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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34423/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, cod. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente spiegato, alla luce dei principi di diritto in più occasioni affermati dalla Corte di cassazione, perché la invocata attenuante non sia nella specie configurabile; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci e n Roma, il 25 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, cod. pen.; ritenuto il motivo inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente spiegato, alla luce dei principi di diritto in più occasioni affermati dalla Corte di cassazione, perché la invocata attenuante non sia nella specie configurabile; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci e n Roma, il 25 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 34423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris