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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07344/2024

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ANZA sul ricorso 29055-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] N. SASSANI – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.29055/2018 Cron.

Rep.

C.C. 30/11/2023 giurisdizione Accertamento del vincolo di subordinazione e obblighi contributivi. -2 - – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 326 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 5aprile 201 8 (R.G.N. 721 /201 7 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 30 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 4 ottobre 2018, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 326 del 2018, pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze e depositata il 5 aprile 2018.

La Corte distrettuale ha accolto in parte l’appello incidentale dell’INPS e ha rigettato l’appello principale della cooperativa e, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca, ha accertato la fondatezza del credito dell’INPS anche per la contribuzione e le somme aggiuntive sull’importo di Euro 5.383,67.

Per la parte restante, la Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado, che ha accertato la sussistenza degli obblighi contributivi verso l’INPS, riguardo ai rapporti di lavoro delle socie Bertolotti e Fontana, e la fondatezza della pretesa dell’INAIL, dichiarando che null’altro è dovuto in relazione ai titoli indicati nel verbale unico di accertamento del 4 giugno 2014, recante il numero 412187. -3 - 1.1.– I giudici del gravame ha nno disatteso l’appello incidentale dell’INPS, nella parte in cui rivendica il pagamento della contribuzione per i rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della loro natura subordinata.

Nessuna prova ha offerto l’Istituto in ordine ai requisiti costitutivi del vincolo di subordinazione. 1.2.– Tale prova, invece, è stata offerta per le socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito di osservare un orario predeterminato, assicurando la presenza in turni ad un bancone per il ricevimento dei clienti.

Né la cooperativa, a tale riguardo, ha allegato elementi probanti dell’adombrata autonomia.

Ne discende il rigetto dell’appello principale della cooperativa, concernente le posizioni delle socie Bertolotti e Fontana. 1.3.–L’appello incidentale dell’INPS è fondato, quanto al mancato pagamento della contribuzione sull’importo di Euro 5.383,67, maturato dal giugno al dicembre 2013 per lavoro straordinario e notturno, lavoro risultante dai turni e dai cronotachigrafi.

Non colgono, invece, nel segno le doglianze dell’Istituto sulla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a favore di un dipendente separato dalla moglie. 1.4.–La Corte d’appello di Firenze ha respinto, infine, il gravame principale della cooperativa, nella parte in cui si duole della modifica del settore di appartenenza e, su queste basi, contesta le pretese dell’INAIL, incentrate sull’inquadramento nel settore industria. 2.–Resistono l’INPS e l’INAIL con distinti controricorsi, notificati rispettivamente il 12 novembre 2018 e l’8 novembre 2018. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. -4 - 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Le doglianze della cooperativa ricorrente si possono così compendiare. 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ. e lamenta che i giudici d’appello, quanto alle posizioni delle socie Bertolotti e Fontana, abbiano valorizzato unicamente gl’indici sussidiari, senza dar conto dei criteri tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. 1.2.– Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. e, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti.

Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel considerare ammesso lo svolgimento del lavoro straordinario e notturno, circostanza che avrebbe dovuto dimostrare l’INPS. 2.–Il primo motivo è inammissibile. 2.1.– Questa Corte è costante nell’affermare che l a valutazione circa la sussistenza degli elementi, dai quali è possibile inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato , costituisce un accertamento di fatto.

Rispetto a tale accertamento, il sindacato d i legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito.

Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo può essere censurato -5 - alla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzatidall’art. 2094 cod. civ.

La valutazione del giudice di meritoè sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché il ricorso investa la critica del ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice a includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846). 2.2.– La Corte di merito, nella disamina delle posizioni dei lavoratori indicati nell’accertamento ispettivo, ha compiuto attenta opera di discernimento e, per alcuni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ha negato quel vincolo di subordinazione che ha riconosciuto per altri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Nel condividere, su tale punto, la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, la Corte territoriale ha preso le mosse dagli elementi costitutivi della subordinazione, individuandoli nella soggezione al controllo gerarchico, a direttive specifiche e al potere disciplinare(pagina 3 della sentenza impugnata).

In conformità a tali criteri, i giudici d’appello hanno vagliato anche la posizione delle socie Bertolotti e Fontana e, a tale riguardo, hanno posto l’accento sugli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado, corroborati anche dai pregressi rapporti instaurati dalla società con le lavoratrici e da elementi di supporto come il rispetto di un orario predeterminato.

A tali rilievi, avvalorati da un apprezzamento esaustivo e coerente dei dati probatori raccolti, si affianca l’ulteriore considerazione della genericità delle censure che fanno leva sull’asserita autonomia delle -6 - lavoratrici.Considerazione che l’odierno ricorso non scalfisce in modo efficace. 2.3.–Le doglianze formulate con il primo mezzo, dietro lo schermo della violazione di legge, si limitano a contrapporre alla valutazione dei giudici d’appello, peraltro convergente con quella del Tribunale e accurata nel distinguere le diverse posizioni, una più appagante lettura dei dati di fatto acquisiti.

Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità formulata da entrambi i controricorrenti. 3.–Inammissibile è anche la seconda critica. 3.1.–Giova rammentare che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere dedotta in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia fatto gravare l’onere della prova su una parte diversa da quella che avrebbe dovuto assolverlo, in base alle regole di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez.

III, 29 maggio 2018, n. 13395).

La violazione dell’art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente prospettata dinanzi a questa Corte, allorché si lamenti una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie,che abbia indotto il giudice a ritenere erroneamente assolto l’onere della prova.

In tale ipotesi , si ravvisa un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, che può essere sindaca to in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui all ’ art. 360, primo comma, n. 5, c od . p roc . c iv . (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).

Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., può essere ritualmente censurata dinanzi a questa Corte quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione indicata , abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciuti (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio). -7 - È inammissibile, per contro, la diversa doglianza che addebita al giudice di avere attribuito , nel valutare le prove proposte dalle parti, maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: tale attività valutativa si colloca nell’alveo del prudente apprezzamento di cui all ’ art. 116 c od . p roc . c iv . (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867).

Quanto, poi, al vizio di omesso esame di fatto decisivo, si deve ribadire che la valutazione delle prove raccolte, anche quando si tratti di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, cui il giudice perviene, non possono esseresindacate in cassazione .

Non è conforme al paradigma definitodall’art. 360, primo comma, n. 5,cod. p roc . c iv . qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale istruttorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.

La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, c od . proc. c iv . non consente , invero, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,e di contrappo rre alla stessa una diversa interpretazione , al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito(fra le molte, Cass., sez.

II, 19 luglio 2021, n. 20553). 3.2.– Quanto agli obblighi contributivi sul compenso per lavoro straordinario e notturno, la Corte d’appello di Firenze, lungi dal dispensare la parte attrice in senso sostanziale dall’onere della prova o dal porre l’accento in via esclusiva sull’ammissione delle circostanze rilevanti, ha ponderato in maniera analitica tutti gli elementi istruttori raccolti.

Fra questi elementi, spiccano la deposizione del consulente -8 - aziendale e le risultanze documentali dei turni e dei cronotachigrafi (pagina 4 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha poi illustrato le ragioni di dissenso rispetto agli argomenti spesi dal Tribunale in ordine alle carenze della prova documentale e ha scrutinato anche le considerazioni dell’odierna ricorrente, per confutarne la valenza decisiva (pagina 4 della sentenza impugnata). 3.3.–Anche il secondo mezzo non travalica i confini dell’apodittica contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze di causa all’apprezzamento, logico e puntuale, compiuto daigiudici d’appello.

