CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 40510/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2025 della Corte di appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 giugno 2025 la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Barcellona P.G. aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000di ammenda per il reato di cui all’art. 187, co. 1, 1 bis, d.lgs. n. 285/1992. 2.Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato ad unico motivo con cui si deduce l’errata applicazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione che si assume dedotta con apposito motivo di gravame del quale la Corte territoriale non ha tenuto alcun conto. 3.Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge quanto al mancato rilievo della prescrizione è manifestamente infondato e si pone in contrasto con il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui «la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021»(Sez. U. . 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175 -01). Alla data in cui la Corte di appello ha pronunciato sentenza, dunque, il reato non era ancora prescritto. 4.Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]