CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 23894/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Milano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Milano con sentenza del 4 febbraio 2026haconfermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto direclusione per il delitto di cui all’art. 13 comma 13 d.lgs. 286/98.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo deldifensore di fiducia per vizio di motivazione.Non vi sarebbe prova, infatti, dell’effettivo allontanamento dell’imputato dalterritorio nazionale e, dunque, il reato non potrebbe configurarsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso aveva costituito già motivo di gravame ed è statoapprofonditamente affrontato nel provvedimento impugnato con argomentazioniche il ricorrente non confuta in alcun modo.Come osservato dalla Corte, infatti, l’imputato ha ammesso egli stesso diessere uscito dall’Italia e che egli si sia allontanato dal territorio è provato daiprovvedimenti di espulsione a suo carico emessi da altri paesi europei.In ogni caso si deve ricordare quell’insegnamento di questa Corte secondocui in tema di reingresso arbitrario nel territorio dello Stato, deve intendersistraniero "espulso", quale soggetto agente, il cittadino straniero raggiunto da unprovvedimento di espulsione, indipendentemente dalle modalità della suaesecuzione, coattiva o volontaria. (Sez. 1, n. 45338 del 13/09/2023, Milloshi, Rv.285509 - 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazione .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso l’11 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]