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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 20733/2022

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llo, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bergamo, via T. Frizzoni n. 22, giusta procura allegata al ricorso; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 8 Fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], giusta la procura allegata al ricorso; -controricorrente- Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo Pubblico ministero presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia -intimati - per la cassazione del la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 135/2019 del 24.1.2019, in R.G. n. 275/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno14 giugno 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione impugna la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 135/2019 del 24.1.2019, in R.G. n. 275/2018, che ha integralmente respinto il suo reclamo proposto ai sensi degli artt. 162 e 18 l.f. avverso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo reso d a l Tribunale di Bergamo il 1 6 .1.2018 e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimentosocietario; 2.la corte ha premesso che: a) il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo, per l’assenza di un piano adeguato, la mancata assunzione dell’obbligo di garantire il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari come previsto dall’art. 160 ult. co. l.f. e l’inadeguatezza della attestazione, prendendo atto anche che la società non aveva depositato alcuna integrazione alla RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 8 proposta, né prodotto documentazione integrativa nonostante la convocazione a chiarimenti del 30.11.2017 e nessuno era comparso peressa in udienza; b) in pari data il tribunale, vista l’istanza formulata dal PM dapprima ai sensi dell’art. 7 l.f. e la successiva richiesta di fallimento ai sensi dell’art. 162 comma 2 l.f., provvedeva in conformità, tenuto conto che il successo del concordato, per stessa ammissione della proponente, si basava sull’apporto economico di un terzo, essendo la società senza attivo liquidabile a fronte dei debiti emersi ; c) avverso il decreto e la sentenza l’odierno ricorrente proponeva reclamo ai sensi degli artt. 18 e 162 l.f., deducendo, da un lato, l’inammissibilità della richiesta delPM ai sensi dell’art. 7 l.f., la mancata comunicazione della nuova istanza di fallimento, la mancata partecipazione della società all’udienza fissata ai sensi dell’art. 162l.f. e, dall’altro, l’infondatezza ed erroneità di tutte le statuizioni del tribunale relative al merito della proposta di concordato; 3.la stessa corte ha ritenuto che: a) la doglianza relativa all’inammissibilità dell’istanza formulata dal PM ai sensi dell’art. 7 l.f. rimane assorbita, in quanto la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata sulla base della richiesta comunque formulata durante l’udienza fissata ai sensi dell’art. 162 l.f.; b) la nuova istanza di fallimento (proposta con le conclusioni orali durante l’udienza ex art. 162 l.f.) non deve per forza tradursi in un formale ricorso, da notificare alla società fallenda in vista dell’udienza ai sensi dell’art. 15 l.f., che non è necessariase non fondata su elementi inediti ; c) la società non ha negato di essere stata formalmente convocata per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale quindi ben avrebbe potuto prendere parte e, in ogni caso, la sua mancata comparizione non ha comportato lesione – in termini addotta - del diritto di difesa, in considerazione dell’effetto devolutivo pieno del reclamo; d) quanto al sindacato del tribunale sul merito e sulla relazione dell’attestatoreex art. 161 l.f. ( considerata un mero assemblaggio di vuote formule di stile), la relativa disamina si è RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 8 svolta nel rispetto dei confini e del contenuto individuati da i principi fissati in sede di legittimità, quanto al giudizio di fattibilità e ben dovendo al tribunale essere fornito un approfondimento motivato delle conclusioni del professionista(assenti sulle cruciali questioni del debito bancario, dell’azzeramento del fondo rischi , del debito tributario da conseguente plusvalenza, dell’illustrazione della solvibilità del terzo cessionario dei diritti litigiosi, unico attivo concordatario, nemmeno altrimenti cauzionato quanto a proposta); e)fondato anche il rilievo del tribunale circa la mancata prestazione della fidejussione a garanzia dell’offerta di acquisto dell’attivo e della mancata adozione della procedura prevista dall’art. 182 quinquies l.f. in merito all’importo di euro 15.000,00 versato