Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05909/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dalle Avv.te [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le quali hanno indicato indirizzi pec -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -resistente- e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso Tributi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno indicato indirizzi p.e.c. -controricorrente – avverso la sentenza n. 2284 / 12 / 15 della Co mmissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna, depositata il 6 novembre 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella portante IRPEF, IVA e IRAP dell’anno 2003, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione che aveva rigettato il ricorso introduttivo.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso su sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso mentre l’agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio in prossimità della quale la difesa del ricorrente, premesso di avere presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater) dichiara di rinunciareal ricorso.

La controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia con adesione alla chiesta compensazione delle spese.

Considerato che: a fronte della rituale rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con adesione alla compensazione delle spese di questo giudizio, va dichiarata l’estinzione del processo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso,in Roma , nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dalle Avv.te [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le quali hanno indicato indirizzi pec -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. -resistente- e contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso Tributi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali hanno indicato indirizzi p.e.c. -controricorrente – avverso la sentenza n. 2284 / 12 / 15 della Co mmissione tributaria regionale dell’EmiliaRomagna, depositata il 6 novembre 20 1 5 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20febbraio 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di cartella portante IRPEF, IVA e IRAP dell’anno 2003, la Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione che aveva rigettato il ricorso introduttivo. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso su sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso mentre l’agenzia delle entrate ha depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio in prossimità della quale la difesa del ricorrente, premesso di avere presentato istanza di definizione agevolata (rottamazione quater) dichiara di rinunciareal ricorso. La controricorrente ha depositato atto di accettazione della rinuncia con adesione alla chiesta compensazione delle spese. Considerato che: a fronte della rituale rinuncia al ricorso e della relativa accettazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con adesione alla compensazione delle spese di questo giudizio, va dichiarata l’estinzione del processo. P.Q.M. Dichiara estinto il processo. Così deciso,in Roma , nella cam
Sentenza Cassazione n. 05909/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris