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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28223/2026

Testo disponibile della fonte

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le di Sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.

Paolo A.M.

Fiore per l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 25 marzo2026, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato diSorveglianza di Torino, il 26 gennaio 2026, ha respinto la richiesta di AlfonsoChierchia del beneficio della liberazione anticipata con riferimento ai periodi dipena espiata dal 4 novembre 2008 al 7 aprile 2015, dal 16 luglio 2015 al 29luglio 2015, dal 2 settembre 2015 al 17 settembre 2015 e dal 21 ottobre 2016 al21 ottobre 2025.2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimento alrigetto generalizzato e sostanzialmente automatico della richiesta per tutti iperiodi.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa censura il fatto che il rigetto pertutti i periodi - uno dei quali pari a circa sette anni e un altro pari a circa noveanni - e per tutti i semestri si fonda su due uniche violazioni, una infrazionedisciplinare del 2012 e l’essere stato trovato in possesso di un telefono cellulareil 23 settembre 2025.

Secondo la difesa, infatti, in questo modo il Tribunale, chenon ha effettuato una valutazione effettiva, concreta e frazionata dei vari periodi,avrebbe applicato un indebito criterio automatico che, peraltro, sarebbe contrarioal principio per cui il giudice deve procedere a una la valutazione periodica edeve tenere conto della partecipazione del detenuto alle attività e al percorso dirieducazione effettuato nel corso di ogni singolo periodo.

Sotto altro profilo, poi,il ricorrente rileva che il Tribunale non avrebbe considerato le particolaricondizioni psicologiche del condannato e non avrebbe quindi effettuato unavalutazione globale della personalità dello stesso.3.

In data 29 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost.

Proc.

Gen.

Paolo A.M.

Fiore chiede l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale omettendo di effettuare unavalutazione frazionata e concreta dei numerosissimi semestri per i quali ildetenuto ha chiesto il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata,negato per tutti i periodi esclusivamente sulla base di una violazione disciplinarecommessa nel 2012 e di un reato del settembre 2025.La doglianza è fondata.2.1.

Il presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata è costituito, ai sensi dell’art. 54, comma 1, ord. pen., dall’avvenutapartecipazione del condannato all’opera di rieducazione per un periodo di unsemestre.Il parametro temporale impone di procedere a una valutazione frazionataper cui, come anche evidenziato dalla Corte costituzionale, il riscontro circa lapresenza delle condizioni deve essere effettuato con riferimento a ogni singoloperiodo di pena espiata senza che possano incidere elementi estranei e a questoesterni (cfr.

Corte cost. 267 del 1990).Ciò in quanto il giudizio deve essere effettuato ai sensi dell’art. 103, comma2, D.P.R. 230 del 2000, che prevede che la partecipazione del condannato «devedesumersi dell’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che glisono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti ecostruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con lafamiglia esterna.

Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento delbenefico richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e allaspecifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disaminaesterna e riferita ad altri titoli di condanna» (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021,P., Rv. 280859 – 01).In una corretta prospettiva interpretativa, quindi, pure considerato che lacondotta tenuta in un periodo differente può essere valorizzata quale elementonegativo, si deve ribadire che la trasgressione comportamentale che assumerilievo è quella che avviene successivamente al semestre in verifica.Solo in questo caso, infatti, il comportamento tenuto risulta significativodell’assenza di una reale adesione all’opera rieducativa effettuata e influenza intermini negativi la valutazione del comportamento tenuto nel semestreprecedente laddove, di contro, il comportamento tenuto nei periodi ancheimmediatamente antecedenti il semestre non consente di escludere ex se cheuna effettiva partecipazione vi sia successivamente stata (Sez. 1, n. 12776 del24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv.262072 – 01).Sul punto, pertanto, si deve ribadire che «ai fini della concessione dellaliberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione alsemestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamenteinfluenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodoantecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione incarcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzarela mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamentesperimentata» (così espressamente da ultimo Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021,P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 – 01).In una corretta prospettiva, d’altro canto, anche alla luce di quantorecentemente evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 201 del2025, si deve ritenere che il riscontro sulla qualità del concreto percorsotrattamentale individuale del detenuto deve fare riferimento a ogni singolosemestre per cui il giudice è chiamato a effettuare una valutazione frazionata dicirca la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata.Solo l’effettiva analisi del comportamento globalmente tenuto dal detenutosemestre per semestre, di cui il giudice deve dare compiuto conto nellamotivazione, infatti, garantisce la coerenza costituzionale dell’istituto e le finalitàrieducative dello stesso.2.2.

Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.La motivazione del provvedimento impugnato, che proietta la gravitàdell’ultimo episodio a tutti i semestri precedenti fino all’anno 2015, non rendeconto della valutazione in concreto effettuata in ordine a ogni singolo semestre,soprattutto quanto a quelli più risalenti nel tempo, e agli ulteriori elementi cheemergono circa l’esperienza carceraria e il comportamento tenuto durante taliperiodi dal detenuto.Ciò pure considerato che l’ulteriore episodio di rilievo disciplinare risale al2012 mentre la richiesta si riferisce ai semestri di pena espiata sin dall’anno2008 e pure rilevato che il riferimento al comportamento processuale appareanch’esso recentissimo, senza che sia considerata la condotta tenuta nell’ampioperiodo oggetto di istanza di liberazione anticipata.2.3.

La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Sorveglianza di Torino, P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Torino.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Paolo A.M. Fiore per l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 25 marzo2026, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato diSorveglianza di Torino, il 26 gennaio 2026, ha respinto la richiesta di AlfonsoChierchia del beneficio della liberazione anticipata con riferimento ai periodi dipena espiata dal 4 novembre 2008 al 7 aprile 2015, dal 16 luglio 2015 al 29luglio 2015, dal 2 settembre 2015 al 17 settembre 2015 e dal 21 ottobre 2016 al21 ottobre 2025.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 54 ord. pen. con riferimento alrigetto generalizzato e sostanzialmente automatico della richiesta per tutti iperiodi. Nell’unico motivo di ricorso la difesa censura il fatto che il rigetto pertutti i periodi - uno dei quali pari a circa sette anni e un altro pari a circa noveanni - e per tutti i semestri si fonda su due uniche violazioni, una infrazionedisciplinare del 2012 e l’essere stato trovato in possesso di un telefono cellulareil 23 settembre 2025. Secondo la difesa, infatti, in questo modo il Tribunale, chenon ha effettuato una valutazione effettiva, concreta e frazionata dei vari periodi,avrebbe applicato un indebito criterio automatico che, peraltro, sarebbe contrarioal principio per cui il giudice deve procedere a una la valutazione periodica edeve tenere conto della partecipazione del detenuto alle attività e al percorso dirieducazione effettuato nel corso di ogni singolo periodo. Sotto altro profilo, poi,il ricorrente rileva che il Tribunale non avrebbe considerato le particolaricondizioni psicologiche del condannato e non avrebbe quindi effettuato unavalutazione globale della personalità dello stesso.3. In data 29 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioniscritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Paolo A.M. Fiore chiede l’annullamento conrinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale omettendo di effettuare unavalutazione frazionata e concreta dei numerosissimi semestri per i quali ildetenuto ha chiesto il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata,negato per tutti i periodi esclusivamente sulla base di una violazione disciplinarecommessa nel 2012 e di un reato del settembre 2025.La doglianza è fondata.2.1. Il presupposto per il riconoscimento del beneficio della liberazioneanticipata è costituito, ai sensi dell’art. 54, comma 1, ord. pen., dall’avvenutapartecipazione del condannato all’opera di rieducazione per un periodo di unsemestre.Il parametro temporale impone di procedere a una valutazione frazionataper cui, come anche evidenziato dalla Corte costituzionale, il riscontro circa lapresenza delle condizioni deve essere effettuato con riferimento a ogni singoloperiodo di pena espiata senza che possano incidere elementi estranei e a questoesterni (cfr. Corte cost. 267 del 1990).Ciò in quanto il giudizio deve essere effettuato ai sensi dell’art. 103, comma2, D.P.R. 230 del 2000, che prevede che la partecipazione del condannato «devedesumersi dell’impegno dimostrato dal detenuto nel trarre le opportunità che glisono state offerte nel corso del trattamento e dal mantenimento di corretti ecostruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni di detenzione, con lafamiglia esterna. Pertanto, anche i criteri da utilizzare per il riconoscimento delbenefico richiedono un apprezzamento interno al trattamento rieducativo e allaspecifica esecuzione cui esso attiene, senza possibilità, dunque, di una disaminaesterna e riferita ad altri titoli di condanna» (Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021,P., Rv. 280859 – 01).In una corretta prospettiva interpretativa, quindi, pure considerato che lacondotta tenuta in un periodo differente può essere valorizzata quale elementonegativo, si deve ribadire che la trasgressione comportamentale che assumerilievo è quella che avviene successivamente al semestre in verifica.Solo in questo caso, infatti, il comportamento tenuto risulta significativodell’assenza di una reale adesione all’opera rieducativa effettuata e influenza intermini negativi la valutazione del comportamento tenuto nel semestreprecedente laddove, di contro, il comportamento tenuto nei periodi ancheimmediatamente antecedenti il semestre non consente di escludere ex se cheuna effettiva partecipazione vi sia successivamente stata (Sez. 1, n. 12776 del24/02/2021, P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv.262072 – 01).Sul punto, pertanto, si deve ribadire che «ai fini della concessione dellaliberazione anticipata, la valutazione della condotta del detenuto in relazione alsemestre di pena espiata cui si riferisce l'istanza, non può essere negativamenteinfluenzata dalla commissione da parte del condannato di reati in un periodoantecedente a quello oggetto della richiesta, e fuori del regime di detenzione incarcere, poiché tale comportamento non offre alcun elemento utile ad apprezzarela mancata adesione del soggetto all'opera rieducativa successivamentesperimentata» (così espressamente da ultimo Sez. 1, n. 12776 del 24/02/2021,P., Rv. 280859 – 01; Sez. 1, n. 3358 del 13/01/2015, Serra, Rv. 262072 – 01).In una corretta prospettiva, d’altro canto, anche alla luce di quantorecentemente evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 201 del2025, si deve ritenere che il riscontro sulla qualità del concreto percorsotrattamentale individuale del detenuto deve fare riferimento a ogni singolosemestre per cui il giudice è chiamato a effettuare una valutazione frazionata dicirca la sussistenza dei presupposti della liberazione anticipata.Solo l’effettiva analisi del comportamento globalmente tenuto dal detenutosemestre per semestre, di cui il giudice deve dare compiuto conto nellamotivazione, infatti, garantisce la coerenza costituzionale dell’istituto e le finalitàrieducative dello stesso.2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicati.La motivazione del provvedimento impugnato, che proietta la gravitàdell’ultimo episodio a tutti i semestri precedenti fino all’anno 2015, non rendeconto della valutazione in concreto effettuata in ordine a ogni singolo semestre,soprattutto quanto a quelli più risalenti nel tempo, e agli ulteriori elementi cheemergono circa l’esperienza carceraria e il comportamento tenuto durante taliperiodi dal detenuto.Ciò pure considerato che l’ulteriore episodio di rilievo disciplinare risale al2012 mentre la richiesta si riferisce ai semestri di pena espiata sin dall’anno2008 e pure rilevato che il riferimento al comportamento processuale appareanch’esso recentissimo, senza che sia considerata la condotta tenuta nell’ampioperiodo oggetto di istanza di liberazione anticipata.2.3. La carenza di motivazione rilevata impone l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata affinché il Tribunale di Sorveglianza di Torino, P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diSorveglianza di Torino.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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