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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 12577/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 del GIP TRIBUNALE di Grossetodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione emessa indata 10 luglio 2025 con cui il GIP del Tribunale di Grosseto – in sede esecutiva - ha respintola domanda di rideterminazione della pena in riferimento a quanto deciso da Corte Cost. n.86 del 2024 (circa la attenuante della lieve entità del fatto) .Al primo motivo di ricorso si deduce vizio del procedimento per pretesa incompatibilitàdel giudice.

Si evidenzia in particolare che il giudice dell’esecuzione che si è pronunziato è lamedesima persona fisica del giudice di cognizione.

Pur non essendovi un espresso divieto dilegge si evidenzia che nel caso concreto vi sarebbe stato un evidente condizionamento,posto che il provvedimento impugnato evidenzia che nella sentenza emessa in cognizione(pur posteriore al deposito di Corte cost. 86 del 2024) il tema non è stato affrontato, conconseguente formazione del giudicato.

Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge.

La attenuante, proprio inragione delle concrete modalità di realizzazione del fatto, andava riconosciuta in sedeesecutiva.Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata proposizionedel dubbio di legittimità costituzionale relativo all’art.656 cod.proc.pen. .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero, quanto al primo motivo, lo stesso muove da una impostazione erronea indiritto, posto che non vi è nessuna norma processuale che introduca la incompatibilità di cuiil difensore discetta.

In ogni caso, eventuali questioni in tema di incompatibilità andavanoprecisato da Sez.

U n. 23122 del 27.1.2011, ric.

Tanzi nel sistema del codice di procedurapenale né le incompatibilità predefinite dal legislatore nell'art. 34 cod. proc. pen. né,tantomeno, i motivi di astensione che possono dar luogo a ricusazione e quelli ulteriormenteprevisti in via autonoma per la ricusazione, costituiscono mai, di per sé, cause dirette dinullità della pronunzia del giudice che si trovi in una delle situazioni descritte, potendo leparti farle valere esclusivamente mediante la tempestiva instaurazione della procedura degliartt. 37 e seguenti del codice di rito .Ed ancora, passando ai motivi residui, è corretta la tesi – sposata nella decisioneimpugnata - per cui le decisioni di merito posteriori al deposito della decisione Corte cost. n.86 del 2024 nel cui ambito non sia stato chiesto ed affrontato il tema della lieve entità delfatto non possono essere riviste, dato che la rimodulazione (eventuale) del giudicato hasenso solo nelle ipotesi in cui la sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale siaintervenuta posteriormente alla formazione del giudicato (si veda in caso analogo: in tema disequestro di persona a scopo di estorsione, il condannato con sentenza divenutairrevocabile prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nellaparte in cui non prevedeva l'attenuante della lieve entità del fatto di cui Corte cost., sent. 19marzo 2012, n. 68, può richiedere, con incidente di esecuzione, l'applicazione della predettaexecutivis" è tenuto a compiere una valutazione circa la sussistenza della circostanza neilimiti consentiti dalla decisione di merito, ovvero sulla base delle risultanze acquisite e degliapprezzamenti operati, in base ad esse, nel giudizio di cognizione, Sez. 1, n. 5973 del04/12/2014, dep. 2015, Ciriello, Rv. 262270 - 01).

Dunque nessuna ulteriore valutazionepoteva essere operata, nel caso qui in esame, in sede esecutiva.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 del GIP TRIBUNALE di Grossetodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione emessa indata 10 luglio 2025 con cui il GIP del Tribunale di Grosseto – in sede esecutiva - ha respintola domanda di rideterminazione della pena in riferimento a quanto deciso da Corte Cost. n.86 del 2024 (circa la attenuante della lieve entità del fatto) .Al primo motivo di ricorso si deduce vizio del procedimento per pretesa incompatibilitàdel giudice. Si evidenzia in particolare che il giudice dell’esecuzione che si è pronunziato è lamedesima persona fisica del giudice di cognizione. Pur non essendovi un espresso divieto dilegge si evidenzia che nel caso concreto vi sarebbe stato un evidente condizionamento,posto che il provvedimento impugnato evidenzia che nella sentenza emessa in cognizione(pur posteriore al deposito di Corte cost. 86 del 2024) il tema non è stato affrontato, conconseguente formazione del giudicato. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. La attenuante, proprio inragione delle concrete modalità di realizzazione del fatto, andava riconosciuta in sedeesecutiva.Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla mancata proposizionedel dubbio di legittimità costituzionale relativo all’art.656 cod.proc.pen. .[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero, quanto al primo motivo, lo stesso muove da una impostazione erronea indiritto, posto che non vi è nessuna norma processuale che introduca la incompatibilità di cuiil difensore discetta. In ogni caso, eventuali questioni in tema di incompatibilità andavanoprecisato da Sez. U n. 23122 del 27.1.2011, ric. Tanzi nel sistema del codice di procedurapenale né le incompatibilità predefinite dal legislatore nell'art. 34 cod. proc. pen. né,tantomeno, i motivi di astensione che possono dar luogo a ricusazione e quelli ulteriormenteprevisti in via autonoma per la ricusazione, costituiscono mai, di per sé, cause dirette dinullità della pronunzia del giudice che si trovi in una delle situazioni descritte, potendo leparti farle valere esclusivamente mediante la tempestiva instaurazione della procedura degliartt. 37 e seguenti del codice di rito .Ed ancora, passando ai motivi residui, è corretta la tesi – sposata nella decisioneimpugnata - per cui le decisioni di merito posteriori al deposito della decisione Corte cost. n.86 del 2024 nel cui ambito non sia stato chiesto ed affrontato il tema della lieve entità delfatto non possono essere riviste, dato che la rimodulazione (eventuale) del giudicato hasenso solo nelle ipotesi in cui la sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale siaintervenuta posteriormente alla formazione del giudicato (si veda in caso analogo: in tema disequestro di persona a scopo di estorsione, il condannato con sentenza divenutairrevocabile prima della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 630 cod. pen., nellaparte in cui non prevedeva l'attenuante della lieve entità del fatto di cui Corte cost., sent. 19marzo 2012, n. 68, può richiedere, con incidente di esecuzione, l'applicazione della predettaexecutivis" è tenuto a compiere una valutazione circa la sussistenza della circostanza neilimiti consentiti dalla decisione di merito, ovvero sulla base delle risultanze acquisite e degliapprezzamenti operati, in base ad esse, nel giudizio di cognizione, Sez. 1, n. 5973 del04/12/2014, dep. 2015, Ciriello, Rv. 262270 - 01). Dunque nessuna ulteriore valutazionepoteva essere operata, nel caso qui in esame, in sede esecutiva.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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