CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32351/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9750/2025R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(01449890134), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (97210890584), in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia ([OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrente - per la revocazione della sentenza n. 29064/2024, depositata in data 11 novembre 2024,della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Dogane –Dazi antidumping e sanzioni – Indagini [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con un solo motivo di ricorso rescindente, illustrato con memoria, [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la revocazione della sentenza n. 29064/2024, depositata in data 11 novembre 2024, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso dalla stessa odierna ricorrente proposto avverso la sentenza n. 763/02/2022, depositata il 26 settembre 2022, della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguriache, a sua volta, - pronunciando quale giudice del rinvio disposto da Cass., 27 febbraio 2020, n. 5341 –aveva disatteso il ricorso per riassunzione proposto dalla contribuente (così statuendo in dispositivo «[OSCURATO:PERSONA] respinge l'appello») nel giudizio che aveva ad oggetto l’impugnazione di avvisi di rettifica, e di irrogazione delle sanzioni, emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in revisione (d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11)dell’accertamento di dichiarazioni di importazioni disilicio ritenuto di provenienza dalla [OSCURATO:PERSONA](piuttosto che da Taiwan, come dichiarato), con applicazione di dazi antidumping del 19%. 1.1 -Assume la ricorrente che: -nel giudizio a quo rimanevano in contestazione, tra le parti, non solo la difesa svolta da essa esponente quanto all’origine della merce (da Taiwan piuttosto che dalla Cina), ma anche le ulteriori eccezioni con le quali si era dedotto la mancata applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 in materia di estensione a paesi terzi dei dazi antidumping, dell’art. 220 del Regolamento (CE) n. 2913/1992 nonchè l’errata applicazione dell’art. 303 del T.U.L.D.; - venendo, così, in rilievo eccezioni di parte da considerare subordinate, autonome e distinte rispetto alla contestazione dell’origine della merce, la sentenza del giudice del rinvio era stata impugnata con un motivo di ricorso che –tanto nella sua rubrica quanto nel relativo contenuto censorio –esponeva una denuncia di nullità per omessa pronuncia su dette eccezioni, e atteso che il giudice del rinvio aveva esaminato solo la questione controversa sull’origine della merce; -diversamente pronunciando, però, la Corte aveva disatteso anche il motivo di ricorso che involgeva la denuncia di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e ciò sull’erronea percezione di detto motivo inteso «come se riguardasse una violazione (“erronea applicazione”) delle norme sulle “esimenti o dei principi applicabili in tema di irrogazione delle sanzioni” (ivi), sussumibile all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., in tema, appunto, di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e, dunque, di “error in judicando”»; -a fronte, allora, di un siffatto contesto deduttivo, la Corte avrebbe potuto rigettare il ricorso per cassazione «solo qualora avesse riscontrato che detta Corte territoriale si fosse, appunto, pronunciata sui temi autonomi e distinti in gioco, anzitutto, quelli dell’esimente e delle sanzioni» laddove avrebbe dovuto cassare con rinvio, alla stessa Corte di giustizia tributaria, overiscontrata l’omissione di pronuncia da parte delGiudice a quo (come, peraltro, deciso dalla Corte in distinto giudizio con sentenza n. 24046/2023 del 7 agosto 2023). 2. – L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –L’impugnata sentenza della Corte ha anteposto all’esame dei motivi di ricorso una partita ricostruzione dei contenuti decisori oggetto di impugnazione, premettendo, dunque, che il giudice del rinvio aveva rilevato che: « a) l’accertamento in rettifica era fondato sulla verifica eseguita dagli organi esecutivi dell’OLAF; b) da tale verifica era emerso che la [OSCURATO:PERSONA], presso la quale risultava acquistato il silicio, non aveva strutture industriali idonee a processi di trasformazione e purificazione del silicio cinese, per essere un magazzino privo di laboratorio e non una fabbrica; c) le indagini OLAF costituiscono un valido presupposto degli avvisi di accertamento doganali; d) la valenza istruttoria di tali indagini legittimava pertanto gli uffici doganali di Genova alla revisione dell’accertamento delle dichiarazioni d’importazione della appellante società. Le considerazioni svolte in motivazione erano da ritenersi assorbenti di ogni altra questione o eccezione sollevata dalla contribuente.». 1.1 - Ha, quindi, dato atto dei due motivi di ricorso proposti dalla parte, odierna ricorrente nei seguenti termini: - « Con il primo motivo la società lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, del 1992, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il giudice regionale avrebbe deciso solo con riferimento ad una delle ragioni d’appello della contribuente, omettendo la pronuncia sulle restanti, come quella relativa alla mancata applicazione del regolamento n. 1225/2009 CE, in materia di estensione a paesi terzidi dazi antidumping; alla mancata applicazione dell’art. 220 del Reg. CE 2913/1992 (CDC) e sull’errata applicazione dell’art. 303 TULD. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., dell’art. 24 del Codice doganale, dell’art. 13 del Reg. CE n. 1225/2009, dell’art. 9 del Reg. UE n. 1073 del 1999, sostituito dal Reg. UE n. 883 del 2013, del Reg. UE n. 467/2010, dell’art. 220 Cod. doganale (Reg. UE n. 952/2013), in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. La CTR erroneamente non avrebbe riconosciuto le prove prodotte dalla ricorrente.». 1.2– Rilevato, poi, che i due motivi « pur articolando critiche nei confronti della decisione impugnata con ricorso ai diversi parametri del vizio di omessa pronuncia (1° motivo) e dei vizi per violazione delle norme di diritto e per omesso esame di fatti decisivi per la decisione (2° motivo), possono essere trattati unitariamente, perché entrambi indirizzati a denunciare carenze della sentenza rispetto alle difese articolate dalla ricorrente.», la Corte ha specificamente osservato –una volta ribadito che «con il primo motivo si sostiene che il giudice del rinvio avrebbe statuito, rigettando l’appello, in riferimento agli esiti delle indagini Olaf e della [OSCURATO:PERSONA], da cui era poi scaturito il Regolamento di esecuzione UE n. 311/2013, che aveva estesoil dazio antidumping sul silicio di origine cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan. Aveva tuttavia omesso di decidere sulle altre questioni che sorreggevano l’appello, quali lamancata applicazione del regolamento n. 1225/2009 CE, in materia di estensione a paesi terzi di dazi antidumping, l’omessa considerazione dell’esimente di cui all’art. 220 del Reg. CE 2913/1992 (CDC) e la corretta applicazione dell’art. 303 TULD.» - che « La sentenza del giudice del rinvio, dopo essersi soffermata sullo sviluppo processuale della controversia ed aver esaustivamente riportato gli esiti delle indagini investigative effettuate dall’OLAF a Taiwan (sulla cui rilevanza probatoria, oltre alle affermazioni della sentenza rescindente della Corte di cassazione, in materia antidumping cfr. Cass., 13 febbraio 2020, n. 3607), evidenziando anche che la società ([OSCURATO:PERSONA]., secondo i certificati di origine), dalla quale risultava acquistato il silicio, non poteva aver provveduto ad una significativa manipolazione del minerale, mediante la rimozione delle impurità, per essere un semplice magazzino e non una fabbrica di trasformazione, ha ritenuto di respingere tout court l’appello, con ogni questione, ragione ed eccezioni dedotte.». E, per l’appunto, sulla base dei contenuti decisori della gravata sentenza, si è rilevato, per un verso, che gli accertamenti svolti dal giudice del merito esclude vano « ogni ragione difensiva della contribuente, comprese quelle ragioni ancorate alla presunta cattiva lettura e applicazione delle norme invocate, e, ancor più, qualunque critica proposta sull’erronea applicazione delle esimenti o dei principi applicabili in tema di irrogazione delle sanzioni»; e, per il restante (quanto, dunque, al secondo motivo di ricorso), che detti accertamenti non potevano ritenersi viziati da «errori materiali o incongruenze logico-giuridiche», così che detto motivo finiva con l’impingere nella richiesta di « una rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità perché attività riservata ai gradi di merito.». 2. –Tanto posto, il motivo di ricorso è senz’altro inammissibile. 2.1 - La Corte ha r ipetutamente statuito che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4,cod. proc. civ. (oggetto di richiamo nell’art. 391-biscod. proc. civ.), e idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realtà (sostanziale o processuale), una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; l'errore revocatorio, pertanto, deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in unpreteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio (v., ex plurimis, Cass., 29 marzo 2022, n. 10040; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2021, n. 4367; Cass., 11 gennaio 2018, n. 442; Cass., 29 ottobre 2010, n. 22171). Più specificamente, si è rimarcato che l'errore di fatto rilevante deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, atti che la Corte può, e deve, esaminare direttamente, in correlazione ai proposti motivi di ricorso, ovvero alle questioni rilevabili d'ufficio (così Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass., 5 marzo 2015, n. 4456; Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820; v., altresì, Corte Cost., 31 gennaio 1991, n. 36); e che, ai fini della revocazione per errore di fatto , rilevano, pertanto, (anche) i vizi degli atti del procedimento allorché non se ne sia tenuto conto in conseguenza di un errore percettivo nell'esame degli atti del giudizio di cassazione, dovendosi, per converso, escludere dall’àmbito dell’errore percettivo quello di valutazione, e di interpretazione, degli atti processuali nonché l’error iuris nell’applicazione delle corrispondenti disposizioni processuali, seppur oggetto di consolidati orientamenti interpretativi (Cass., 21 febbraio 2020, n. 4584; Cass. Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., 29 dicembre 2011, n. 29922). 2.2 – Ora, va innanzitutto considerato, il pur esteso motivo di ricorso pretermette quella stessa partita considerazione dei contenuti decisori della sentenza sottoposta all’esame della Corte che, nella sentenza (ora) impugnata per revocazione, come anticipato, è stata estensivamente condotta; esame, questo, che riveste natura interpretativa perché (proprio) dal suo svolgimento si è tratta la conclusione secondo la quale quelle stesse questioni – oggetto di denuncia di omesso esame – erano state risolte dal giudice del gravame che aveva escluso la fondatezza di «ogni ragione difensiva della contribuente, comprese quelle ragioni ancorate alla presunta cattiva lettura e applicazione delle norme invocate, e, ancor più, qualunque critica proposta sull’erronea applicazione delle esimenti o dei principi applicabili in tema di irrogazione delle sanzioni.». Così ricostruito il percorso interpretativo condotto dalla impugnata sentenza, rimane del tutto evidente che, nell’interpretazione offertane dalla Corte, il decisumdel giudice del rinvio implicava il rigetto (anche) delle questioni che involgevano la mancata applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009, art. 13 (sul principio di elusione), del Regolamento (CE) n. 2913/1992, art. 220 (ora Regolamento9 ottobre 2013 n. 952, art. 119, quanto all'errore incolpevole, non rilevabile dal debitore di buona fede) e, da ultimo, quanto alle applicate sanzioni (ex d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 303). 2.3 –E’, poi, appena il caso di rilevare come fuori centro rimanga l’evocazione di un precedente della Corte (Cass., 7 agosto 2023, n. 24046) che (in tesi) avrebbe rilevato la natura subordinata, ed autonoma, delle «questioni riguardanti la diligenza, la colpa, la buona/mala fede» involgenti l'esimente di cui al Regolamento n. 2913/1992, art. 220, cit. Ciò in quanto quella fattispecie processuale risultava connotata (così come expressis verbisrilevato dalla Corte) dalla formazione di un giudicato interno sulla dovutezza dei dazi antidumping (in quanto esclusal’origine taiwanese del prodotto importato), accertamento che non aveva formato oggetto di impugnazione in appello da parte della contribuente, così che nel giudizio di gravame promosso dall’Agenzia residuava (solo) la questione relativa alla sussistenza, o meno, della citata esimente, con conseguente vizio di ultrapetizione della pronuncia allora impugnata che aveva diversamente rilevato che «”nel periodo taiwanese il prodotto [aveva] subito i trattamenti necessari per fargli acquistare la qualifica di materiale proveniente da tale paese”, così omettendo di esaminare “le questioni riguardanti la diligenza, la colpa, la buona/mala fede” che, invece, costituivano oggetto dei motivi di impugnazione proposti dall’Ufficio, in quanto “superate dal fatto che risulta che vi sia stata in Taiwan la sufficiente lavorazione di trasformazione del prodotto”». Laddove, allora, pianamente emerge la (profonda) diversità delle fattispecie processuali poste in relazione tra di loro, lì rilevando, come detto, la formazione di un giudicato interno sull’origine della merce (Regolamento n. 1225/2009, art. 13, cit.), non anche sulla sussistenza dei presupposti dell’esimente di cui al CDU, art. 220, cit. (che formava oggetto di impugnazione in appello), qui (diversamente) essendosi rilevato che il giudice del rinvio aveva pronunciato su tutte le questioni che venivano riproposte davanti alla Corte (anche sotto il profilo della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.). 3. - Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M La Corte - dichiara inammissibile il ricorso ; - condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 8.200,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da part