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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20648/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32413/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Elettronica, 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA , n. 1472 / 20 1 8 , depositata il 5 aprile 2018; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe.

Con quest’ultimala C.t.r. ha rigettato l ’appello spiegato dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Agrigento aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza dirimborso del credito Irpeg derivante dalla dichiarazione dei redditi,per l’anno di imposta 1991 , pre sentato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro.

2. [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro nella dichiarazione dei redditi per l’anno 1991 indicava un credito di lire 2.269.932.000, di cui lire 2.265.432.000 derivante dalle ritenut e d’acconto subite e lire 4.500.000 dal credito di imposta sui dividendi, di cui chiedeva il rimborso, compilando il rigo 07 Mod. 760/MB.

Successivamente la società contribuente, che aveva già cambiato la denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva l’azie nda banc aria al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi incorporato nell’[OSCURATO:SOCIETA]. 3.Dopo vane richieste, avanza te prima dal [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima,in data 14 giugno 2012 , proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto.

4. La C.t.p. accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello.

La C.t.r. affermava,per quanto ancora rileva, che l’ammontare del credito era noto al Fisco sia in quanto esposto nell’apposito riquadro Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 della dichiarazione dei redditi, sia in ragione della documentazione prodotta.

5. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte della contestazione del credito, ha affermato che il suo ammontare era noto all’Agenzia , sia in quanto esposto nella dichiarazione dei redditi, sia per la documentazione prodotta , rappresentata da 40 attestati di ritenuta d’acconto la cui veridicità era accertabile dall’Ufficio a mezzo interrogazione informatica dell’anagrafe tributaria.

Assume che la contribuente – su lla quale gravava l’onere probatorio in quanto attore in senso sostanziale – avrebbe dovuto produrre copia della documentazione inerente i versamenti effettuati in eccesso dai quali sarebbe scaturito il credito e, in particolare, unitamente alle ritenute a titolo di acconto, anche i correlativi versamenti.

Aggiunge che la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto non applicabile il principio di diritto secondo cui l’onere della prova dell’an e del quantum gravava sul contribuente ed aveva affermato, errando, che le sentenze della Cassazione richiamate (n. 5493 del 2013 e 5069 del 2016) si riferivano ad altra fattispecie.

2. Il motivo è infondato.

2.1. La Corte, nella vigenza dell’art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ne testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 1994, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, aveva ritenuto che la certificazione relativa alla ritenuta alla fonte, rilasciata dal sostituto d’imposta, non ammettesse equipollenti (cfr. Cass. 05/09/2014, n. 18734).

Con riferimento al quadro Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 normativo successivo alle modifiche di cui all’art. 1 d.l. n. 300 del 1994, che ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, ha affermato che, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo.

Si è evidenziato, in proposito, che l'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive (Cass. 07/6/2017, n. 14138 e, tra le più recenti, Cass. 07/06/2022, n. 18179).

E’ in dubbio, pertanto, che l’attestazione del sostituto d’imposta costituisca per il sostituito priva tipica –ancorché non esclusiva – della ritenuta subita.

2.2. A ciò deve aggiungersi che per giurisprudenza costante della Corte,in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822)

2.3. Infine, va evidenziato che nel processo tributario, l'obbligo dell'amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6 legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'amministrazione,contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale.

In applicazione del principio, la Corteha perciò affermato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 che, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di tasse o diritti non dovuti, eccepisca che documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso,siano in possesso dell'amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, perché, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento (Cass. 05/11/2004, n. 21209).

2.2. La C.t.r., nel disattendere l’assunto dell’Ufficio, secondo il quale il credito era stato solo enunciato e non provato,si è attenuta a questi principi, se pure ha ritenuto non pertinenti i precedenti di legittimità invocati dall’Ufficio.

Infatti, dopo aver affermato che l’ammontare dell’azionato credito d’imposta era «noto» all’Agenziadelle entrate, in quanto esposto nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi , ha aggiunto , che l’istante aveva prodottoquaranta attestati di ritenute d’acconto e che spettava all’Ufficio contestare che le somme di cui ai medesimi non fossero state effettivamente versate.Pertanto, il giudice del merito ha risoltola controversia ritenendo che il credito di imposta fosse provato dalle relative attestazionila cui veridicità era comunque agevolmente accertabile per l’Amministrazione finanziaria.

Così motivando, ha correttamente, se pure implicitamente , ritenuto che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante e che, a fronte della citata documentazione, spettasse all’Ufficio muovere contestazioni specifiche.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza;

5. Poiché è r isulta ta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle e ntrate a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32413/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Elettronica, 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , n. 1472 / 20 1 8 , depositata il 5 aprile 2018; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23maggio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, con unico motivo, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultimala C.t.r. ha rigettato l ’appello spiegato dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la C.t.p. di Agrigento aveva accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza dirimborso del credito Irpeg derivante dalla dichiarazione dei redditi,per l’anno di imposta 1991 , pre sentato dalla [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro. 2. [OSCURATO:PERSONA] di Palma di Montechiaro nella dichiarazione dei redditi per l’anno 1991 indicava un credito di lire 2.269.932.000, di cui lire 2.265.432.000 derivante dalle ritenut e d’acconto subite e lire 4.500.000 dal credito di imposta sui dividendi, di cui chiedeva il rimborso, compilando il rigo 07 Mod. 760/MB. Successivamente la società contribuente, che aveva già cambiato la denominazione in [OSCURATO:SOCIETA]. cedeva l’azie nda banc aria al [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi incorporato nell’[OSCURATO:SOCIETA]. 3.Dopo vane richieste, avanza te prima dal [OSCURATO:PERSONA] e poi da [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima,in data 14 giugno 2012 , proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto. 4. La C.t.p. accoglieva il ricorso con sentenza confermata in appello. La C.t.r. affermava,per quanto ancora rileva, che l’ammontare del credito era noto al Fisco sia in quanto esposto nell’apposito riquadro Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 della dichiarazione dei redditi, sia in ragione della documentazione prodotta. 5. L’[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2697 cod. civ. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, a fronte della contestazione del credito, ha affermato che il suo ammontare era noto all’Agenzia , sia in quanto esposto nella dichiarazione dei redditi, sia per la documentazione prodotta , rappresentata da 40 attestati di ritenuta d’acconto la cui veridicità era accertabile dall’Ufficio a mezzo interrogazione informatica dell’anagrafe tributaria. Assume che la contribuente – su lla quale gravava l’onere probatorio in quanto attore in senso sostanziale – avrebbe dovuto produrre copia della documentazione inerente i versamenti effettuati in eccesso dai quali sarebbe scaturito il credito e, in particolare, unitamente alle ritenute a titolo di acconto, anche i correlativi versamenti. Aggiunge che la C.t.r. aveva erroneamente ritenuto non applicabile il principio di diritto secondo cui l’onere della prova dell’an e del quantum gravava sul contribuente ed aveva affermato, errando, che le sentenze della Cassazione richiamate (n. 5493 del 2013 e 5069 del 2016) si riferivano ad altra fattispecie. 2. Il motivo è infondato. 2.1. La Corte, nella vigenza dell’art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ne testo anteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31 maggio 1994, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, aveva ritenuto che la certificazione relativa alla ritenuta alla fonte, rilasciata dal sostituto d’imposta, non ammettesse equipollenti (cfr. Cass. 05/09/2014, n. 18734). Con riferimento al quadro Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 normativo successivo alle modifiche di cui all’art. 1 d.l. n. 300 del 1994, che ha attenuato la rilevanza formale della certificazione, ha affermato che, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l'attestato del sostituto è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito a preclusioni difensive (Cass. 07/6/2017, n. 14138 e, tra le più recenti, Cass. 07/06/2022, n. 18179). E’ in dubbio, pertanto, che l’attestazione del sostituto d’imposta costituisca per il sostituito priva tipica –ancorché non esclusiva – della ritenuta subita. 2.2. A ciò deve aggiungersi che per giurisprudenza costante della Corte,in virtù del principio di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente a quest'ultimo non possono essere richiesti, anche ove l'onere probatorio sia a carico dello stesso, documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 10724, Cass. 31/05/2018, n. 13822) 2.3. Infine, va evidenziato che nel processo tributario, l'obbligo dell'amministrazione di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario, in quanto le disposizioni degli artt. 18 legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6 legge 27 luglio 2000, n. 212, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, già in possesso dell'amministrazione,contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti per la definizione della pratica, costituiscono l'espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale. In applicazione del principio, la Corteha perciò affermato Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 che, qualora il contribuente, che agisca per il rimborso di tasse o diritti non dovuti, eccepisca che documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso,siano in possesso dell'amministrazione, questa è tenuta a pronunciarsi in modo specifico e motivato sul punto, perché, in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento (Cass. 05/11/2004, n. 21209). 2.2. La C.t.r., nel disattendere l’assunto dell’Ufficio, secondo il quale il credito era stato solo enunciato e non provato,si è attenuta a questi principi, se pure ha ritenuto non pertinenti i precedenti di legittimità invocati dall’Ufficio. Infatti, dopo aver affermato che l’ammontare dell’azionato credito d’imposta era «noto» all’Agenziadelle entrate, in quanto esposto nello specifico quadro della dichiarazione dei redditi , ha aggiunto , che l’istante aveva prodottoquaranta attestati di ritenute d’acconto e che spettava all’Ufficio contestare che le somme di cui ai medesimi non fossero state effettivamente versate.Pertanto, il giudice del merito ha risoltola controversia ritenendo che il credito di imposta fosse provato dalle relative attestazionila cui veridicità era comunque agevolmente accertabile per l’Amministrazione finanziaria. Così motivando, ha correttamente, se pure implicitamente , ritenuto che il contribuente avesse assolto all’onere probatorio sul medesimo gravante e che, a fronte della citata documentazione, spettasse all’Ufficio muovere contestazioni specifiche. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; 5. Poiché è r isulta ta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R„ 30 maggio 2002, n. 115. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle e ntrate a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,