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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21328/2026

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to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi di ricorso - con cui si denuncia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine, rispettivamente, all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen, alla mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e, infine, all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al riconoscimento delle circostanze e al giudizio di equivalenza o prevalenza, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella Specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i kl O G 4i [OSCURATO:PERSONA] 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; [OSCURATO:PERSONA] che i tre motivi di ricorso - con cui si denuncia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine, rispettivamente, all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen, alla mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e, infine, all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al riconoscimento delle circostanze e al giudizio di equivalenza o prevalenza, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella Specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] i kl O G 4i [OSCURATO:PERSONA] 7
Sentenza Cassazione n. 21328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris