CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10562/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E, in persona delPresidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], n.1239/18, depositata il 27/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.09776201400005103000, notificatagli dall’[OSCURATO:PERSONA], quale agenteNumero registro generale 28549/2018Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 10562/2026Data pubblicazione 21/04/2026della riscossione, in relazione a tre cartelle di pagamento e ad un avviso diaccertamento.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l’intervenutoannullamento di alcune cartelle in sede giudiziale, l’illegittimità dellecartelle quali titoli per procedere in via cautelare e la mancata indicazione,nell’atto opposto, delle modalità di attivazione della tutela giudiziale.La CTP rigettava il ricorso, sostenendo la correttezza della pretesaiscritta a ruolo e l’infondatezza delle doglianze sollevate avverso ilpreavviso di ipoteca.2. Il contribuente impugnava la sentenza dinanzi alla Commissionetributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], la quale, rilevato che al momento dellanotifica del preavviso d’ipoteca i sottostanti titoli sussistevano, sicchérisultava rispettata la soglia minima di euro 8.000,00 per poter procederead iscrizione ipotecaria, rigettava l’appello.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate-Riscossione resiste con controricorso, colquale chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere concompensazione delle spese giudiziali.È rimasta invece intimata l’Agenzia delle entrate.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce l’omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, vertentesull’annullamento dei titoli posti a base dell’atto opposto, con conseguenteviolazione dei diritti di difesa del contribuente.La CTR ha dato atto dell’avvenuto annullamento dei titoli posti afondamento dell’iscrizione ipotecaria n. 09720132090000921005, facenteseguito al preavviso di iscrizione oggetto di causa, e tuttavia haNumero registro generale 28549/2018Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 10562/2026Data pubblicazione 21/04/2026erroneamente ritenuto che tale preavviso fosse ugualmente legittimo inquanto, alla data di notifica dello stesso, i sottostanti titoli erano ancoravalidi.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza e delprocedimento e l’omesso esame delle sentenze emesse tra le parti sullestesse questioni, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, primocomma, c.c. e dell’art. 324 c.p.c., nonché l’ultrapetizione e la violazionedell’art. 112 c.p.c.3. Preliminarmente va rilevata l’intervenuta cessazione della materiadel contendere.3.1 Occorre premettere che, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 77 deld.P.R. n. 602/1973, introdotto dal d.l. n. 70/2011, convertito, con modif.,in legge n. 106/2011, «L’agente della riscossione è tenuto a notificare alproprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenentel’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro iltermine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1»; ilcomma 1 del medesimo art. 77 prevede, a sua volta, che «Decorsoinutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituiscetitolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati perun importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui siprocede».Questa Corte ha statuito che la comunicazione di preavviso diiscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dall'art. 77, comma 2-bis,cit., non ha finalità endoprocedimentale partecipativo-istruttoria volta allamigliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire aldebitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione delprovvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentalecompulsoria di spingerlo all'adempimento (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25600).In relazione ai cd. atti “facoltativamente impugnabili”, il percorsogiurisprudenziale in materia tributaria ha portato a consentire il ricorso alNumero registro generale 28549/2018Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 10562/2026Data pubblicazione 21/04/2026giudice tributario contro gli atti che, anche se non assumono lecaratteristiche proprie di quelli elencati all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992,comunque recano l'esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali egiuridiche) che li sorreggono e portano a conoscenza del contribuente unaben individuata pretesa tributaria, senza imporgli di attendere che talepretesa si vesta della forma autoritativa, riconducibile ad uno degli attidichiarati espressamente impugnabili (Cass., Sez. U., 11/05/2009, n.10672; Cass. 11/05/2012, n. 7344; Cass. 27/09/2017, n. 22497; Cass.30/10/2018, n. 27601).Nelle pronunce richiamate si assume che l'elencazione di tali atti,contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, pur essendo tassativa, deveessere interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle normecostituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buonandamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in conseguenzadell'ampliamento della giurisdizione tributaria, operato con la legge n.448/2001. Viene, in particolare, riconosciuto, in capo al contribuente, almomento della ricezione della notizia della pretesa tributaria, l'interesse,ex art. 100 c.p.c., a richiedere su di essa una pronuncia giudiziale idoneaad acquisire effetti non più modificabili e, quindi, ad invocare una tutelagiurisdizionale, che svolga una funzione di controllo della legittimitàsostanziale della pretesa impositiva o dei connessi accessori vantatidall'ente pubblico (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 30736).3.2 In tale novero di atti impugnabili rientra anche la comunicazionepreventiva d’iscrizione ipotecaria, avendo questa Corte ribadito lanecessità che l'iscrizione ipotecaria debba essere preceduta da una siffattacomunicazione, che consenta al contribuente d'interloquire in materia(Cass. 10/01/2017, n. 380), in ragione della natura dell'iscrizioneipotecaria quale atto lesivo della sfera giuridica patrimoniale deldestinatario (Cass. 05/09/2016, n. 17612; Cass. 19/02/2016, n. 3316).Numero registro generale 28549/2018Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 10562/2026Data pubblicazione 21/04/2026La comunicazione preventiva in esame, in particolare, prevede untermine per pagare o rateizzare, procedendosi in difetto all’iscrizionepregiudizievole, e, come appena visto, deve precedere l’iscrizione vera epropria, ragion per cui senz’altro deve ritenersi come manifestazioneanticipata della pretesa impositiva.3.3 Si è, altresì, precisato che l'impugnazione da parte delcontribuente di un atto - nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria -non espressamente indicato dall'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 macionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà enon un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilitàd'impugnazione dell'atto successivo (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 18525; Cass.02/11/2017, n. 26129).3.4 Una volta ammessa l'impugnazione facoltativa dell’atto, restaperò pur sempre necessaria l'impugnazione dell'atto tipico che sia poiadottato, per evitare il consolidamento della pretesa tributaria, tant'è che,una volta emesso tale atto, viene meno l'interesse del contribuente ad unadecisione che riguardi l'atto impugnato in via facoltativa (Cass.08/09/2022, n. 26534; Cass. 11/05/2012, n. 7344). In effetti, se l'attotipico (nella specie, iscrizione ipotecaria) viene impugnato, l'unico giudizioche rileva è quello avverso quest'ultimo, mentre, se non viene impugnato,il ricorso antecedentemente proposto avverso l'atto facoltativamenteimpugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effettipropri dell'atto tipico (Cass. n. 26534/2022 e Cass. n. 30736/21,entrambe cit.).3.5 Nel caso di specie, è lo stesso contribuente a rappresentare, nelricorso per cassazione, di aver impugnato anche l’iscrizione ipotecaria n.09720132090000921005 successivamente effettuata dall’agente dellariscossione, preannunciata con il preavviso in esame, e che tale iscrizioneè stata annullata dalla CTP di Roma con sentenza n. 260/23/2018, passatain giudicato.Numero registro generale 28549/2018Numero sezionale 2107/2026Numero di raccolta generale 10562/2026Data pubblicazione 21/04/20263.6 Ebbene, l’annullamento dell’iscrizione ipotecaria comporta lacessazione della materia del contendere nell’ambito del presente giudizioavente ad oggetto il preavviso di iscrizione, essendo stato quest’ultimosostituito dall’iscrizione ipotecaria a sua volta venuta meno. Difetta,invero, l’interesse del contribuente a prevenire, con l’impugnazione delpreavviso d’ipoteca, gli effetti pregiudizievoli discendenti da un’iscrizioneipotecaria già annullata.4. In definitiva, va dichiarata la cessazione della materia delcontendere, la cui sopravvenienza giustifica anche la compensazione dellespese dell’intero giudizio.Non trova, infine, applicazione il meccanismo sanzionatorio delraddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della leggen. 228/2012, in quanto tale disposizione è applicabile solo ove ilprocedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dellastatuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione diinammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria disopravvenuta cessazione della materia del contendere, poiché essadetermina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedentigradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante lasuccessiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso inquanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese delgiudizio di legittimità (Cass. 20/07/2021, n. 20697; Cass. 10/02/2017, n.3542). P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’interogiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteLucio Napolitano