CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06356/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alcamo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle tre parti civili, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che l'imputato sia condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle suddette parti civili, come da nota che allega; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di tentata estorsione ascritto all'odierno ricorrente in quello di cui all'art. 392 cod. pen., non è formulato in termini consentiti in questa sede poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e compiutamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue argomentazioni (si vedano le pagg. 3-5 dell'impugnata sentenza), risultando gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, oltre che volti a prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali e un diverso significato da attribuire ai dati probatori posti a base della decisione dei giudici di merito, evidenziando ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla corretta qualificazione del contegno posto in essere dal Terraglia; che, ribadendo come esuli dai poteri di questa Corte quello di una rivalutazione della quaestio facti con criteri di apprezzamento diversi da quelli usati dal giudice di merito, essendo il sindacato di legittimità circoscritto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), deve sottolinearsi come i giudici di appello abbiano chiaramente esplicato logiche ragioni di fatto e di diritto per cui la vicenda in esame — venendo in considerazione una minaccia realizzata con finalità estorsive, e non potendosi, contrariamente a quanto paventato dalla difesa, ritenere effettivamente esistente in capo al ricorrente alcun "diritto al risarcimento" — configuri il reato di cui gli artt. 56-629 cod. pen., non potendo a contrario sussumersi nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (si veda, in particolare, pag. 5 dell'impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle tre parti civili, che si liquidano in complessivi C 4.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle tre parti civili, che liquida in complessivi C 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma