CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 36782/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile curatore del fallimento Erron s.r.I., che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese; la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che evidenzia, tra l'altro, il decorso del termine di prescrizione; le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 26/11/2021, la Corte di appello di Bologna, per quanto è qui di interesse, rideterminata in melius la durata delle pene accessorie fallimentari, ha nel resto confermato la sentenza in data 08/03/2017 con la quale il Tribunale di Modena aveva dichiarato: - [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore fino al 14/03/2007 di Erron s.r.I., dichiarata fallita il 26/11/2010, responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per aver distratto, nel periodo 2004 - 2006, con prelievi non documentati dai conti correnti aziendali e per finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ingenti somme per un importo complessivo di più di 17 milioni di euro; - [OSCURATO:PERSONA], socio al 95% di [OSCURATO:SOCIETA]. e autorizzato a operare sul conto corrente della società acceso presso una banca, concorreva nel reato prestandosi a operare una parte dei prelievi in contanti o in assegni circolari; - [OSCURATO:PERSONA] concorreva nel reato quale beneficiario, personalmente o per il tramite di società a lui riconducibili, di assegni tratti dai conti correnti della fallita per un importo complessivo di euro 6.769.923. Gli imputati sono stati condannati alla pena principale di anni 6 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], e, con le circostanze attenuanti generiche, di anni 2 e mesi 8 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], e di anni 4 di reclusione, [OSCURATO:PERSONA], nonché, tutti, al risarcimento dei danni a favore della parte civile. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si è limitata a rinviare alla sentenza di primo grado, riproducendone il percorso argonnentativo, in assenza di autonoma disamina delle doglianze formulate con il gravame, sicché la pronuncia della Corte di appello non può essere considerata legittimamente resa per relationem, posto che l'appello aveva dedotto l'insussistenza di uno stato di insolvenza della società nel periodo di amministrazione del ricorrente (come confermato dal consulente Negrinotti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), l'inesistenza di prove circa la destinazione delle somme prelevate a fine diversi da quelli dell'esercizio dell'attività di impresa, l'inesistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 192 cod. proc. pen., 110 cod. pen., 216 e 223 I. fall. e vizi di motivazione. La sentenza impugnata è illegittima essendo impossibile attribuire all'imputato specifici comportamenti illeciti tra quelli delineati nell'imputazione, non essendovi prova che i prelievi effettuati non fossero destinati all'esercizio dell'attività dell'impresa. L'imputato ha chiarito che aveva fatto dei prelievi con assegni consegnati a [OSCURATO:PERSONA] perché aveva bisogno di disporre di denaro in contante e [OSCURATO:PERSONA] gli faceva il favore di incassare gli assegni della società per poi restituirgli il contante, trattenute le spese bancarie, passaggio di denaro, questo, di cui non esisteva traccia documentale perché fondato su un rapporto di fiducia personale, non accompagnato da alcuna corresponsione di interessi, mentre il contante serviva a [OSCURATO:SOCIETA]. per pagare operai e artigiani che pretendevano il pagamento in contanti; anche il compenso che aveva riscosso come amministratore era andato tutto agli operai. L'illogicità della motivazione è confermata dal fatto che nel periodo di amministrazione del ricorrente la società non era in stato di insolvenza. 2.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha illustrato i risultati probatori acquisiti e i criteri adottati per affermare la responsabilità dell'imputato, né ha descritto gli indizi posti a fondamento della condanna, omettendo di valutare gli elementi che escludono la gravità, la precisione e la concordanza di tali indizi, ossia la circostanza che la società non era in stato di insolvenza nel periodo dei prelievi, il lungo periodo intercorso tra i prelievi (2004) e la dichiarazione di fallimento (2010), l'assenza di prove di una destinazione diversa da quella dell'attività d'impresa. