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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13878/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada.

Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità: la Corte di appello, argomentando adeguatamente, ha ritenuto che la condotta non rivestisse i caratteri della particolare tenuità in considerazione del fatto che l'imputato, oltre ad essere sprovvisto di titolo abilitativo, si fosse posto alla guida di una vettura priva di copertura assicurativa.

Considerato che risulta egualmente valido l'ulteriore argomento indicato in sentenza, riguardante l'abitualità nel reato, avendo il prevenuto riportato altre due precedenti condanne per fatti analoghi (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 Rv. 278347).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta, nel motivo unico di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità: la Corte di appello, argomentando adeguatamente, ha ritenuto che la condotta non rivestisse i caratteri della particolare tenuità in considerazione del fatto che l'imputato, oltre ad essere sprovvisto di titolo abilitativo, si fosse posto alla guida di una vettura priva di copertura assicurativa. Considerato che risulta egualmente valido l'ulteriore argomento indicato in sentenza, riguardante l'abitualità nel reato, avendo il prevenuto riportato altre due precedenti condanne per fatti analoghi (cfr. Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 Rv. 278347). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
Sentenza Cassazione n. 13878/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris