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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08986/2023

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te: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il 9 giugno 1995; avverso la ordinanza n. 357/2022RMCP del Tribunale di Lecce del 26 luglio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 26 luglio 2022 il Tribunale di Lecce, sedente in qualità di giudice del riesame cautelare avverso i provvedimenti di carattere personale, ha confermato, in tal modo rigettando la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza con la quale, il precedente 13 giugno 2022 il Gip del Tribunale di Brindisi aveva disposto a carico del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto pesare sullo stesso gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di plurima cessione di sostanza stupefacente realizzato in concorso con altri soggetti ed avendo, altresì, ritenuto sia che, in esito al giudizio di merito relativo ai reati per i quali egli risulta essere indagato, l'Italiano possa essere condannato ad una pena superiore agli anni tre di reclusione, sia che sussista il concreto ed attuale pericolo che lo stesso, se non gravato dalla misura cautelare della custodia intramuraria, commetta nuovamente delitti della stessa specie di quelli per cui si procede.

Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, patrocinato dal proprio difensore fiduciario, l'indagato il quale ha articolato due motivi di impugnazione; con il primo di essi si è doluto del fatto che, quanto al fatto rubricato sub H) della provvisoria contestazione non vi sarebbero i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, posto che gli elementi valorizzati in sede cautelare, costituiti dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, non consentirebbero di attribuire all'Italiano, neppure a livello indiziario, i fatti di cui alla rubrica.

Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione della ordinanza impugnata in punto di riqualificazione dei fatti contestati nell'ambito della ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato.

Con riferimento al primo profilo dedotto, cioè la carenza indiziaria in relazione alla imputazione provvisoria rubricata sotto la lettera H) del libello accusatorio, si rileva, trattandosi di quella che abitualmente viene definita "droga parlata", che la interpretazione del significato da attribuire alle espressioni criptiche utilizzate nel corso di conversazioni telefoniche captate nell'ambito investigativo, costituisce un tema riservato ai giudici del merito, non potendo esso, pertanto, costituire argomento per lo sviluppo di censure in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938).

Nel caso che interessa il Tribunale di Lecce, che, giova ricordare, non è chiamato a rilevare la esistenza di elementi deponenti per la sicura responsabilità dell'Italiano in ordine alle condotte delittuose a lui provvisoriamente attribuite, ma, per quanto ora interessa, solo a verificare la sussistenza, in relazioni a tali condotte, di elementi integranti i gravi indizi di colpevolezza a carico di quello, ha, con motivazione sicuramente non manifestamente illogica, valorizzato la immediatezza temporale della conversazione, avente un contenuto palesemente allusivo, intercorsa fra il Mazza e l'Italiano con quella, di poco precedente, intercorsa fra il primo ed un potenziale destinatario di sostanza stupefacente, onde inferire che le indicazioni rivolte dal Mazza all'Italiano erano destinate ad indirizzare quest'ultimo verso il potenziale acquirente.

Date le riportate premesse in tema di limiti del sindacato della Corte di legittimità, risulta evidente la inammissibilità del motivo di impugnazione ora esaminato.

Con riferimento alla seconda doglianza, relativa alla mancata qualificazione dei fatti ascritti all'Italiano nell'ambito delle ipotesi delittuose di lieve entità, risulta del tutto conforme agli orientamenti di questa Corte nomofilattica l'esclusione che di tale ipotesi meno grave di reato ha operato il giudice del riesame, nonostante il verosimile non elevato valore ponderale delle singole transazione illecite poste in essere dall'Italiano e da coloro i quali concorrono nelle ipotesi di reato anche a lui ascritte, in funzione della reiterazione quasi quotidiana delle condotte criminose realizzate, indice questo più che corposo della possibilità per i concorrenti di attingere periodicamente ad un complessivo compendio di sostanza stupefacente di assai maggiore entità, così come evidenzia la estraneità alla minima offensività della condotta, tipico requisito della fattispecie delittuosa di cui al comma 5 dell'art,. 73 del dPR n. 309 del 1990, la natura, anche essa segnalata in sede di giurisdizione cautelare sostanzialmente professionale dell'attività illecita svolta dall'Italiano, come segnalato dal cospicuo numero, si tratta di ben 27 nominativi, dei possibili acquirenti a lui facenti capo.

Come, infatti, è stato rilevato, la incidenza del dato ponderale in relazione alla esistenza della ipotesi meno grave di illecito, se può essere decisiva laddove lo stesso si manifesti per la sua evidente esorbitanza Incompatibile rispetto alle Ipotesi di lieve entità, nelle diverse ipotesi in cui esso sia astrattamente compatibile sia con la ipotesi delittuosa ordinaria sia con quella di lieve entità, va supportata in sede motivazionale da parte del giudice del merito con altri elementi che pongano in luce la non minima offensività della condotta (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 ottobre 2016, n. 45694), cosa che nel caso di specie il Tribunale salentino ha fatto evidenziando gli altri elementi, dianzi ricordati, deponenti per la non lieve entità dei fatti in contestazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. perì. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

