione resa dal Tribunale di Catania e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] ex gestione INPDAP intesa a conseguire la riforma della sentenza con cui era stata disposta la revocazione di altra precedente decisione dello stesso Tribunale che aveva statuito andasse corrisposta al Bellomio, quale erede legittimo iure successionis la quota spettante degli arretrati pensionistici liquidati in vita al defunto padre [OSCURATO:PERSONA]; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto corretta la disposta revocazione, risultando la successione regolata in base a quanto previsto dal testamento pubblico in data 19.11.1996 come modificato nel testamento olografo del 25.82001 pubblicato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di cui mai si era fatta menzione nel giudizio definito con la sentenza fatta oggetto di revocazione ed, a questa stregua, le somme relative dovute per successione testamentaria al coniuge superstite del de cuius, da ritenersi valida anche a fronte della lamentata lesione di legittima, suscettibile di trovare rimedio tramite l'azione di riduzione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Bellomio, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA]; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di essersi pronunciata in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum per non aver l'[OSCURATO:PERSONA] impugnato la statuizione con la quale il giudice di primo grado si era limitato a disporre che l'attribuzione delle somme avvenisse sulla base delle disposizioni testamentarie del de cuius senza entrare nel merito dell'interpretazione del testamento riguardo l'attribuzione delle somme tra i due eredi; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., il ricorrente ripropone la medesima censura di cui al motivo che precede, relativa all'illegittima attribuzione delle somme in questione al coniuge superstite, sotto il profilo del contrasto con il giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] della statuizione resa in primo grado intesa ad escludere a riguardo ogni pronunzia; che la complessità della questione oggetto del giudizio , sulla quale mancano precedenti specifici, rende opportuna la trattazione della controversia nella sezione ordinaria P.Q.M. La Corte, non sussistendo i presupposti per la decisione della causa in sezione sesta, ne rimette la trattazione alla se
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