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 110 e 43 cod. pen., 216 e 223 I. fall., nonché vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha individuato la prova della condotta materiale contestata al ricorrente, fondandosi il giudizio di condanna su presunzioni, non essendo sufficienti meri prelievi, per di più spalmati nell'arco di un triennio. Erroneamente la sentenza impugnata omette il riferimento alle risultanze testimoniali che hanno escluso una destinazione del denaro prelevato diversa dall'attività d'impresa, mancando altresì la prova del dolo specifico, dovendo la condotta di bancarotta fraudolenta essere sostenuta da coscienza e volontà. La sentenza impugnata non si è confrontata con le doglianze proposte con i motivi di appello e non ha dato conto delle ragioni dell'esclusione della tesi difensiva secondo cui le somme prelevate erano impiegate per il pagamento dei creditori, imponendosi una diversa lettura dei dati probatori erroneamente ritenuti privi di univoco significato, ossia la circostanza che operai e artigiani di Erron fossero destinatari delle somme prelevate, che nel periodo contestato la società fosse in bonis, l'importo del compenso all'amministratore, la natura degli spostamenti di denaro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], per le cui ditte rappresentavano una forma alternativa al finanziamento bancario. 3. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza della legge e vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata si è limitata a rinviare alla sentenza di primo grado, riproducendone il percorso argomentativo, in assenza di autonoma disamina delle doglianze formulate con il gravame, laddove il ricorrente, nel triennio 2002/2006, ha operato prelievi dal conto corrente dei [OSCURATO:SOCIETA]. solo per 900 mila euro a fronte della somma contestata di 13 milioni, mentre priva di prove è l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole delle condotte di [OSCURATO:PERSONA]. La pronuncia della Corte di appello non può essere considerata legittimamente resa per relationem, posto che l'appello aveva dedotto l'insussistenza di uno stato di insolvenza della società nel periodo di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] e dei prelievi dei ricorrenti (come confermato dal suo consulente Negrinotti), l'inesistenza di prove circa la destinazione delle somme prelevate a fine diversi da quelli dell'esercizio dell'attività di impresa, l'inesistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 110 cod. pen., 216 e 223 I. fall., nonché vizi di motivazione, non potendosi attribuire al ricorrente specifici comportamenti illeciti tra quelli delineati dall'imputazione, avendo [OSCURATO:PERSONA] chiarito che era dipendente, oltre che socio, della fallita, ceduta dopo tre anni perché [OSCURATO:PERSONA] doveva trasferirsi in Spagna; nel triennio in cui era stato socio si era occupato delle direzione dei cantieri, dei furgoni e dei dipendenti, mentre Varenghi si era occupato della parte finanziaria e, poiché la società andava bene, non gli aveva mai rivolto alcuna domanda sulla gestione della società; la delega a operare sul conto della società presso una banca era utilizzata per operazioni delegate già firmate da [OSCURATO:PERSONA]; gli operai percepivano circa 2 mila euro netti cui si aggiungevano mille euro fuori busta; anche gli artigiani talora dopo essere stati pagati non emettevano fattura. Il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito le operazioni con [OSCURATO:PERSONA], confermando che [OSCURATO:PERSONA] era dipendente della società e che gli operai erano in parte retribuiti fuori busta. A riprova dell'illogicità della motivazione, si deve considerare che nel periodo dei prelievi la società non era in stato di decozione, come confermato dal consulente del ricorrente.3.3. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha illustrato i risultati probatori acquisiti e i criteri adottati per affermare la responsabilità dell'imputato, né ha descritto gli indizi posti a fondamento della condanna, alla luce del differente ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], semplice dipendente della fallita, e della contenuta entità delle operazioni di prelievo, pari a 900 mila euro in tre anni. 3.4. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 110 e 43 cod. pen., 216 e 223 I. fall., nonché vizi di motivazione, in quanto la sentenza impugnata non ha individuato la prova della condotta materiale contestata al ricorrente, fondandosi il giudizio di condanna su mere presunzioni, laddove erroneamente la sentenza impugnata afferma che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fornito un apporto qualitativo sostanzialmente identico alla commissione del delitto, tanto che la stessa Corte di appello dà atto del ruolo di assoluta supremazia rivestito da [OSCURATO:PERSONA]. Erroneamente è stato omesso qualsiasi riferimento alle risultanze testimoniali che hanno escluso un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] diverso da quello di dipendente della società, come riconosciuto dagli stessi coimputati, laddove l'autorizzazione a operare sul conto aperto dalla società presso una banca nasceva solo dall'esigenza di sostituire [OSCURATO:PERSONA] quando quest'ultimo soggiornava all'estero. E' mancata la prova del dolo specifico, dovendo la condotta di bancarotta fraudolenta essere sostenuta dalla coscienza e volontà e il dato del mero prelievo non può integrare detto dolo specifico. La sentenza impugnata non si è confrontata con le doglianze proposte con i motivi di appello e non ha dato conto delle ragioni dell'esclusione della tesi difensiva secondo cui le somme prelevate erano impiegate per il pagamento dei creditori. 4. Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 4.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 468 cod. proc. pen., lì dove la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Modena, all'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], non aveva ammesso le prove dedotte nella lista testimoniale dal difensore degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Maranta per l'eccessiva genericità dell'oggetto della deposizione, laddove la giurisprudenza di legittimità ritiene inammissibile la lista testi solo quando è impossibile individuare l'oggetto della testimonianza così da precludere radicalmente il diritto alla controprova delle altre parti processuali. Quanto al riferimento alla sovrabbondanza dei testi, rispondere ad essa con l'inammissibilità della lista testi lede il diritto di difesa, mentre il riferimento alla denuncia riguardava la comunicazione di notizia di reato. 4.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano inosservanza dell'art. 216 I. fall. e vizi di motivazione. Pur riconoscendo la mancata individuazione della destinazione finale delle cospicue somme di denaro distratte, la sentenza impugnata, in modo illogico e contraddittorio, conferma il giudizio di condanna ammettendo di non esservi prova dell'antidoverosità dello scopo. Contradittori sono anche i rilievi circa l'individuazione del momento in cui si verifica lo stato di insolvenza della fallita, fondamentale per la posizione dell'extraneus [OSCURATO:PERSONA], laddove la Corte di appello non distingue tra i diversi imputati al fine di delinearne l'apporto causale e non si confronta con le deduzioni difensive circa la sussistenza dei requisiti del concorso dell'extraneus, che certo non può aver avuto alcun interesse al mancato pagamento di imposte e contributi, di cui probabilmente non era a conoscenza. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la sentenza non offre alcuna indicazione in ordine agli elementi in base ai quali risulterebbe la consapevolezza della distrazione in capo agli imputati, tanto più che, per quanto riguarda l'extraneus, è necessario che abbia agito con la consapevolezza dello stato di decozione della società. Circa la volontà fraudolenta di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata richiama le dichiarazioni della teste Pedrocchi, ma l'affermazione che le operazioni di restituzione sarebbero potute avvenire in modo più sicuro non prova l'atteggiamento fraudolento di [OSCURATO:PERSONA], né la distrazione, che nella maggior parte dei casi riceveva assegni provenienti non dalla società, ma dalla persona fisica [OSCURATO:PERSONA] e il denaro fu sempre restituito, laddove la consulenza della difesa fa puntuale riferimento a entrate e uscite dai conti correnti e non può quindi essere tacciata di astrattezza. 5. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile curatore del fallimento Erron s.r.I., ha presentato una memoria concludendo per l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso e depositando conclusioni e nota spese; nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria che evidenzia, tra l'altro, il decorso del termine di prescrizione. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non meritano accoglimento. 1.1. In limine, mette conto rilevare che la fattispecie estintiva del reato per prescrizione non si è perfezionata. Muovendo dal tempus commissi delicti (26/11/2010) e aggiungendo il termine decennale ex art. 157 cod. pen. (26/11/2020), maggiorato di un quarto ex art. 161 cod. pen. (anni 2 e mesi 6: 26/05/2023), nonché di giorni 239 corrispondenti alla sospensione per il rinvio, per astensione dell'avvocatura, dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a quella 08/03/2017, si giunge al 22/01/2024. 