In definitiva, anche tale censura si rivela inammissibile, come hanno eccepito le parti controricorrenti. 4.– In virtù delle considerazioni espos te, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. 5.– Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e delle questioni dibattute riguardo a ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza. 6.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizioall’INPS, nell’importo di Euro 10.000,00 per compensi, diEuro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, e all’INAIL, nell’importo di Euro 2.000,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. -9 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso 29055-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] N. SASSANI – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.29055/2018 Cron. Rep. C.C. 30/11/2023 giurisdizione Accertamento del vincolo di subordinazione e obblighi contributivi. -2 - – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 326 del 201 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 5aprile 201 8 (R.G.N. 721 /201 7 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 30 novembre2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso notificato il 4 ottobre 2018, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza n. 326 del 2018, pronunciata dalla Corte d’Appello di Firenze e depositata il 5 aprile 2018. La Corte distrettuale ha accolto in parte l’appello incidentale dell’INPS e ha rigettato l’appello principale della cooperativa e, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca, ha accertato la fondatezza del credito dell’INPS anche per la contribuzione e le somme aggiuntive sull’importo di Euro 5.383,67. Per la parte restante, la Corte di merito ha confermato la decisione di primo grado, che ha accertato la sussistenza degli obblighi contributivi verso l’INPS, riguardo ai rapporti di lavoro delle socie Bertolotti e Fontana, e la fondatezza della pretesa dell’INAIL, dichiarando che null’altro è dovuto in relazione ai titoli indicati nel verbale unico di accertamento del 4 giugno 2014, recante il numero 412187. -3 - 1.1.– I giudici del gravame ha nno disatteso l’appello incidentale dell’INPS, nella parte in cui rivendica il pagamento della contribuzione per i rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della loro natura subordinata. Nessuna prova ha offerto l’Istituto in ordine ai requisiti costitutivi del vincolo di subordinazione. 1.2.– Tale prova, invece, è stata offerta per le socie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno riferito di osservare un orario predeterminato, assicurando la presenza in turni ad un bancone per il ricevimento dei clienti. Né la cooperativa, a tale riguardo, ha allegato elementi probanti dell’adombrata autonomia. Ne discende il rigetto dell’appello principale della cooperativa, concernente le posizioni delle socie Bertolotti e Fontana. 1.3.–L’appello incidentale dell’INPS è fondato, quanto al mancato pagamento della contribuzione sull’importo di Euro 5.383,67, maturato dal giugno al dicembre 2013 per lavoro straordinario e notturno, lavoro risultante dai turni e dai cronotachigrafi. Non colgono, invece, nel segno le doglianze dell’Istituto sulla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare a favore di un dipendente separato dalla moglie. 1.4.–La Corte d’appello di Firenze ha respinto, infine, il gravame principale della cooperativa, nella parte in cui si duole della modifica del settore di appartenenza e, su queste basi, contesta le pretese dell’INAIL, incentrate sull’inquadramento nel settore industria. 2.–Resistono l’INPS e l’INAIL con distinti controricorsi, notificati rispettivamente il 12 novembre 2018 e l’8 novembre 2018. 3.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, numero 4-quater), e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. -4 - 4.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 5.–[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Le doglianze della cooperativa ricorrente si possono così compendiare. 1.1.–Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.2094 cod. civ. e lamenta che i giudici d’appello, quanto alle posizioni delle socie Bertolotti e Fontana, abbiano valorizzato unicamente gl’indici sussidiari, senza dar conto dei criteri tipizzati dall’art. 2094 cod. civ. 1.2.– Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. e, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Avrebbe errato la Corte d’appello di Firenze nel considerare ammesso lo svolgimento del lavoro straordinario e notturno, circostanza che avrebbe dovuto dimostrare l’INPS. 2.–Il primo motivo è inammissibile. 2.1.– Questa Corte è costante nell’affermare che l a valutazione circa la sussistenza degli elementi, dai quali è possibile inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato , costituisce un accertamento di fatto. Rispetto a tale accertamento, il sindacato d i legittimità è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito. Pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o come autonomo può essere censurato -5 - alla stregua dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, come tipizzatidall’art. 2094 cod. civ. La valutazione del giudice di meritoè sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., allorché il ricorso investa la critica del ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice a includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass., sez. lav., 21 luglio 2022, n. 22846). 2.2.