CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 15307/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermatc la pronuncia emessa dal Tribunale di Foggia in data 22/04/2024, che aveva condannato M(1LLICA Adamo alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento della multa di euro 3.000,00, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, avendo ch. tenuto presso l'abitazione della convivente sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso lordo di gr. 28,628, oltre ad attrezzatura per il confezionamento, con principio attivo pari a 24,046% per ricavabili 160 dosi medie. 2. Avverso tale decisione, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso pr Cassazione, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazio le all'art. 133 c.p., per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio; - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazioni alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva ex art. 53 L. 689/1981, con particolare r Ferimento alla detenzione domiciliare. Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abt la valorizzato l'atteggiamento collaborativo tenuto durante l'arresto e il comportamentc processuale dell'imputato. Inoltre, contesta la valutazione negativa riguardo ai preo denti penali, evidenziando come non si sia tenuto conto della recente riforma Cartabia, che lia ampliato la possibilità di applicare pene sostitutive con finalità rieducative e di reinserimento ;ociale. 3.11 ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato iir ammissibile. 3.1 In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va osservato che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la ci i motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen , considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 de 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto suffic ente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi pre:edenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generici- e, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez., n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente ineccepibili, valorizzancl D i numerosi precedenti penali dell'imputato, anche specifici. Con riferimento alla dosimetria della pena, va ricordato che la determinazio le della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezioi iale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferii ;ce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; ::;ez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 Gasparri, Rv. 239754). Nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in riferimento alle modalità dell'azione, ed alla personalità dell'autore, gravato da lurimi e gravi precedenti, alcuni dei quali anche specifici. 3.2 Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, concernenti! la mancata applicazione della detenzione domiciliare quale pena sostitutiva. In proposito, la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio, pii volte ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive IDE evi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 15), è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui al 'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge 21 sindacato di legittimità» (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01). Nel caso di specie, è stato evidenziato dalla Corte distrettuale che l'impu Iato era stato recentemente condannato per altri reati in materia di stupefacenti, favore pgiamento e sfruttamento della prostituzione, sequestro di persona e porto ingiustificato di a -ma, e aveva già fruito di misure alternative alla detenzione. In tale contesto, il nuovo fatto criminoso è stato logicamente ritenuto dim )strativo della inequivocabilmente la pericolosità sociale del soggetto e la sua inidoneità a beneficiare di trattamenti alternativi alla detenzione carceraria. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 coi .proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 m