2. Ciò premesso, le sentenze di merito si sono confrontate con le tesi difensive, secondo cui, in estrema sintesi, le (ingentissime) somme prelevate dai conti correnti della di [OSCURATO:SOCIETA]. erano destinate al pagamento "in nero" principalmente di una (significativa) quota della remunerazione dei dipendenti. I prelievi - non contestati nella loro entità fattuale - pari a poco più di 17 milioni di euro nel periodo 2004/2006 erano effettuati in parte a) in contanti, in parte b) con l'emissione di assegni bancari (spesso senza indicazione del beneficiario, girati e incassati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da terze persone) ovvero c) con richiesta di assegni circolari a favore di soggetti terzi (che non avevano rapporti con Erron s.r.I.). Replicando poi puntualmente alla deduzione difensiva secondo cui i prelievi erano funzionali a offrire ai dipendenti della società un compenso maggiorato "in nero", i giudici di merito osservano che tale circostanza è smentita dall'evidente sproporzione tra le cifre prelevate (circa 17 milioni di euro, come si è detto) e le cifre che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di voler versare ai propri dipendenti, oltre che dal fatto che, se il costo del personale fosse stato realmente quello "maggiorato", la società avrebbe generato un imponente passivo fin dai primi mesi del 2004. Con specifico riferimento ai prelievi relativi agli assegni "scambiati" da [OSCURATO:PERSONA] (sui quali si tornerà più diffusamente più avanti), la sentenza impugnata ha osservato inoltre come risulti inverosimile che il denaro liquido da questi restituito fosse utilizzato per pagamenti "fuori busta" di dipendenti già ottimamente retribuiti, il che avrebbe gravato in modo eccessivo sui costi complessivi dell'attività d'impresa; rileva inoltre la Corte distrettuale che del rientro nella disponibilità della società di tali somme non vi è alcuna traccia, mentre, al contrario, vi è il dato del "compenso" percepito, in assenza di qualsiasi delibera da [OSCURATO:PERSONA] in misura di più di 7 milioni di euro nel triennio (ossia in misura eccedente il terzo dei ricavi sociali complessivi del triennio in questione) e della somma di quasi 14 milioni di euro sottratta al patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]. mediante continui prelievi e l'emissione degli assegni contestati. In questa prospettiva, del resto, già la sentenza di primo grado, che si integra con quella sul punto conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), aveva rimarcato, da una parte, che la tesi difensiva è rimasta sfornita di qualsiasi supporto probatorio, non essendo stati acquisiti, in particolare, ricevute, quietanze o documentazione anche informale relativa al pagamento "in nero" di prestazioni di lavoro dipendente o per collaborazioni di artigiani; d'altra parte, non si comprende la ragione per la quale siano stati indicati in bilancio costi del personale di gran lunga inferiori rispetto a quelli asseritamente sostenuti, con il risultato di evidenziare nei bilanci utili importati soggetti a tassazione laddove la contabilizzazione come costi degli ingenti prelievi non documentati avrebbe annullato completamente l'utile soggetto a tassazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato, presentando anzi plurimi profili di inammissibilità. 3.1. Il primo motivo, complessivamente valutato, è infondato. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorso la Corte di appello - lungi dal limitarsi a riprodurre il percorso argomentativo del giudice di primo grado - ha esaminato il punto relativo allo stato di insolvenza di Erron s.r.I., chiarendo che nel triennio 2004/2006 la società non si trovava in stato di insolvenza avendo un margine di struttura ampiamente positivo, mentre proprio la condotta degli imputati aveva generato un imponente passivo che la società non era più stata in grado di affrontare, sicché, al momento del tracollo, tutte le quote venivano intestate a [OSCURATO:PERSONA], mero prestanome, e la società era avviata all'inevitabile dichiarazione di fallimento. Al riguardo, dunque, la doglianza è infondata, ma anche intrinsecamente contraddittoria, perché non si confronta con il rilievo del giudice di appello lì dove rileva che, a seguire la tesi difensiva circa la - prevalente - destinazione dei prelievi alla cospicua integrazione delle retribuzioni, la società sarebbe stata già dall'inizio del triennio in imponente passivo. Il ricorso lamenta poi la mancata risposta alle doglianze dell'appello circa la destinazione delle somme prelevate. La censura è inammissibile, perché non solo non si confronta con le valutazioni già formulate sul punto dalla sentenza di primo grado, ma neppure con quelle articolate, con specifico riferimento agli assegni "scambiati" da [OSCURATO:PERSONA], dalla sentenza impugnata: essa, pertanto, risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Anche la doglianza relativa all'elemento soggettivo è infondata. Argomentando con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e anche a quella di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha rilevato che gli imputati nel triennio in questione omisero qualsiasi pagamento di imposte e contributi previdenziali, adempiendo solo alle