– La Corte di merito, nella disamina delle posizioni dei lavoratori indicati nell’accertamento ispettivo, ha compiuto attenta opera di discernimento e, per alcuni ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ha negato quel vincolo di subordinazione che ha riconosciuto per altri ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Nel condividere, su tale punto, la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, la Corte territoriale ha preso le mosse dagli elementi costitutivi della subordinazione, individuandoli nella soggezione al controllo gerarchico, a direttive specifiche e al potere disciplinare(pagina 3 della sentenza impugnata). In conformità a tali criteri, i giudici d’appello hanno vagliato anche la posizione delle socie Bertolotti e Fontana e, a tale riguardo, hanno posto l’accento sugli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado, corroborati anche dai pregressi rapporti instaurati dalla società con le lavoratrici e da elementi di supporto come il rispetto di un orario predeterminato. A tali rilievi, avvalorati da un apprezzamento esaustivo e coerente dei dati probatori raccolti, si affianca l’ulteriore considerazione della genericità delle censure che fanno leva sull’asserita autonomia delle -6 - lavoratrici.Considerazione che l’odierno ricorso non scalfisce in modo efficace. 2.3.–Le doglianze formulate con il primo mezzo, dietro lo schermo della violazione di legge, si limitano a contrapporre alla valutazione dei giudici d’appello, peraltro convergente con quella del Tribunale e accurata nel distinguere le diverse posizioni, una più appagante lettura dei dati di fatto acquisiti. Coglie nel segno, pertanto, l’eccezione d’inammissibilità formulata da entrambi i controricorrenti. 3.–Inammissibile è anche la seconda critica. 3.1.–Giova rammentare che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. può essere dedotta in sede di legittimità solo quando il giudice di merito abbia fatto gravare l’onere della prova su una parte diversa da quella che avrebbe dovuto assolverlo, in base alle regole di scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13395). La violazione dell’art. 2697 cod. civ. non può essere utilmente prospettata dinanzi a questa Corte, allorché si lamenti una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie,che abbia indotto il giudice a ritenere erroneamente assolto l’onere della prova. In tale ipotesi , si ravvisa un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, che può essere sindaca to in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui all ’ art. 360, primo comma, n. 5, c od . p roc . c iv . (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313). Quanto alla violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., può essere ritualmente censurata dinanzi a questa Corte quando il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione indicata , abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciuti (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio). -7 - È inammissibile, per contro, la diversa doglianza che addebita al giudice di avere attribuito , nel valutare le prove proposte dalle parti, maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: tale attività valutativa si colloca nell’alveo del prudente apprezzamento di cui all ’ art. 116 c od . p roc . c iv . (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867). Quanto, poi, al vizio di omesso esame di fatto decisivo, si deve ribadire che la valutazione delle prove raccolte, anche quando si tratti di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito. Le conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale, cui il giudice perviene, non possono esseresindacate in cassazione . Non è conforme al paradigma definitodall’art. 360, primo comma, n. 5,cod. p roc . c iv . qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, in esito all’esame del materiale istruttorio, mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 5, c od . proc. c iv . non consente , invero, di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,e di contrappo rre alla stessa una diversa interpretazione , al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito(fra le molte, Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553). 3.2.– Quanto agli obblighi contributivi sul compenso per lavoro straordinario e notturno, la Corte d’appello di Firenze, lungi dal dispensare la parte attrice in senso sostanziale dall’onere della prova o dal porre l’accento in via esclusiva sull’ammissione delle circostanze rilevanti, ha ponderato in maniera analitica tutti gli elementi istruttori raccolti. Fra questi elementi, spiccano la deposizione del consulente -8 - aziendale e le risultanze documentali dei turni e dei cronotachigrafi (pagina 4 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha poi illustrato le ragioni di dissenso rispetto agli argomenti spesi dal Tribunale in ordine alle carenze della prova documentale e ha scrutinato anche le considerazioni dell’odierna ricorrente, per confutarne la valenza decisiva (pagina 4 della sentenza impugnata). 3.3.–Anche il secondo mezzo non travalica i confini dell’apodittica contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanze di causa all’apprezzamento, logico e puntuale, compiuto daigiudici d’appello. In definitiva, anche tale censura si rivela inammissibile, come hanno eccepito le parti controricorrenti. 4.– In virtù delle considerazioni espos te, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile. 5.– Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e delle questioni dibattute riguardo a ciascuna delle parti controricorrenti, seguono la soccombenza. 6.–La declaratoria d’inammissibilità del ricorso, proposto dopo i l 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizioall’INPS, nell’importo di Euro 10.000,00 per compensi, diEuro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, e all’INAIL, nell’importo di Euro 2.000,00 per compensi, di Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. -9 - Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo d
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