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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 18806/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7207/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 18 novembre 2019 n. 1984; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di Benevento il proprio assicuratore della r.c.a.., [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 149 codice delle assicurazioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto un anno e mezzo prima.

In punto di fatto dedusse che il 7 dicembre 2011 il veicolo di sua proprietà, nell’occasione condotto da [OSCURATO:PERSONA], era stato urtato e danneggiato da un autobus di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]..

Oggetto:r.c.a. - risarcimento diretto - integrazione del contraddittorio.

2. Con sentenza 23 settembre 2015 n. 759 il Giudice di pace di Benevento rigettò la domanda, sul presupposto che nell’immediatezza del fatto il conducente del veicolo dell’attore aveva sottoscritto un modulo di “[OSCURATO:PERSONA] di Incidente” (c.d. modello CAI) nel quale confessava la propria responsabilità.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

3. Con sentenza 18 novembre 2019 n. 1984 il Tribunale di Benevento rigettò il gravame.

Il Tribunale, dichiarando di non voler esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata (tra cui l’integrità del litisconsorzio), ma di voler decidere l’appello in base al criterio della “ragione più liquida”, ha ritenuto: -) in punto di fatto, che il veicolo di proprietà dell’attore al momento del sinistro era condotto da [OSCURATO:PERSONA]; che questa aveva sottoscritto un modulo CAI nel quale ammetteva di avere“provocato una leggera abrasione al paraurti sinistro del bus”; che tale dichiarazione costituiva una assunzione di responsabilità; -) in punto di diritto, che il modulo CAI sottoscritto dalla conducente, così come le dichiarazioni rese da quest’ultima, erano opponibili al proprietario.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal soccombente, con ricorso fondato su tre motivi.

La AXA non si è difesa.

5. Con ordinanza interlocutoria 4.4.2022 n. 12241 questa Corte, rilevato che il ricorso indicava come difensore della AXA, ai fini della notifica, persona diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità della notificazione ene ha ordinato il rinnovo.

Con atto depositato il 1.3.2023 il difensore del ricorrente ha rappresentato che l’indicazione del difensore della AXA, nella sentenza d’appello, fu frutto di un errore materiale, corretto dal Tribunale di Benevento con ordinanza 8.6.2021, anch’essa depositata.

Ha comunque provveduto a notificare ex novo il ricorso al suddetto avvocato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, comma secondo, c.p.c., il secondo motivo di ricorso, in quanto pone una questione di pregiudiziale di rito.

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c. la violazione degli articoli 102 c.p.c. e 145 codice delle assicurazioni.

Deduce che al presente giudizio non ha partecipato il proprietario del veicolo antagonista, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA]., e che il Tribunale non avrebbe potuto decidere la causa nel merito, ma avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso.

2.1. Il motivo è fondato, dal momento che anche nel caso di azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi dell’articolo 149 codice delle assicurazioni, il contraddittorio va integrato nei confronti del responsabile civile (Sez. 3- , Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023, Rv. 666753 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 -01).

3. I restanti motivi restano assorbiti.

La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Giudice di pace di Benevento, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c..

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice davanti al quale la causa è rimessa.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Benevento, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7207/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Benevento 18 novembre 2019 n. 1984; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2013 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Giudice di pace di Benevento il proprio assicuratore della r.c.a.., [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 149 codice delle assicurazioni, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto un anno e mezzo prima. In punto di fatto dedusse che il 7 dicembre 2011 il veicolo di sua proprietà, nell’occasione condotto da [OSCURATO:PERSONA], era stato urtato e danneggiato da un autobus di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA].. Oggetto:r.c.a. - risarcimento diretto - integrazione del contraddittorio. 2. Con sentenza 23 settembre 2015 n. 759 il Giudice di pace di Benevento rigettò la domanda, sul presupposto che nell’immediatezza del fatto il conducente del veicolo dell’attore aveva sottoscritto un modulo di “[OSCURATO:PERSONA] di Incidente” (c.d. modello CAI) nel quale confessava la propria responsabilità. La sentenza venne appellata dal soccombente. 3. Con sentenza 18 novembre 2019 n. 1984 il Tribunale di Benevento rigettò il gravame. Il Tribunale, dichiarando di non voler esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla società appellata (tra cui l’integrità del litisconsorzio), ma di voler decidere l’appello in base al criterio della “ragione più liquida”, ha ritenuto: -) in punto di fatto, che il veicolo di proprietà dell’attore al momento del sinistro era condotto da [OSCURATO:PERSONA]; che questa aveva sottoscritto un modulo CAI nel quale ammetteva di avere“provocato una leggera abrasione al paraurti sinistro del bus”; che tale dichiarazione costituiva una assunzione di responsabilità; -) in punto di diritto, che il modulo CAI sottoscritto dalla conducente, così come le dichiarazioni rese da quest’ultima, erano opponibili al proprietario. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal soccombente, con ricorso fondato su tre motivi. La AXA non si è difesa. 5. Con ordinanza interlocutoria 4.4.2022 n. 12241 questa Corte, rilevato che il ricorso indicava come difensore della AXA, ai fini della notifica, persona diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, ha dichiarato la nullità della notificazione ene ha ordinato il rinnovo. Con atto depositato il 1.3.2023 il difensore del ricorrente ha rappresentato che l’indicazione del difensore della AXA, nella sentenza d’appello, fu frutto di un errore materiale, corretto dal Tribunale di Benevento con ordinanza 8.6.2021, anch’essa depositata. Ha comunque provveduto a notificare ex novo il ricorso al suddetto avvocato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va esaminato per primo, ai sensi dell’art. 276, comma secondo, c.p.c., il secondo motivo di ricorso, in quanto pone una questione di pregiudiziale di rito. 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c. la violazione degli articoli 102 c.p.c. e 145 codice delle assicurazioni. Deduce che al presente giudizio non ha partecipato il proprietario del veicolo antagonista, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA]., e che il Tribunale non avrebbe potuto decidere la causa nel merito, ma avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso. 2.1. Il motivo è fondato, dal momento che anche nel caso di azione proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti del proprio assicuratore, ai sensi dell’articolo 149 codice delle assicurazioni, il contraddittorio va integrato nei confronti del responsabile civile (Sez. 3- , Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023, Rv. 666753 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del 20/09/2017, Rv. 645717 -01). 3. I restanti motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al Giudice di pace di Benevento, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c.. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice davanti al quale la causa è rimessa. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Giudice di pace di Benevento, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell
Sentenza Cassazione n. 18806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris