CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 21814/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• R.G. 40038/2025 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso nonché la memoria in data 22 aprile 2026; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. in sede di giudizio di rinvio, mira a una rivalutazione delle fonti di prova non consentita in questa sede e si limita a reiterare una censura già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte distrettuale con motivazione completa e immune da vizi (pagg. 8-10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inam P.Q.M