obbligazioni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori, in modo da evitare azioni da parte di questi ultimi, tendenzialmente più solleciti nel tutelare le proprie ragioni creditizie rispetto agli enti pubblici; i due imputati, inoltre, prelevarono tutte le somme di [OSCURATO:SOCIETA]. disponibili, confidando nei tempi lunghi necessari all'Agenzia delle Entrate, all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. per promuovere azioni giudiziarie nei confronti della società; infine, conseguito il loro scopo, nei primi mesi del 2007, dismisero le cariche amministrative e sociali a favore di Maranta, un prestanome designato ad apparire quale legale rappresentante della società al momento dell'inevitabile dichiarazione di fallimento, e trasferirono la sede della società presso un indirizzo inesistente e distante dal luogo ove svolgevano i proprio affari o interessi. Elementi, questi, in base ai quali il giudice di appello argomenta, in termini esenti da vizi logici, la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta per distrazione. 3.2. Anche il secondo motivo non merita accoglimento. La parte del motivo che reitera la tesi difensiva circa la destinazione delle somme prelevate è, come si è già rilevato, aspecifica; mette conto qui solo precisare che il ricorso indica tra i destinatari, oltre ai dipendenti, anche degli "artigiani", ma la deduzione è anch'essa del tutto generica e valgono i rilievi formulati dalla sentenza impugnata; inoltre il ricorso aggiunge che anche il prelievo indicato come compenso dello stesso [OSCURATO:PERSONA] era andato tutto agli operai, ma la deduzione è versata in fatto e, comunque, non si sottrae alle argomentazioni critiche articolate dal giudice di appello. Peraltro, deve rilevarsi che in altra parte del ricorso (a pag. 12, nell'articolazione del quarto motivo), si censura la Corte di appello per non aver dato contezza del perché non potesse escludersi che dette somme fossero state impiegate per il pagamento (non dei dipendenti o degli artigiani, ma genericamente) dei «creditori»: il che attribuisce ad alcune parti dell'esposizione del ricorso un tenore confuso, che esula dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063). Prive di consistenza sono le deduzioni circa l'attribuzione di specifici comportamenti (a fronte dei numerosi prelievi ritenuti distrattivi), mentre la vicenda relativa agli assegni "scambiati" da [OSCURATO:PERSONA] è stata analiticamente ricostruita dalla sentenza impugnata, in termini che rendono ragione dell'infondatezza delle doglianze avanzate dal ricorso. Ha osservato la Corte distrettuale che gli assegni della fallita venivano incassati non da una, ma da ben sette società facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], nonché dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dalla moglie come ultimi giranti, sicché, sottolinea il giudice di appello, risulta inverosimile che tutte le sette società avessero problemi di liquidità tali da rendere innpercorribile la strada di un canale ordinario di finanziamento; se, dunque, è vero che una delle società, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., viene segnalata tra la società di [OSCURATO:PERSONA] come più bisognosa di liquidità, è vero che gli assegni venivano incassati anche da altre società nonché dai coniugi [OSCURATO:PERSONA]. Non è dunque dimostrato da alcun elemento che il meccanismo del cambio assegni fosse finalizzato al finanziamento delle imprese di [OSCURATO:PERSONA] e ai pagamenti "fuori busta" a favore dei già ottimamente retribuiti dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] (il che sarebbe eccessivamente gravato sui costi complessivi dell'attività d'impresa), mentre più credibile, ad avviso della Corte di appello, è che le operazioni di cambio fossero finalizzate solo allo svuotamento delle casse di Erron s.r.I., tanto più che non vi è traccia alcuna dell'effettivo e materiale "rientro" delle somme nella disponibilità della società e del loro utilizzo nel senso prospettato dagli imputati. Il tema sarà ripreso infra in sede di analisi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ma quanto già rilevato è sufficiente a dar conto del carattere meramente reiterativo delle censure proposto dal ricorso in esame, che hanno trovato puntuale risposta, immune da cadute di consequenzialità logica, nella motivazione della sentenza impugnata. 3.3. Anche il terzo motivo non merita accoglimento. Del tutto generica e svincolata dagli oneri motivazionali del giudice di appello è la prima parte del motivo, mentre, quanto allo stato di insolvenza e al tema della destinazione del denaro prelevato, è sufficiente richiamare quanto già osservato. Con riguardo all'intervallo di tempo tra condotte distrattive e dichiarazione di fallimento, la doglianze è del tutto infondata, perché, in primo luogo, il termine di riferimento è la fine del triennio (non il suo inizio) e, in secondo luogo, la Corte di appello ha spiegato come detto intervallo sia stato il frutto di una precisa strategia posta in essere con successo da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]: rilievo, questo, del tutto obliterato dal ricorso. 