dal terzo per le spese di procedura, apparente pagamento integrante – per difetto di altri documenti indizianti di diverso titolo -un finanziamento da restituire, il tutto in un più ampio giudizio di non fattibilità del piano e di inattendibilità della relazione attestativa;f) quanto alla sentenza di fallimento, la reclamante non ha svolto alcun motivo di reclamo ulteriore rispetto a quello inerente all’istanza di fallimento già trattata; 4.il ricorso è su tre motivi e la curatela ha depositato controricorso per rispondervi; 5.con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente contesta l’aver la corte d’appello motivato solo su alcuni punti del reclamo, senza entrare nel merito degli altri, ritenendoli erroneamente assorbiti da quelli su cui è stata poi incentrat a la motivazione; 6.con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente contesta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui vengono affrontati i temi relativi a relazione dell’attestatore, garanzia fideiussoria e finanziamento eseguito da parte della società senza porrein essere la procedura dell’art. 182 quinquies l.f.; RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 8 7.con il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha considerato ammissibile l’istanza di dichiarazione fallimento del PM e la conseguente omissione della relativa notifica al debitore. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. il terzo motivo, che ha carattere pregiudiziale, investendo la regolarità del procedimento che ha condotto all’inammissibilità del concordato e all’accoglimento della (seconda) richiesta del P.M., è inammissibile; la corte ha accertato che il P.M. è inte rvenuto all’udienza fissata ex art.162 l.f. , appositamente convocata su precedenti contestazioni di insufficienza della proposta di concordato così come formulata dalla società debitrice; si tratta di circostanza che, per un verso, correttamente è stata giudicata assorbente ogni vizio di non pertinenza soggettiva di altra, precedente, richiesta formulata dalla stessa Procura della Repubblica ai sensi dell’art.7 l.f. e, dall’altro, riflettente una prerogativa propria della citata parte pubblica; il P.M., infatti, è parte necessaria del processo di concordato e la sua iniziativa ben può essere in autonomia esercitata, secondo la previsione testuale dell’art.162 l.f., proprio nell’ambito di tale fase e senza alcuna necessità di formalizzazione di un atto ad hoc di indispensabile notiziazione esterna e previa al debitore, essendo necessario e solo che quest’ultimo sia stato posto, come avvenuto, nella condizione di contraddire; 2.nella vicenda, non è contestato che la società aveva avuto piena conoscenza della convocazione e che la natura del procedimento è compatibile con l’esercizio variegato del diritto di difesa, potendo il debitore scegliere di depositare una memoria scritta, presenziare RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 8 all’udienza o far pervenire in altro modo controdeduzioni illustrative della propria posizione; sul punto, il ricorso pecca di non autosufficienza, non avendo la parte riportato, almeno per tratti essenziali, il decreto di convocazione da cui asserisce non rintracciabile gli estremi per la individuazione in concreto delle modalità di accesso alla udienza, di cui pur fa menzione non contestandone la ricezione e dunque la conoscenza; 3.in tema, vige inoltre il principio per cui, già nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo avviato con la domanda del debitore, non trova applicazione l’art.7 l.f. in senso stretto, posto che «la parte pubblica, una volta informata della proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, rassegnando in udienza le proprie conclusioni orali, che possono comprendere anche l'eventuale richiesta di fallimento dell'imprenditore in ragione della sua ritenuta insolvenza, di cui ha avuta conoscenza per effetto di detta partecipazione» (Cass.6649/2018; Cass. 643/2019 in motivazione); né vi è «la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un’udienza ex art. 15 l.fall., affatto necessaria» (Cass. 9574/2017, Cass. 13212/2021 ); e, come q uesta Corte ha spiegato con riguardo al procedimento di revoca (ma con esplicito richiamo anche a quello dell’art.162 l.f.), « qui è, dunque, la concreta dinamica del procedimento a farsi, essa stessa, «segnalazione» di insolvenza, e l'esistenza, o meno, in concreto, del corrispondentestato (..) investe il merito della richiesta di fallimento del Pubblico Ministero, non la legittimazione di quest'ultimo a proporla» (Cass.15809/2021, in motivazione, Cass.27936/2020,Cass. 12855/2019); 4.né infine si pone una questione di oggetto della do manda, posto che, come chiarito da