CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 40422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI PESAROnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per il prosieguo. Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15 marzo 2022, con la quale il g.i.p. al quale era stata indirizzata richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, a seguito di opposizione della persona offesa: a) ha ritenuto ammissibile l'opposizione, dal momento che erano state indicate le lacune probatorie e i mezzi per colmarle; b) ha aggiunto: «Le indagini è bene che proseguano ma si segnala che le audizioni di persone informate sui fatti indicate nell'atto di opposizione, ma anche gli accertamenti tecnici per il combinato disposto degli art. 327 bis e 391 bis e seguenti c.p.p. potranno essere espletate direttamente dall'Avvocato che la opponente ha incaricato o vorrà incaricare. Va da sé che gli atti processuali tipici della funzione giudiziaria potranno essere compiuti solo dal P.M., su sollecitazione, se necessaria, della parte privata interessata». Lamenta il ricorrente che il provvedimento del g.i.p. sarebbe abnorme, in quanto: a) ai sensi dell'art. 410, comma 4, cod. proc. pen., il giudice può indicare ulteriori indagini da svolgere al P.M. ma non alla parte opponente; b) non è previsto che la parte pubblica sia sollecitata a svolgere indagini suppletive dall'opponente; c) determina una stasi del procedimento, posto che le nuove indagini sono rimesse all'iniziativa della parte opponente; d) crea incertezza sugli atti che la parte opponente può compiere e quelli che può sollecitare. 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per il prosieguo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807 - 01 ha ricordato come la più recente elaborazione giurisprudenziale in tema di abnormità faccia perno sulla sussidiarietà della categoria, da interpretare restrittivamente per non violare il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione. In particolare, si afferma che l'atto può essere dichiarato abnorme «quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a) sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall'ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile» (Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Minervini, Rv. 231162 - 01). t Il ricorrente non contesta l'oggetto delle indagini suppletive, indicate ai sensi dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen., ossia il contenuto decisorio in senso stretto del provvedimento impugnato, ma rivolge le sue critiche ad affermazioni ultronee, che, senza scardinarne la portata decisoria, lasciano intravedere la possibilità che l'opponente eserciti le sue prerogative difensive anche nell'ambito istruttorio ed eventualmente fornisca - questo il senso del riferimento alla sollecitazione - al P.M. gli elementi conoscitivi a sua conoscenza per eventualmente orientare altri approfondimenti. Ne discende ch ono individuabili i tratti che identificano l'abnormità dell'atto. P.Q.M. Dichiara inammissibile