3.4. Il quarto motivo, del pari, non merita accoglimento. Oltre a reiterare nuovamente le doglianze sui prelievi e sugli assegni "scambiati" da [OSCURATO:PERSONA], in termini che non si confrontano con le argomentazioni spese dai giudici di merito, il ricorso opera un riferimento a testimonianze a discarico del tutto generico (privo, finanche, dell'indicazione dei testi), il che rende la deduzione inammissibile. Quanto all'elemento psicologico, il dolo della bancarotta fraudolenta per distrazione è il dolo generico (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805), non quello specifico, come del tutto erroneamente sostiene il ricorso, mentre per il resto è sufficiente richiamare quanto già rilevato al riguardo. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in molti passaggi argomentativi riprende quello di [OSCURATO:PERSONA] e, pur presentando vari profili di inammissibilità, deve essere rigettato. 4.1. Il primo motivo, complessivamente valutato, deve essere rigettato. Molteplici censure ripropongono quelle valutate e disattese a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (in ordine alla riproposizione del percorso argomentativo rispetto alla sentenza di primo grado; alla questione dello stato di insolvenza; alla destinazione delle somme prelevate; alla sussistenza dell'elemento soggettivo). Il ricorso fa leva sulla somma inferiore oggetto dei prelievi contestati, ossia 900 mila euro e sulla mancanza di prove della consapevolezza dei prelievi di [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, tuttavia, la Corte di appello ha replicato con plurimi argomenti: è del tutto irragionevole pensare che [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza e imprenditore di professione, fosse all'oscuro della natura fraudolenta delle operazioni bancarie di [OSCURATO:PERSONA] ed anche da lui stesso compiute, tanto più che aveva approvato i bilanci 2004/2006 dai quali risultavano le già ingenti passività della società. D'altra parte, rileva la sentenza impugnata, di concerto con [OSCURATO:PERSONA], quando l'operazione di svuotamento si era proficuamente (per i complici) conclusa, [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto le proprie quote a [OSCURATO:PERSONA], così contribuendo a realizzare il tassello finale del programma criminoso funzionale a ritardare e a ostacolare la dichiarazione di fallimento. I rilievi della Corte distrettuale non sono inficiati dalle censure del ricorrente, all'evidenza incapaci di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 4.2. Il secondo motivo è infondato. Il ricorso reitera la deduzione, già disattesa, circa la propria estraneità rispetto alle attività illecite di [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che la società andava bene, tesi, questa, non posta in correlazione con il dato riportato dalla sentenza impugnata relativo ai 429 "prelievi non documentati", per una somma complessiva di quasi 14 milioni di euro, registrati, nel triennio in questione, nel partitario: dato che, a un titolare del 95% delle quote di una società, avrebbe all'evidenza suscitato più di un interrogativo. Il motivo riprende quindi la questione dei pagamenti "fuori busta" ai dipendenti e, in termini particolarmente generici, ad alcuni artigiani (che, a quanto è dato comprendere, unilateralmente avrebbero deciso di non emettere fattura), rilievi per i quali è sufficiente richiamare quanto già rilevato. Anche sulla questione degli assegni "scambiati" da [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente rinviare a quanto rilevato a proposito del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (e quanto si rileverà a proposito del ricorso dello stesso [OSCURATO:PERSONA]). 3.3. Il terzo motivo non può essere accolto, riproponendo, in buona sostanza, l'argomento fondato sull'entità dei prelievi ascrivibili immediatamente al ricorrente, argomento già esaminato e disatteso a proposito del primo motivo. 