Cass. 26005/2018(in motivazione), «accanto al petitum, chiaramente evincibile dalle conclusioni formulate a verbale, è esattamente individuabile anche il requisito della causa petendi, RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 8 giacché lo stato di insolvenza è quello desumibile dalla complessiva situazione fattuale e procedimentale, alla luce della stessa proposta concordataria», come esplicitamente ricostruito dal giudice di merito; 5.il primo motivo è inammissibile, già per violazione del principio di specificità dei motivi, desumibile dall’art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c. , avendo la ricorrente prospettato, oltre ad un inammissibile cumulo di mezzi eterogenei ai sensi dei nn. 3 e 5 del co.1 dell’art.360 c.p.c.(Cass.26874/2018), una complessiva censura cheomette di indicare in modo puntuale quali motivi di reclamo non sarebbero stati esaminati e con quale decisività ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione; tanto più che la genericità del motivo non inquadra la stessa ratio dell’assorbimento adottata dalla corte d’appello e manifestamente poggiante su una selezione di pregiudizialità delle questioni trattateed esaminate negativamente; il mezzo, infine e per il n.5 del co.1 dell’art.360 c.p.c.,confligge in pieno con i limiti residuati della censura della motivazione secondo l’insegnamento di Cass. s.u. 8053/2014;

6. il secondo motivo è, per le stesse ragioni del prec edente, inammissibile, reiterando un cumulo di mezzi non omogenei e contestando l’apprezzamento di fatto cui è giunto il giudice di merito nella valutazione, che gli compete, della fattibilità del piano di concordato (Cass. 13224/2021 ,11522/2020, 9061/2017 ) e dell’attendibilità e dovuta comprensibilità della relazione attestativa (Cass. 5653/2019, 5825/2018), secondo principi consolidati che rendono il mezzo, anche ai sensi dell’art.360bis c.p.c., inammissibile; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; da ciò consegue, oltre alla condanna del ricorrente alle spese, in applicazione del principio della soccombenza, e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 8 di 8 P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre ad euro 200 per rimborso, alla misura forfettaria del 15% sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo, rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Bergamo, via T. Frizzoni n. 22, giusta procura allegata al ricorso; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 8 Fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], giusta la procura allegata al ricorso; -controricorrente- Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo Pubblico ministero presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia -intimati - per la cassazione del la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 135/2019 del 24.1.2019, in R.G. n. 275/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno14 giugno 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione impugna la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 135/2019 del 24.1.2019, in R.G. n. 275/2018, che ha integralmente respinto il suo reclamo proposto ai sensi degli artt. 162 e 18 l.f. avverso il decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo reso d a l Tribunale di Bergamo il 1 6 .1.2018 e la contestuale sentenza dichiarativa di fallimentosocietario; 2.la corte ha premesso che: a) il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo, per l’assenza di un piano adeguato, la mancata assunzione dell’obbligo di garantire il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari come previsto dall’art. 160 ult. co. l.f. e l’inadeguatezza della attestazione, prendendo atto anche che la società non aveva depositato alcuna integrazione alla RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 8 proposta, né prodotto documentazione integrativa nonostante la convocazione a chiarimenti del 30.11.2017 e nessuno era comparso peressa in udienza; b) in pari data il tribunale, vista l’istanza formulata dal PM dapprima ai sensi dell’art. 7 l.f. e la successiva richiesta di fallimento ai sensi dell’art. 162 comma 2 l.f., provvedeva in conformità, tenuto conto che il successo del concordato, per stessa ammissione della proponente, si basava sull’apporto economico di un terzo, essendo la società senza attivo liquidabile a fronte dei debiti emersi ; c) avverso il decreto e la sentenza l’odierno ricorrente proponeva reclamo ai sensi degli artt. 18 e 162 l.f., deducendo, da un lato, l’inammissibilità della richiesta delPM ai sensi dell’art. 7 l.f., la mancata comunicazione della nuova istanza di fallimento, la mancata partecipazione della società all’udienza fissata ai sensi dell’art. 162l.f. e, dall’altro, l’infondatezza ed erroneità di tutte le statuizioni del tribunale relative al merito della proposta di concordato; 3.la stessa corte ha ritenuto che: a) la doglianza relativa all’inammissibilità dell’istanza formulata dal PM ai sensi dell’art. 7 l.f. rimane assorbita, in quanto la dichiarazione di fallimento è stata pronunciata sulla base della richiesta comunque formulata durante l’udienza fissata ai sensi dell’art. 162 l.f.; b) la nuova istanza di fallimento (proposta con le conclusioni orali durante l’udienza ex art. 162 l.f.) non deve per forza tradursi in un formale ricorso, da notificare alla società fallenda in vista dell’udienza ai sensi dell’art. 15 l.f., che non è necessariase non fondata su elementi inediti ; c) la società non ha negato di essere stata formalmente convocata per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale quindi ben avrebbe potuto prendere parte e, in ogni caso, la sua mancata comparizione non ha comportato lesione – in termini addotta - del diritto di difesa, in considerazione dell’effetto devolutivo pieno del reclamo; d) quanto al sindacato del tribunale sul merito e sulla relazione dell’attestatoreex art. 161 l.f. ( considerata un mero assemblaggio di vuote formule di stile), la relativa disamina si è RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 8 svolta nel rispetto dei confini e del contenuto individuati da i principi fissati in sede di legittimità, quanto al giudizio di fattibilità e ben dovendo al tribunale essere fornito un approfondimento motivato delle conclusioni del professionista(assenti sulle cruciali questioni del debito bancario, dell’azzeramento del fondo rischi , del debito tributario da conseguente plusvalenza, dell’illustrazione della solvibilità del terzo cessionario dei diritti litigiosi, unico attivo concordatario, nemmeno altrimenti cauzionato quanto a proposta); e)fondato anche il rilievo del tribunale circa la mancata prestazione della fidejussione a garanzia dell’offerta di acquisto dell’attivo e della mancata adozione della procedura prevista dall’art. 182 quinquies l.f. in merito all’importo di euro 15.000,00 versato dal terzo per le spese di procedura, apparente pagamento integrante – per difetto di altri documenti indizianti di diverso titolo -un finanziamento da restituire, il tutto in un più ampio giudizio di non fattibilità del piano e di inattendibilità della relazione attestativa;f) quanto alla sentenza di fallimento, la reclamante non ha svolto alcun motivo di reclamo ulteriore rispetto a quello inerente all’istanza di fallimento già trattata; 4.il ricorso è su tre motivi e la curatela ha depositato controricorso per rispondervi; 5.con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente contesta l’aver la corte d’appello motivato solo su alcuni punti del reclamo, senza entrare nel merito degli altri, ritenendoli erroneamente assorbiti da quelli su cui è stata poi incentrat a la motivazione; 6.con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente contesta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui vengono affrontati i temi relativi a relazione dell’attestatore, garanzia fideiussoria e finanziamento eseguito da parte della società senza porrein essere la procedura dell’art. 182 quinquies l.f.; RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 8 7.con il terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c., viene dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ha considerato ammissibile l’istanza di dichiarazione fallimento del PM e la conseguente omissione della relativa notifica al debitore. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. il terzo motivo, che ha carattere pregiudiziale, investendo la regolarità del procedimento che ha condotto all’inammissibilità del concordato e all’accoglimento della (seconda) richiesta del P.M., è inammissibile; la corte ha accertato che il P.M. è inte rvenuto all’udienza fissata ex art.162 l.f. , appositamente convocata su precedenti contestazioni di insufficienza della proposta di concordato così come formulata dalla società debitrice; si tratta di circostanza che, per un verso, correttamente è stata giudicata assorbente ogni vizio di non pertinenza soggettiva di altra, precedente, richiesta formulata dalla stessa Procura della Repubblica ai sensi dell’art.7 l.f. e, dall’altro, riflettente una prerogativa propria della citata parte pubblica; il P.M., infatti, è parte necessaria del processo di concordato e la sua iniziativa ben può essere in autonomia esercitata, secondo la previsione testuale dell’art.162 l.f., proprio nell’ambito di tale fase e senza alcuna necessità di formalizzazione di un atto ad hoc di indispensabile notiziazione esterna e previa al debitore, essendo necessario e solo che quest’ultimo sia stato posto, come avvenuto, nella condizione di contraddire; 2.nella vicenda, non è contestato che la società aveva avuto piena conoscenza della convocazione e che la natura del procedimento è compatibile con l’esercizio variegato del diritto di difesa, potendo il debitore scegliere di depositare una memoria scritta, presenziare RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 8 all’udienza o far pervenire in altro modo controdeduzioni illustrative della propria posizione; sul punto, il ricorso pecca di non autosufficienza, non avendo la parte riportato, almeno per tratti essenziali, il decreto di convocazione da cui asserisce non rintracciabile gli estremi per la individuazione in concreto delle modalità di accesso alla udienza, di cui pur fa menzione non contestandone la ricezione e dunque la conoscenza; 3.in tema, vige inoltre il principio per cui, già nell’ambito di un procedimento di concordato preventivo avviato con la domanda del debitore, non trova applicazione l’art.7 l.f. in senso stretto, posto che «la parte pubblica, una volta informata della proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 5, l.fall., partecipa ordinariamente al procedimento, rassegnando in udienza le proprie conclusioni orali, che possono comprendere anche l'eventuale richiesta di fallimento dell'imprenditore in ragione della sua ritenuta insolvenza, di cui ha avuta conoscenza per effetto di detta partecipazione» (Cass.6649/2018; Cass. 643/2019 in motivazione); né vi è «la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un’udienza ex art. 15 l.fall., affatto necessaria» (Cass. 9574/2017, Cass. 13212/2021 ); e, come q uesta Corte ha spiegato con riguardo al procedimento di revoca (ma con esplicito richiamo anche a quello dell’art.162 l.f.), « qui è, dunque, la concreta dinamica del procedimento a farsi, essa stessa, «segnalazione» di insolvenza, e l'esistenza, o meno, in concreto, del corrispondentestato (..) investe il merito della richiesta di fallimento del Pubblico Ministero, non la legittimazione di quest'ultimo a proporla» (Cass.15809/2021, in motivazione, Cass.27936/2020,Cass. 12855/2019); 4.né infine si pone una questione di oggetto della do manda, posto che, come chiarito da Cass. 26005/2018(in motivazione), «accanto al petitum, chiaramente evincibile dalle conclusioni formulate a verbale, è esattamente individuabile anche il requisito della causa petendi, RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 8 giacché lo stato di insolvenza è quello desumibile dalla complessiva situazione fattuale e procedimentale, alla luce della stessa proposta concordataria», come esplicitamente ricostruito dal giudice di merito; 5.il primo motivo è inammissibile, già per violazione del principio di specificità dei motivi, desumibile dall’art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c. , avendo la ricorrente prospettato, oltre ad un inammissibile cumulo di mezzi eterogenei ai sensi dei nn. 3 e 5 del co.1 dell’art.360 c.p.c.(Cass.26874/2018), una complessiva censura cheomette di indicare in modo puntuale quali motivi di reclamo non sarebbero stati esaminati e con quale decisività ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione; tanto più che la genericità del motivo non inquadra la stessa ratio dell’assorbimento adottata dalla corte d’appello e manifestamente poggiante su una selezione di pregiudizialità delle questioni trattateed esaminate negativamente; il mezzo, infine e per il n.5 del co.1 dell’art.360 c.p.c.,confligge in pieno con i limiti residuati della censura della motivazione secondo l’insegnamento di Cass. s.u. 8053/2014; 6. il secondo motivo è, per le stesse ragioni del prec edente, inammissibile, reiterando un cumulo di mezzi non omogenei e contestando l’apprezzamento di fatto cui è giunto il giudice di merito nella valutazione, che gli compete, della fattibilità del piano di concordato (Cass. 13224/2021 ,11522/2020, 9061/2017 ) e dell’attendibilità e dovuta comprensibilità della relazione attestativa (Cass. 5653/2019, 5825/2018), secondo principi consolidati che rendono il mezzo, anche ai sensi dell’art.360bis c.p.c., inammissibile; il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; da ciò consegue, oltre alla condanna del ricorrente alle spese, in applicazione del principio della soccombenza, e liquidazione come meglio da dispositivo, la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). RG 8412/2019- g.est. m.ferro Pag. 8 di 8 P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in euro 7.000, oltre ad euro 200 per rimborso, alla misura forfettaria del 15% sul compenso e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]
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