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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04196/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04U0P3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022 la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 17 febbraio 2021 (irrevocabile il 2 luglio 2021).

Ha rilevato che precedente analoga istanza era già stata esaminata e, con ordinanza del 23 novembre 2021, era stata dichiarata inammissibile perché proposta dal difensore in difetto di idonea e specifica procura.

2. Contro l'ordinanza del 17 febbraio 2022, Mateiu ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale.

Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione osservando: in primo luogo, che l'ordinanza del 23 novembre 2021, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di rescissione, è stata fatta oggetto di ricorso per Cassazione; in secondo luogo, che è stato il giudice dell'esecuzione, cui era stata proposta istanza ai sensi degli artt. 670 e 671 cod. proc. pen., a riqualificare uno dei motivi come richiesta di rescissione del giudicato e a trasmettere gli atti alla Corte di appello.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità

5. Risulta dagli atti che, con atto depositato il 15 settembre 2021, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiese ai Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai delitti oggetto dì tre condanne definitive pronunciate dal Tribunale di Vicenza.

Con altro atto, depositato il 2 ottobre 2021 presso il medesimo ufficio giudiziario, il difensore chiese anche «l'annullamento (previa sospensione dell'esecuzione in atto)» della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 17 febbraio 2021 (irrevocabile il 2 luglio 2021) con la quale Mateiu era stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sette di reclusione ed € 2.000,00 di multa.

A sostegno della seconda istanza il difensore rilevò: che il processo concluso con la pronuncia della sentenza del Tribunale di Trieste si era svolto in assenza di Mateiu; che egli non aveva conoscenza della celebrazione del processo; che, quando il giudizio si era svolto, Mateiu era detenuto nella casa circondariale di Vicenza.

Il giudice dell'esecuzione qualificò l'istanza come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen. e ne dispose la trasmissione alla Corte di appello di Trieste.

Con l'ordinanza oggi impugnata la Corte di appello di Trieste si è limitata a prendere atto che un'identica richiesta di rescissione del giudicato era stata già depositata ed era stata dichiarata inammissibile, con ordinanza del 23 novembre 2021, perché sottoscritta dal solo difensore, cui non era stato conferito il potere di chiedere la rescissione, come previsto invece dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Il provvedimento del 23 novembre 2021 è stato confermato da questa Corte di legittimità (Sez. 7, n. 38498, del 9 settembre 2022); si è rilevato in proposito che la procura allegata all'istanza di rescissione era «inequivocamente riferita a procedimenti di competenza del Giudice dell'esecuzione ed alle altre istanze previste dall'ordinamento penitenziario, quindi ad atti diversi dalla rescissione del giudicato di competenza della Corte di appello ex art. 629-bis cod. proc. pen.».

6. Il ricorrente sostiene che, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Trieste, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza di rescissione del giudicato ritualmente proposta, ma l'argomento è privo di pregio atteso che tale valutazione è di esclusiva competenza della Corte di appello.

Il ricorrente non sostiene, invece, e neppure tenta di documentare, che la richiesta depositata il 2 ottobre 2021 al Tribunale di Trieste in funzione di giudice dell'esecuzione fosse corredata da una procura speciale conferita ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen.

Non si può ignorare, peraltro, che, ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, la richiesta di rescissione del giudicato deve essere presentata «a pena di inammissibilità» alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, sicché la richiesta depositata presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza sarebbe comunque inammissibile anche se a sottoscriverla fosse stato un difensore munito di procura speciale.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04U0P3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022 la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 17 febbraio 2021 (irrevocabile il 2 luglio 2021). Ha rilevato che precedente analoga istanza era già stata esaminata e, con ordinanza del 23 novembre 2021, era stata dichiarata inammissibile perché proposta dal difensore in difetto di idonea e specifica procura. 2. Contro l'ordinanza del 17 febbraio 2022, Mateiu ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore munito di procura speciale. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza di motivazione osservando: in primo luogo, che l'ordinanza del 23 novembre 2021, con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di rescissione, è stata fatta oggetto di ricorso per Cassazione; in secondo luogo, che è stato il giudice dell'esecuzione, cui era stata proposta istanza ai sensi degli artt. 670 e 671 cod. proc. pen., a riqualificare uno dei motivi come richiesta di rescissione del giudicato e a trasmettere gli atti alla Corte di appello. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. 4. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità 5. Risulta dagli atti che, con atto depositato il 15 settembre 2021, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiese ai Tribunale di Trieste, in funzione di giudice dell'esecuzione, l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai delitti oggetto dì tre condanne definitive pronunciate dal Tribunale di Vicenza. Con altro atto, depositato il 2 ottobre 2021 presso il medesimo ufficio giudiziario, il difensore chiese anche «l'annullamento (previa sospensione dell'esecuzione in atto)» della sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 17 febbraio 2021 (irrevocabile il 2 luglio 2021) con la quale Mateiu era stato condannato alla pena di anni cinque, mesi sette di reclusione ed € 2.000,00 di multa. A sostegno della seconda istanza il difensore rilevò: che il processo concluso con la pronuncia della sentenza del Tribunale di Trieste si era svolto in assenza di Mateiu; che egli non aveva conoscenza della celebrazione del processo; che, quando il giudizio si era svolto, Mateiu era detenuto nella casa circondariale di Vicenza. Il giudice dell'esecuzione qualificò l'istanza come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 625-ter cod. proc. pen. e ne dispose la trasmissione alla Corte di appello di Trieste. Con l'ordinanza oggi impugnata la Corte di appello di Trieste si è limitata a prendere atto che un'identica richiesta di rescissione del giudicato era stata già depositata ed era stata dichiarata inammissibile, con ordinanza del 23 novembre 2021, perché sottoscritta dal solo difensore, cui non era stato conferito il potere di chiedere la rescissione, come previsto invece dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento del 23 novembre 2021 è stato confermato da questa Corte di legittimità (Sez. 7, n. 38498, del 9 settembre 2022); si è rilevato in proposito che la procura allegata all'istanza di rescissione era «inequivocamente riferita a procedimenti di competenza del Giudice dell'esecuzione ed alle altre istanze previste dall'ordinamento penitenziario, quindi ad atti diversi dalla rescissione del giudicato di competenza della Corte di appello ex art. 629-bis cod. proc. pen.». 6. Il ricorrente sostiene che, trasmettendo gli atti alla Corte di appello di Trieste, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto l'istanza di rescissione del giudicato ritualmente proposta, ma l'argomento è privo di pregio atteso che tale valutazione è di esclusiva competenza della Corte di appello. Il ricorrente non sostiene, invece, e neppure tenta di documentare, che la richiesta depositata il 2 ottobre 2021 al Tribunale di Trieste in funzione di giudice dell'esecuzione fosse corredata da una procura speciale conferita ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. Non si può ignorare, peraltro, che, ai sensi dell'art. 629-bis, comma 2, la richiesta di rescissione del giudicato deve essere presentata «a pena di inammissibilità» alla Corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, sicché la richiesta depositata presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza sarebbe comunque inammissibile anche se a sottoscriverla fosse stato un difensore munito di procura speciale. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 gennai