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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25101/2023

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seguente [SENTENZA, OtIlet kik N Ar sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 1992; avverso la sentenza del 24 marzo 2022 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribu- nale di Forlì ha accolto la richiesta di applicazione della pena da lui stesso avan- zata in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una del- le ipotesiYproscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere og- getto di controllo di legittimità, sotto tale profilo, soltanto se dal testo della sen- tenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), ele- mento che, nel caso in esame, non sussiste, né viene dedotto; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente [SENTENZA, OtIlet kik N Ar sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24 febbraio 1992; avverso la sentenza del 24 marzo 2022 del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribu- nale di Forlì ha accolto la richiesta di applicazione della pena da lui stesso avan- zata in ordine al reato di cui all'art. 493-ter cod. pen.; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione del- l'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applica la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una del- le ipotesiYproscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere og- getto di controllo di legittimità, sotto tale profilo, soltanto se dal testo della sen- tenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), ele- mento che, nel caso in esame, non sussiste, né viene dedotto; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 a
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