CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11470/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUCE' ANTONELLA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 130. R.G. 35153 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen. - non è consentito poiché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e clisattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, nelle quali la Corte territoriale evidenzia i motivi per i quali non sia configurabile lo stato di necessità, citando all'uopo plurimi arresti della giurisprudenza di legittimità); considerato che il secondo motivo, che contesta la carenza della motivazione in ordine alla violazione del principio del ne bis in idem, al diniego di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen. ed all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio (segnatamente all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, soprattutto nei confronti della Bucè), è generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso il motivo è manifestamente infondato: quanto alla violazione del principio del ne bis in idem ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che la sentenza evidenzia come l'iniziale occupazione sia stata interrotta dalla precedente sentenza di condanna, per poi riprendere e valuta globalmente l'intero periodo durante il quale si è protratta l'occupazione per escludere la particolare tenuità del fatto; quanto al trattamento sanzionatorio, la determinazione della pena implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (a pagina 4 la sentenza impugnata nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione del lungo periodo durante il quale si è prolungata l'illegittima occupazione, elemento questo che viene tenuto in considerazione anche per calcolare il modesto aumento di pena per la continuazione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 130. R.G. 35153 - 2023 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il