CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11683/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. SICILIA n.2435/2022 depositatail 22/03/2022Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 25642/2022Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 11683/2026Data pubblicazione 29/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/04/2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ilena Balsamo