CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01363/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella di primo grado che lo aveva condannato, con la concessione delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata recidiva, il riconoscimento del cumulo giuridico per la ritenuta continuazione e, infine, l'applicazione della riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi dieci di reclusione, ritenendolo responsabile dei reati di cui all'art. 75, comma 2, e 73, d.lgs. 6 settembre 2911, n, 158, contestatigli. CONSIDERATO che il ricorso, con un unico motivo, denunzia violazione dell'art. 47 cod. pen. e illogicità della motivazione per travisamento della prova decisiva in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al sopra richiamato l'art. 75, comma 2, sulla base di rilievi che, da un lato, in forza di mere asserzioni, fondate sulla sola denominazione della via, assumono che il ricorrente nel momento in cui fu sorpreso nella flagranza di tale reato si sarebbe trovato in un luogo prossimo al centro abitato di Castelvetrano e, contemporaneamente, non prossimo anche al centro abitato di Partanna; dall'altro, non si rapportano alla ricostruzione dei movimenti in auto del ricorrente dal territorio del Comune di Partanna laddove si verificò l'arresto in flagranza, quando ancora egli si stava spostando verso il territorio del Comune di Castelvetrano, così da risultare l'assenza di elementi indicativi di un errore sui luoghi idoneo ad escludere il coefficiente minimo di colpevolezza richiesto dalla fattispecie incriminatrice; RITENUTO pertanto, che il ricorso, muovendo doglianze in punto di fatto, aspecifiche e, per il resto, manifestamente infondate, deve dichiararsi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, in ragione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 o