La permanenza in istato di custodia cautelare del ricorrente in esito alla presente decisione, impone l'effettuazione gli adempimenti, demandati alla Cancelleria della Corte, di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Br) il 9 giugno 1995; avverso la ordinanza n. 357/2022RMCP del Tribunale di Lecce del 26 luglio 2022; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Taranto, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza pronunziata in data 26 luglio 2022 il Tribunale di Lecce, sedente in qualità di giudice del riesame cautelare avverso i provvedimenti di carattere personale, ha confermato, in tal modo rigettando la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza con la quale, il precedente 13 giugno 2022 il Gip del Tribunale di Brindisi aveva disposto a carico del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, avendo ritenuto pesare sullo stesso gravi indizi di colpevolezza in merito al reato di plurima cessione di sostanza stupefacente realizzato in concorso con altri soggetti ed avendo, altresì, ritenuto sia che, in esito al giudizio di merito relativo ai reati per i quali egli risulta essere indagato, l'Italiano possa essere condannato ad una pena superiore agli anni tre di reclusione, sia che sussista il concreto ed attuale pericolo che lo stesso, se non gravato dalla misura cautelare della custodia intramuraria, commetta nuovamente delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione, patrocinato dal proprio difensore fiduciario, l'indagato il quale ha articolato due motivi di impugnazione; con il primo di essi si è doluto del fatto che, quanto al fatto rubricato sub H) della provvisoria contestazione non vi sarebbero i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, posto che gli elementi valorizzati in sede cautelare, costituiti dalle risultanze di intercettazioni telefoniche, non consentirebbero di attribuire all'Italiano, neppure a livello indiziario, i fatti di cui alla rubrica. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione della ordinanza impugnata in punto di riqualificazione dei fatti contestati nell'ambito della ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile e per tale lo stesso deve essere dichiarato. Con riferimento al primo profilo dedotto, cioè la carenza indiziaria in relazione alla imputazione provvisoria rubricata sotto la lettera H) del libello accusatorio, si rileva, trattandosi di quella che abitualmente viene definita "droga parlata", che la interpretazione del significato da attribuire alle espressioni criptiche utilizzate nel corso di conversazioni telefoniche captate nell'ambito investigativo, costituisce un tema riservato ai giudici del merito, non potendo esso, pertanto, costituire argomento per lo sviluppo di censure in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Corte di cassazione, Sezione III penale, 6 dicembre 2021, n. 44938). Nel caso che interessa il Tribunale di Lecce, che, giova ricordare, non è chiamato a rilevare la esistenza di elementi deponenti per la sicura responsabilità dell'Italiano in ordine alle condotte delittuose a lui provvisoriamente attribuite, ma, per quanto ora interessa, solo a verificare la sussistenza, in relazioni a tali condotte, di elementi integranti i gravi indizi di colpevolezza a carico di quello, ha, con motivazione sicuramente non manifestamente illogica, valorizzato la immediatezza temporale della conversazione, avente un contenuto palesemente allusivo, intercorsa fra il Mazza e l'Italiano con quella, di poco precedente, intercorsa fra il primo ed un potenziale destinatario di sostanza stupefacente, onde inferire che le indicazioni rivolte dal Mazza all'Italiano erano destinate ad indirizzare quest'ultimo verso il potenziale acquirente. Date le riportate premesse in tema di limiti del sindacato della Corte di legittimità, risulta evidente la inammissibilità del motivo di impugnazione ora esaminato. Con riferimento alla seconda doglianza, relativa alla mancata qualificazione dei fatti ascritti all'Italiano nell'ambito delle ipotesi delittuose di lieve entità, risulta del tutto conforme agli orientamenti di questa Corte nomofilattica l'esclusione che di tale ipotesi meno grave di reato ha operato il giudice del riesame, nonostante il verosimile non elevato valore ponderale delle singole transazione illecite poste in essere dall'Italiano e da coloro i quali concorrono nelle ipotesi di reato anche a lui ascritte, in funzione della reiterazione quasi quotidiana delle condotte criminose realizzate, indice questo più che corposo della possibilità per i concorrenti di attingere periodicamente ad un complessivo compendio di sostanza stupefacente di assai maggiore entità, così come evidenzia la estraneità alla minima offensività della condotta, tipico requisito della fattispecie delittuosa di cui al comma 5 dell'art,. 73 del dPR n. 309 del 1990, la natura, anche essa segnalata in sede di giurisdizione cautelare sostanzialmente professionale dell'attività illecita svolta dall'Italiano, come segnalato dal cospicuo numero, si tratta di ben 27 nominativi, dei possibili acquirenti a lui facenti capo. Come, infatti, è stato rilevato, la incidenza del dato ponderale in relazione alla esistenza della ipotesi meno grave di illecito, se può essere decisiva laddove lo stesso si manifesti per la sua evidente esorbitanza Incompatibile rispetto alle Ipotesi di lieve entità, nelle diverse ipotesi in cui esso sia astrattamente compatibile sia con la ipotesi delittuosa ordinaria sia con quella di lieve entità, va supportata in sede motivazionale da parte del giudice del merito con altri elementi che pongano in luce la non minima offensività della condotta (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 ottobre 2016, n. 45694), cosa che nel caso di specie il Tribunale salentino ha fatto evidenziando gli altri elementi, dianzi ricordati, deponenti per la non lieve entità dei fatti in contestazione. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. perì. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La permanenza in istato di custodia cautelare del ricorrente in esito alla presente decisione, impone l'effettuazione gli adempimenti, demandati alla Cancelleria della Corte, di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. p
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