CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07554/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24238/2022 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente –nonchéAGENZIE DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE- intimata -proposto avverso la sentenza n. 612/01/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata l’8 marzo 2022;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento n. 014 2016 002110473801, a lui notificata in qualità di coobbligato, relativa alle iscrizioni aruolo effettuate a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, ai sensidell’art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, e piùspecificamente a seguito della sentenza della Commissione tributariaregionale della Puglia n. 1587/10/2016, che aveva confermato, anchein secondo grado, la legittimità di tre avvisi di accertamento(TVF041500497/2013, TVF041500510/2013 e TVF041500511/2013)diretti al recupero di Iva e II.DD. per gli anni 2004, 2005 e 2006,emessi nel 2013 a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], di cuiil Ferrante era stato legale rappresentante fino alla data di estinzionedell’associazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello di [OSCURATO:PERSONA], accolse il gravame, evidenziando, inNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026sintesi, che l’illegittimità della pretesa tributaria siccome esercitata conavvisi di accertamento emessi allorché l’associazione contribuente eragià estinta – illegittimità di fatto riconosciuta in due sentenze delmedesimo Ufficio, la n. 24/2022 e la n. 1954/2019 – determinava, invia consequenziale, l’illegittimità di tutti gli atti, compresa la cartella dipagamento oggetto di impugnazione, successivamente notificati adAldo Ferrante quale coobbligato solidale.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione basato su un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.5. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 2495 cod.civ. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che l’estinzionedell’associazione sportiva avesse determinato l’illegittimità dellapretesa impositiva verso la stessa nonché verso il suo legalerappresentante, si è posta in contrasto con l’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui i componenti diun’associazione sono sempre coobbligati al pagamento dei debititributari dell’ente sicché, dopo la cessazione dello stesso, essi sonotenuti a versare i tributi non assolti dal disciolto sodalizio associativo.2. Il motivo è fondato nei termini che di seguito meglio si precisano.2.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facentecarico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026quelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.2.2. È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).2.3. Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella dipagamento per cui è causa proprio in quanto soggetto che, all’epocadel sorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legalerappresentante di questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità èquindi irrilevante che egli sia eventualmente rimasto estraneo – inproprio – agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati allaformazione del ruolo, poiché era legittimato ad impugnare, unitamentealla cartella, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificatipersonalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo ente, qualedebitore principale.2.4. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’UfficioNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026finanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).2.5. La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l'iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatticostitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.2.6. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottateNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026in esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».2.7. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).2.8. Nel caso di specie i giudici di appello hanno fondato la lorodecisione sull’affermazione per cui l’estinzione dell’associazione nonriconosciuta «con il contestuale venir meno della legittimazioneprocessuale attiva e passiva, postula la invalidità di tutti gli attisuccessivamente posti in essere o ricevuti dall’odierno appellante nellaspecifica qualità di ex legale rappresentante, e quindi anche dellacartella di pagamento notificata il 13.10.2916 a distanza di oltre 10anni dall’estinzione della società».2.9. Orbene, la sentenza impugnata, nel ritenere che la pretesatributaria rivolta nei confronti dell’estinta associazione sportiva fosseillegittima per il solo fatto che i sopra menzionati avvisi di accertamentoerano stati notificati ad un soggetto che, una volta estinto l’ente, eraormai privo della legale rappresentanza dello stesso, e che taleillegittimità avesse comportato di conseguenza l’invalidità della cartellaNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026di pagamento successivamente notificata all’ex legale rappresentantedel disciolto sodalizio, come se tra l’avviso di accertamento a carico deldebitore principale e la cartella di pagamento emessa nei confrontidell’obbligato solidale vi fosse un rapporto di presupposizionenecessaria, ha fatto malgoverno dei superiori insegnamenti.La sentenza è in contrasto con i principi sopra ricordati anche nellaparte in cui ha ritenuto, a rafforzamento della principale ratiodecidendi, che l’Ufficio non avesse dato prova della sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 2495 cod. civ. per poter avanzare una pretesacreditoria nei confronti dell’ex legale rappresentante dell’associazionesportiva estinta. A questo riguardo è sufficiente osservare – anche aldi là di ogni considerazione in merito alla questione dell’estensibilitàdell’art. 2495 cod. civ., dettato in materia di società, all’ipotesi diestinzione di associazione non riconosciuta – che la responsabilità dellegale rappresentante dell’associazione all’epoca dell’insorgere delleobbligazioni tributarie, posizione che di per sé comporta la nascita insuo capo di un’obbligazione solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ., la cuisorte non è in alcun modo influenzata dalla successiva estinzionedell’ente.2.10. Né può in contrario rilevare quanto statuito dalla Commissionetributaria regionale della Puglia nella sentenza n. 1954/2019, che ilGiudice d’appello ha richiamato ritenendo che i principi da essa sanciticon riguardo ad una causa promossa dal Ferrante per l’impugnazionedella cartella di pagamento n. 1420160017441851 potessero trovareapplicazione anche nella presente controversia, e così condurreall’annullamento dell’atto impugnato per difetto di notificazionedell’atto impositivo prodromico nei confronti dell’ex legalerappresentante dell’Associazione. Al riguardo è sufficiente osservareche la richiamata sentenza della CTR n. 1954/2019 è stata cassata daNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026questa Corte con ordinanza n. 6175/2022, mentre la successivaimpugnazione per revocazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso taleultima pronuncia è stata rigettata con ordinanza di questa Corte n.31533/2023.Deve di contro rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalcontroricorrente, della pretesa contenuta negli avvisi prodromici allacartella di pagamento per cui è causa – gli avvisi di accertamento n.TVF041500497/2023, n. TVF041500510/2013, e n.TVF041500511/2013 – emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dilegale rappresentante dell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fossegiunto a conoscenza ben prima della notifica della cartella. QuestaCorte, con ordinanza n. 4901/2026, pronunciata all’esito del giudizio diimpugnazione avverso i tre indicati atti impositivi, ha infatti evidenziatoche è pacifico che gli avvisi di cui trattasi, emessi a caricodell’associazione sportiva, sono stati notificati all’ex legalerappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio eletto(v. punto 4.1 della citata ordinanza; sulla medesima falsariga, Cass. n.5216/2026, concernente la sentenza n. 1860/2018 della Ctr dellaPuglia citata a pag. 5 del controricorso, nonché Cass. n. 4955/2026,resa tra le stesse parti dell’odierno giudizio). Non ha quindi trovatoriscontro la denunciata lesione del diritto di difesa dell’odiernocontroricorrente, posto che egli risponde dei debiti d’impostadell’Associazione pur sempre perché ne è stato legale rappresentantee quale legale rappresentante è stato posto a conoscenza della pretesa,compendiata nei vari avvisi che, sempre nella qualità di legalerappresentante dell’Associazione, ha regolarmente ricevuto edimpugnato.3. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dellasentenza e rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Puglia in diversa composizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026Numero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAOggetto: cartella dipagamento – legalerappresentante diassociazione sportiva –Composta da obbligazione solidaleAngelina-[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.24238/2022Gianluca Grasso - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - AC -[OSCURATO:DATA_NASCITA]Luigi D’Alessandro - Consigliere rel. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24238/2022 R.G. proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in L’Aquila,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1- controricorrente –nonchéAGENZIE DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE- intimata -proposto avverso la sentenza n. 612/01/2022, della Commissionetributaria regionale della Puglia, depositata l’8 marzo 2022;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Bari la cartella di pagamento n. 014 2016 002110473801, a lui notificata in qualità di coobbligato, relativa alle iscrizioni aruolo effettuate a titolo provvisorio, in pendenza di giudizio, ai sensidell’art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992, e piùspecificamente a seguito della sentenza della Commissione tributariaregionale della Puglia n. 1587/10/2016, che aveva confermato, anchein secondo grado, la legittimità di tre avvisi di accertamento(TVF041500497/2013, TVF041500510/2013 e TVF041500511/2013)diretti al recupero di Iva e II.DD. per gli anni 2004, 2005 e 2006,emessi nel 2013 a carico dell’[OSCURATO:PERSONA], di cuiil Ferrante era stato legale rappresentante fino alla data di estinzionedell’associazione.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia, investitadell’appello di [OSCURATO:PERSONA], accolse il gravame, evidenziando, inNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026sintesi, che l’illegittimità della pretesa tributaria siccome esercitata conavvisi di accertamento emessi allorché l’associazione contribuente eragià estinta – illegittimità di fatto riconosciuta in due sentenze delmedesimo Ufficio, la n. 24/2022 e la n. 1954/2019 – determinava, invia consequenziale, l’illegittimità di tutti gli atti, compresa la cartella dipagamento oggetto di impugnazione, successivamente notificati adAldo Ferrante quale coobbligato solidale.4. Avverso la pronuncia del secondo Giudice l’Agenzia delle entrate haproposto ricorso per cassazione basato su un motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.5. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 2495 cod.civ. poiché la sentenza impugnata, nel ritenere che l’estinzionedell’associazione sportiva avesse determinato l’illegittimità dellapretesa impositiva verso la stessa nonché verso il suo legalerappresentante, si è posta in contrasto con l’indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità secondo cui i componenti diun’associazione sono sempre coobbligati al pagamento dei debititributari dell’ente sicché, dopo la cessazione dello stesso, essi sonotenuti a versare i tributi non assolti dal disciolto sodalizio associativo.2. Il motivo è fondato nei termini che di seguito meglio si precisano.2.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quelloper cui il legale rappresentante di associazione non riconosciutarisponde in via diretta e solidale dell’obbligazione tributaria facentecarico all’ente, e ciò in ragione della sua stessa posizione, che, inassenza di elementi di segno contrario, consente di presumere in capoa lui il ruolo di direzione della gestione complessiva dell’enterappresentato, ruolo che, per le obbligazioni ex lege quali sono appuntoNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026quelle tributarie, costituisce la base giustificativa dell’attivazione dellaresponsabilità solidale ex art. 38 cod. civ. (così Cass. n. 4747/2020;Cass. n. 25650/2018; v. anche Cass. n. 899/2022 nonché, piùrecentemente, Cass. n. 11869/2024).Tale responsabilità diretta e personale non viene meno, come è ovvio,per effetto dell’estinzione dell’associazione non riconosciuta,trattandosi di responsabilità che, pur collegata a quella dell’ente, nerimane comunque distinta.2.2. È stato anche affermato che è valido l’avviso di accertamentointestato ad un’associazione non riconosciuta, emessosuccessivamente alla sua estinzione e notificato al legalerappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azionedirettamente nei confronti dell’associazione, essa deve poter essererivolta nei confronti del legale rappresentante quantomeno qualeresponsabile diretto e solidale ex art. 38 cod. civ. (così la già citataCass. n. 25451/2021).2.3. Ciò posto, [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la notifica della cartella dipagamento per cui è causa proprio in quanto soggetto che, all’epocadel sorgere dei debiti tributari dell’associazione, era legalerappresentante di questa, e, quindi, in quanto coobbligato unitamenteall’[OSCURATO:PERSONA]; in ragione di tale sua qualità èquindi irrilevante che egli sia eventualmente rimasto estraneo – inproprio – agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati allaformazione del ruolo, poiché era legittimato ad impugnare, unitamentealla cartella, anche gli atti presupposti che non gli fossero stati notificatipersonalmente o fossero stati emessi nei confronti del solo ente, qualedebitore principale.2.4. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte sia con riguardo al d.P.R. n. 602 del 1973 sulle impostesui redditi, essendosi osservato che non esiste obbligo per l’UfficioNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026finanziario di notificare alcun atto diverso dall’avviso di mora (ma lamedesima prospettiva vale per la cartella, quale atto “omologo”), neiconfronti dell’obbligato solidale, senza che ciò comporti alcunaviolazione delle norme costituzionali (v. Cass. n. 10572/2011; Cass. n.9553/1993), sia, in generale, in relazione alla qualità di soggettosolidalmente responsabile (Cass. n. 11228/2007; Cass. n.20704/2014; Cass. 21763/2015).2.5. La questione, del resto, attiene all’efficacia soggettiva del ruolo ealla sua opponibilità ai coobbligati solidali non intestatari di esso.Le Sezioni unite di questa Corte hanno al riguardo stabilito, in relazioneal socio di società di persone, con principio applicabile anche nel casoin esame, che qualora l'iscrizione sia avvenuta in base a un avvisonotificato alla società, finanche quando non sia stato da questaimpugnato, il socio può lamentare non soltanto l’inesistenza originariao sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, maanche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in essoconsacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatticostitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi(Cass. n. 28709/20).A nulla rileva, in altri termini, che il coobbligato sia rimasto estraneoagli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione delruolo, atteso che il suo diritto di difesa è inequivocamente garantitodalla possibilità di contestare la pretesa originaria.2.6. Tale impostazione trova peraltro riscontro anche nellagiurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE, 27febbraio 2025, causa C-277/24, M.B., punto 56; ne fa applicazione,anche Cass. n. 19975/2025), secondo la quale «il carattere definitivodi una decisione amministrativa non può giustificare una lesione dellasostanza stessa dei diritti della difesa. In tal senso, non si puòammettere che, a causa del carattere definitivo delle decisioni adottateNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026in esito a tali procedimenti amministrativi collegati, l’amministrazionefinanziaria sia esentata dal far conoscere al soggetto passivo glielementi di prova, compresi quelli provenienti da detti procedimenti, inbase ai quali essa intende prendere una decisione, e che il soggettopassivo di cui trattasi sia così privato del diritto di rimettere indiscussione utilmente, nel corso del procedimento di cui è parte, taliconstatazioni di fatto e tali qualificazioni giuridiche (v., in tal senso,sentenza del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA], C-189/18, EU:C:2019:861, punti 47 e 49)».2.7. È stato così affermato il principio di diritto per cui «qualora l'attodi accertamento sia stato emesso nei confronti della persona giuridicadebitrice principale (nella specie, un'associazione sportiva nonriconosciuta), la cartella esattoriale è legittimamente notificata al suorappresentante legale anche in mancanza della previa emissione enotifica di un autonomo avviso di accertamento nei confronti diquest'ultimo, coobbligato solidale» (Cass. n. 19982/2019).2.8. Nel caso di specie i giudici di appello hanno fondato la lorodecisione sull’affermazione per cui l’estinzione dell’associazione nonriconosciuta «con il contestuale venir meno della legittimazioneprocessuale attiva e passiva, postula la invalidità di tutti gli attisuccessivamente posti in essere o ricevuti dall’odierno appellante nellaspecifica qualità di ex legale rappresentante, e quindi anche dellacartella di pagamento notificata il 13.10.2916 a distanza di oltre 10anni dall’estinzione della società».2.9. Orbene, la sentenza impugnata, nel ritenere che la pretesatributaria rivolta nei confronti dell’estinta associazione sportiva fosseillegittima per il solo fatto che i sopra menzionati avvisi di accertamentoerano stati notificati ad un soggetto che, una volta estinto l’ente, eraormai privo della legale rappresentanza dello stesso, e che taleillegittimità avesse comportato di conseguenza l’invalidità della cartellaNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026di pagamento successivamente notificata all’ex legale rappresentantedel disciolto sodalizio, come se tra l’avviso di accertamento a carico deldebitore principale e la cartella di pagamento emessa nei confrontidell’obbligato solidale vi fosse un rapporto di presupposizionenecessaria, ha fatto malgoverno dei superiori insegnamenti.La sentenza è in contrasto con i principi sopra ricordati anche nellaparte in cui ha ritenuto, a rafforzamento della principale ratiodecidendi, che l’Ufficio non avesse dato prova della sussistenza dellecondizioni di cui all’art. 2495 cod. civ. per poter avanzare una pretesacreditoria nei confronti dell’ex legale rappresentante dell’associazionesportiva estinta. A questo riguardo è sufficiente osservare – anche aldi là di ogni considerazione in merito alla questione dell’estensibilitàdell’art. 2495 cod. civ., dettato in materia di società, all’ipotesi diestinzione di associazione non riconosciuta – che la responsabilità dellegale rappresentante dell’associazione all’epoca dell’insorgere delleobbligazioni tributarie, posizione che di per sé comporta la nascita insuo capo di un’obbligazione solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ., la cuisorte non è in alcun modo influenzata dalla successiva estinzionedell’ente.2.10. Né può in contrario rilevare quanto statuito dalla Commissionetributaria regionale della Puglia nella sentenza n. 1954/2019, che ilGiudice d’appello ha richiamato ritenendo che i principi da essa sanciticon riguardo ad una causa promossa dal Ferrante per l’impugnazionedella cartella di pagamento n. 1420160017441851 potessero trovareapplicazione anche nella presente controversia, e così condurreall’annullamento dell’atto impugnato per difetto di notificazionedell’atto impositivo prodromico nei confronti dell’ex legalerappresentante dell’Associazione. Al riguardo è sufficiente osservareche la richiamata sentenza della CTR n. 1954/2019 è stata cassata daNumero registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026questa Corte con ordinanza n. 6175/2022, mentre la successivaimpugnazione per revocazione promossa da [OSCURATO:PERSONA] avverso taleultima pronuncia è stata rigettata con ordinanza di questa Corte n.31533/2023.Deve di contro rilevarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dalcontroricorrente, della pretesa contenuta negli avvisi prodromici allacartella di pagamento per cui è causa – gli avvisi di accertamento n.TVF041500497/2023, n. TVF041500510/2013, e n.TVF041500511/2013 – emerge che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità dilegale rappresentante dell’Associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], fossegiunto a conoscenza ben prima della notifica della cartella. QuestaCorte, con ordinanza n. 4901/2026, pronunciata all’esito del giudizio diimpugnazione avverso i tre indicati atti impositivi, ha infatti evidenziatoche è pacifico che gli avvisi di cui trattasi, emessi a caricodell’associazione sportiva, sono stati notificati all’ex legalerappresentante della stessa, [OSCURATO:PERSONA], presso il domicilio eletto(v. punto 4.1 della citata ordinanza; sulla medesima falsariga, Cass. n.5216/2026, concernente la sentenza n. 1860/2018 della Ctr dellaPuglia citata a pag. 5 del controricorso, nonché Cass. n. 4955/2026,resa tra le stesse parti dell’odierno giudizio). Non ha quindi trovatoriscontro la denunciata lesione del diritto di difesa dell’odiernocontroricorrente, posto che egli risponde dei debiti d’impostadell’Associazione pur sempre perché ne è stato legale rappresentantee quale legale rappresentante è stato posto a conoscenza della pretesa,compendiata nei vari avvisi che, sempre nella qualità di legalerappresentante dell’Associazione, ha regolarmente ricevuto edimpugnato.3. Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione dellasentenza e rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia tributariadi secondo grado della Puglia in diversa composizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 24238/2022Numero sezionale 8865/2025Numero di raccolta generale 7554/2026Data pubblicazione 29/03/2026 P.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PerrinoP.Q.MLa Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, indiversa composizione, che provvederà anche in ordine alla liquidazionedelle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]