CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04241/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] – di fiducia avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 ottobre 2025 il Tribunale di Torino ha: - respinto la richiesta avanzata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], di essere rimesso nel termine per impugnare la sentenza in data 5 giugno 2025 dal Tribunale della medesima città; - dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso la predetta sentenza con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico violazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 111-bis e 582 cod. proc. pen. Sulla premessa che la Corte di appello ha ritenuto inammissibile la modalità di presentazione dell’impugnazione avverso la sopra indicata sentenza del Tribunale per il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal Presidente del Tribunale con un provvedimento in data 27 marzo 2025 secondo le quali dette impugnazioni devono essere presentate, a pena di inammissibilità sul [OSCURATO:PERSONA] atti Penali, rileva il difensore dell’imputato di avere appreso che innanzi alla Corte di cassazione le impugnazioni possono essere presentate attraverso il sistema del “doppio binario” ovvero sia mediante il deposito mediante [OSCURATO:PERSONA], sia mediante deposito cartaceo, mentre presso il Tribunale di Torino è richiesta una modalità diversa, ciò comporta una disparità di trattamento della quale si chiede la risoluzione da parte della Corte di legittimità, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L’attuale assetto normativo relativamente al deposito degli atti di impugnazione sottostà alle seguenti regole: - l’art. 582 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla cd. “[OSCURATO:PERSONA]”, dispone al riguardo quanto segue: «1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall’articolo 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 1-bis. Le parti private possono presentare l’atto con le modalità di cui al comma 1 oppure personalmente, anche a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. In tal caso, il pubblico ufficiale addetto vi appone l’indicazione del giorno in cui riceve l’atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione». - a sua volta il richiamato art. 111-bis cod. proc. pen. così dispone nella parte qui di interesse: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175 bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici. … 3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica». - l’art. 175-bis, come visto richiamato dall’art. 111-bis cod. proc. pen., disciplina, poi, la problematica di accertamento e di comunicazione del malfunzionamento dei sistemi informatici, così testualmente disponendo: «1. Il malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia è certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestato sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, con modalità tali da assicurarne la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati. Il ripristino del corretto funzionamento è certificato, attestato e comunicato con le medesime modalità. 2. Le certificazioni, attestazioni e comunicazioni di cui al comma 1 contengono l'indicazione della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento, registrati, in relazione a ciascun settore interessato, dal direttore generale per i servizi informativi del Ministero della giustizia. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, nel caso di malfunzionamento del sistema non certificato ai sensi del comma 1, accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell'orario dell'inizio e della fine del malfunzionamento. 5. Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175». Alle disposizioni normative indicate si aggiungono, poi, le articolate disposizioni di diritto intertemporale di applicazione della novella normativa di cui agli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150/2022. In particolare, l’art. 87 del citato decreto legislativo, al comma 1, prevede che, con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della giustizia, vengano «definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale» e, al comma 3, prevede che, con analogo regolamento, vengano «individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione». Al comma 5, l’art. 87 prevede che le disposizioni dell’art. 111-bis si applichino a partire «dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati». L’art. 87-bis, poi, prevede che: «sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44»; «il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia». Sempre in materia va altresì evidenziato che l’art. 3, comma 1, del D.M. 29 dicembre 2023 n. 217 (come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206) prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, interni ed esterni, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell’art. 111 bis cod. proc. pen.»; peraltro, a norma del comma 9 del medesimo D.M. il deposito mediante PEC rimane consentito ai difensori soltanto nei «casi in cui il deposito può aver luogo anche con modalità non telematiche». Al riguardo la Corte di appello, nell’ordinanza impugnata, ha richiamato due provvedimenti del Presidente del Tribunale di Torino (rispettivamente in data 8 gennaio 2025 ed in data 27 marzo 2025) il primo dei quali accertava un malfunzionamento del sistema informatico con necessità di sospensione del funzionamento del relativo applicativo ed il secondo ne certificava la ripristinata regolarità con la conseguenza che - prosegue la Corte di appello - a far tempo dal 14 aprile 2025 tutti gli atti di appello interposti attraverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Torino devono essere presentati a pena di inammissibilità sul [OSCURATO:PERSONA] atti Penali (PDP), salvo il caso in cui il difensore dimostri di non avere potuto provvedere al deposito su detto [OSCURATO:PERSONA] a causa di un malfunzionamento dello stesso. Ha, ancora, osservato la Corte di appello: - che nel caso in esame il difensore dell’imputato in data 26 luglio 2025 ha presentato l’atto di appello mediante PEC senza addurre alcun tipo di malfunzionamento del PDP, peraltro neppure segnalato dall’ufficio impugnazioni del Tribunale; - che lo stesso difensore con memoria del 7 ottobre 2025 ha insistito per l’ammissibilità dell’impugnazione e, in subordine, ha chiesto la restituzione nel termine per depositare l’atto di appello, istanze ritenute non fondate anche per genericità; - che, comunque, eventuali difficolta addotte dal difensore al momento della presentazione dell’atto di appello risultano superate dalla circostanza che al 26 luglio 2025 il termine di scadenza per la presentazione dello stesso era ben lungi dal maturare. 3. Tutto ciò premesso, osserva il Collegio, che la Corte di appello - al di là del rilievo della assoluta genericità del ricorso qui in esame che, in quanto privo di qualsivoglia analisi o doglianza legata alla normativa sopra richiamata, già di per sé risulta caratterizzato da inammissibilità - ha proceduto correttamente nel caso qui in esame ad applicare la sanzione di inammissibilità espressamente prevista dalla legge per l’atto di appello presentato con modalità diverse da quelle indicate dalla normativa in materia e, di conseguenza, anche a rigettare la richiesta del difensore di essere rimesso nel termine per presentare l’impugnazione. Per solo dovere di completezza, alla luce della spiegazione richiesta dalla difesa del ricorrente delle ragioni per la quali innanzi a questa Corte di legittimità è ancora consentita la trasmissione degli atti difensivi a mezzo di [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente evidenziare che l’art. 3 del menzionato D.M. n. 217/2023 (come modificato dal D.M. n. 206/2024 ed intitolato “Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime.”) ha specificato che «Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: … tribunale ordinario», poi prevedendo alcune eccezioni ma che non riguardano il deposito di atti di impugnazione presso il Tribunale e successivamente prevedendo al comma 5, con riferimento ad altri uffici giudiziari tra i quali è espressamente indicata la Corte di cassazione che solo «A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche …». Ciò spiega le ragioni per le quali le modalità di trasmissione degli atti (tra i quali quelli di impugnazione) al Tribunale ed alla Corte di cassazione sono previste modalità diverse. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della s