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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 02124/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Potenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Potenza, a seguito di istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale terzo intestatario, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato a confisca diretta o per equivalente di somme e beni di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto impugnato, caduto su conto corrente intestato alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], recante saldo di euro 403.166,65.

2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. e travisamento del fatto.

Posto che costituiva presupposto indispensabile ai fini del sequestro la disponibilità sostanziale del bene sottoposto a vincolo, rileva che il conto era riferibile al solo ricorrente in relazione alla conduzione della ditta individuale a lui riconducibile, essendo insufficiente il riferimento al rilascio di una procura illimitata ad operare attribuita da [OSCURATO:PERSONA] al padre [OSCURATO:PERSONA].

Richiama orientamenti giurisprudenziali in materia e rileva inoltre che era stata prodotta una consulenza, di cui il Tribunale non aveva tenuto conto, dalla quale emergeva che sul conto erano state compiute operazioni riferite all'attività aziendale, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva compiuto operazioni, che non risultavano prelevate somme per fini personali o in favore di soggetti estranei all'ambito aziendale.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione del principio di proporzionalità.

Anche ai fini del sequestro preventivo avrebbe dovuto rispettarsi il principio di proporzionalità, in relazione all'esigenza di conseguire la finalità perseguita con modalità meno invasive.

Inoltre, avrebbe dovuto commisurarsi il sequestro al profitto, che nel caso in esame, in base all'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], risultava essere stato conseguito dai due concorrenti in misura pari al 50% ciascuno.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile,

2. Il primo motivo è incentrato sull'insufficienza della delega ad operare sul conto corrente, conferita dall'intestatario [OSCURATO:PERSONA] al padre [OSCURATO:PERSONA] e sulle risultanze della consulenza, dalla quale dovrebbe evincersi che non risultano operazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA]. i Ma in realtà tali deduzioni non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale è stato sottolineato come il dato, invero significativo, del conferimento di delega ad operare senza limitazioni (elemento ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità di per sé idoneo a dimostrare l'effettiva disponibilità: Sez. 3, n. 23046 del 9/7/2020, Cavinato, Rv. 279821; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377), fosse suffragato dal riscontro del ruolo dominante svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella ditta, formalmente intestata al figlio, alla quale era riferito il conto corrente sottoposto a sequestro, ruolo emergente dalle dichiarazioni di vari soggetti che nel tempo avevano avuto rapporti con tale ditta.

Inoltre, il Tribunale ha anche segnalato che la consulenza invocata dal ricorrente non era idonea a smentire la precedente ricostruzione, in quanto risultavano operazioni per «cassa azienda» e prelievi allo sportello anche di somme consistenti, nella piena disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della delega ad operare conferitagli dal figlio, in piena sintonia con le restanti risultanze, profilo che il ricorrente non ha specificamente censurato.

Ne discende che il Tribunale ha dato conto della disponibilità del conto in capo ad [OSCURATO:PERSONA], percettore del profitto proveniente dalle condotte di peculato ipotizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché inerisce ad un tema che di per sé non inerisce al profilo della disponibilità e dunque eesula dalla sfera di deducibilità del soggetto terzo interessato, sia perché risulta genericamente formulato e comunque manifestamente infondato.

Va infatti rimarcato che il sequestro è stato disposto fino al valore di euro 811.083,38 e che il saldo attivo del conto, sottoposto a sequestro, è risultato pari ad euro 403.166,65, somma inferiore al 50% dell'importo complessivo, non essendo stato dato conto della sottoposizione a sequestro di somme ulteriori ed eccedenti.

4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Potenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Potenza, a seguito di istanza di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], quale terzo intestatario, avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato a confisca diretta o per equivalente di somme e beni di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il decreto impugnato, caduto su conto corrente intestato alla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], recante saldo di euro 403.166,65. 2. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 3, cod. proc. pen. e travisamento del fatto. Posto che costituiva presupposto indispensabile ai fini del sequestro la disponibilità sostanziale del bene sottoposto a vincolo, rileva che il conto era riferibile al solo ricorrente in relazione alla conduzione della ditta individuale a lui riconducibile, essendo insufficiente il riferimento al rilascio di una procura illimitata ad operare attribuita da [OSCURATO:PERSONA] al padre [OSCURATO:PERSONA]. Richiama orientamenti giurisprudenziali in materia e rileva inoltre che era stata prodotta una consulenza, di cui il Tribunale non aveva tenuto conto, dalla quale emergeva che sul conto erano state compiute operazioni riferite all'attività aziendale, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva compiuto operazioni, che non risultavano prelevate somme per fini personali o in favore di soggetti estranei all'ambito aziendale. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione del principio di proporzionalità. Anche ai fini del sequestro preventivo avrebbe dovuto rispettarsi il principio di proporzionalità, in relazione all'esigenza di conseguire la finalità perseguita con modalità meno invasive. Inoltre, avrebbe dovuto commisurarsi il sequestro al profitto, che nel caso in esame, in base all'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA], risultava essere stato conseguito dai due concorrenti in misura pari al 50% ciascuno. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, 2. Il primo motivo è incentrato sull'insufficienza della delega ad operare sul conto corrente, conferita dall'intestatario [OSCURATO:PERSONA] al padre [OSCURATO:PERSONA] e sulle risultanze della consulenza, dalla quale dovrebbe evincersi che non risultano operazioni compiute da [OSCURATO:PERSONA]. i Ma in realtà tali deduzioni non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato, nel quale è stato sottolineato come il dato, invero significativo, del conferimento di delega ad operare senza limitazioni (elemento ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità di per sé idoneo a dimostrare l'effettiva disponibilità: Sez. 3, n. 23046 del 9/7/2020, Cavinato, Rv. 279821; Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377), fosse suffragato dal riscontro del ruolo dominante svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella ditta, formalmente intestata al figlio, alla quale era riferito il conto corrente sottoposto a sequestro, ruolo emergente dalle dichiarazioni di vari soggetti che nel tempo avevano avuto rapporti con tale ditta. Inoltre, il Tribunale ha anche segnalato che la consulenza invocata dal ricorrente non era idonea a smentire la precedente ricostruzione, in quanto risultavano operazioni per «cassa azienda» e prelievi allo sportello anche di somme consistenti, nella piena disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], in ragione della delega ad operare conferitagli dal figlio, in piena sintonia con le restanti risultanze, profilo che il ricorrente non ha specificamente censurato. Ne discende che il Tribunale ha dato conto della disponibilità del conto in capo ad [OSCURATO:PERSONA], percettore del profitto proveniente dalle condotte di peculato ipotizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché inerisce ad un tema che di per sé non inerisce al profilo della disponibilità e dunque eesula dalla sfera di deducibilità del soggetto terzo interessato, sia perché risulta genericamente formulato e comunque manifestamente infondato. Va infatti rimarcato che il sequestro è stato disposto fino al valore di euro 811.083,38 e che il saldo attivo del conto, sottoposto a sequestro, è risultato pari ad euro 403.166,65, somma inferiore al 50% dell'importo complessivo, non essendo stato dato conto della sottoposizione a sequestro di somme ulteriori ed eccedenti. 4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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