2.4. Il quarto motivo (in parti significative analogo all'omologo quarto motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], al quale può rinviarsi per l'esame delle deduzioni sui testi a discarico, sul dolo specifico, sui prelievi) deve essere rigettato. Quanto al ruolo dei due complici, la Corte di appello riconosce certo la supremazia di [OSCURATO:PERSONA], cristallizzata nella diversa pena irrogata ai due imputati, ma sottolinea la natura qualitativamente omogenea del contributo concorsuale di ciascuno, sviluppatosi nella realizzazione - con apporti quantitativamente diversi - dei fatti diversi e nella fase di disnnissione delle cariche amministrative e delle partecipazione nella società avviata al fallimento. Argomentazione, questa, in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici. Nel resto, le deduzioni sono versate in fatto e, comunque, articolano al più inammissibili questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un diverso apprezzamento del compendio probatorio, valutato dai giudizi di merito in mancanza di vizi logici. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], complessivamente valutato, deve essere rigettato. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'obbligo della indicazione delle circostanze sulle quali deve vertere l'esame testimoniale, imposto dall'art. 468 cod. proc. pen., deve intendersi rispettato allorché sia possibile dedurre per relationem che il soggetto indicato è in grado di riferire i fatti articolati nel capo di imputazione e le circostanze sulle quali è chiamato a deporre sono ricomprese nello stesso o in altri atti noti alle parti (Sez. 3, n. 41691 del 19/10/2005, Latini, Rv. 232369). Ora, nel caso di specie, la lista testi dichiarata non ammissibile indicava come atti processuali sulle cui circostanze i testi indicati erano chiamati a deporre una "denuncia", ossia un atto che, come sottolinea la sentenza impugnata neppure è presente nel fascicolo del dibattimento (e che certo non può essere equiparato a una comunicazione di notizia di reato). Nel consegue che la declaratoria di inammissibilità in alcun modo prestava il fianco ai rilievi critici del ricorrente, che, pertanto, sono manifestamente infondati. 5.2. Il secondo e il terzo motivo sono infondati. Il ricorso richiama la mancata individuazione della destinazione finale delle somme sottratte, ma il dato, di per se, è neutro rispetto alla configurabilità della fattispecie distrattiva. La deduzione circa la mancata consapevolezza delle distrazioni realizzate dai coimputati non è fondata. Richiamato quanto già rilevato supra al § 3.2., la Corte di appello rileva l'assenza di qualsiasi elemento documentale dimostrativo di un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine a un accordo relativo al dedotto meccanismo di prestito/cambio assegni e alla sua operatività, il che depone nel senso che quella organizzata dai tre imputati fosse non già un'operazione di prestiti, bensì una manovra volta allo "svuotamento patrimoniale" di Erron s.r.I., all'evasione totale delle imposte e dei contributi gravanti sulla società e all'impossessamento delle ingenti disponibilità economiche della stessa in vista del suo fallimento. Rileva il giudice di appello che [OSCURATO:PERSONA] era pienamente a conoscenza degli scopi fraudolenti dei coimputati, come dimostrato dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca impiegata di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.: la teste ha confermato che periodicamente venivano consegnati a [OSCURATO:PERSONA] dei contanti inseriti in pacchetti avvolti da carta di giornale. Osserva al riguardo la Corte di appello che la teste non era in grado di determinare l'ammontare delle banconote contenute nei singoli pacchetti, così lasciando aperto il dubbio che non tutte le somme incassate da [OSCURATO:PERSONA] venissero poi restituite, laddove se le operazioni di cambio assegni fossero state effettivamente finalizzate a garantire una serie di prestiti, le restituzioni sarebbero potute avvenire attraverso canali maggiormente idonei a garantire la sicurezza e la legittimità della scambio (bonifici, assegni, etc.), mentre l'aver incartato le banconote da consegnare a [OSCURATO:PERSONA] (e non a Erron s.r.I.) indica la volontà di occultare lo scambio di denaro. Il ricorso ritiene che le argomentazioni della Corte di appello non provino l'atteggiamento fraudolento di [OSCURATO:PERSONA], ma, oltre a non offrire una spiegazione alternativa alle modalità di restituzione senz'altro anomale, non individua nel ragionamento della sentenza impugnata vizi logici capaci di inficiarne la tenuta argomentativa. Inoltre, il ricorso sostiene che, ai fini del dolo dell'extraneus è necessario che egli fosse a conoscenza del dissesto della società, ma la tesi è contraddetta dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cu, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, Morosi, Rv. 267059; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 - 02). Le ulteriori doglianze (sulla consulenza, sull'individuazione dello stato di insolvenza) oltre che in parte già esaminate nella trattazione dei ricorsi dei coimputati non sono comunque in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). 6. I ricorsi, pertanto, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag